VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
S 19 20
3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni
Giudice unico Racioppi e attuario Paganini
SENTENZA
del 4 novembre 2019
nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali
A._____,
rappresentato dall'avv. Leandro Noi,
ricorrente
contro
B._____ SA,
convenuta
concernente prestazioni assicurative LAMal,
Considerato:
che per questa vertenza è competente il giudice unico, poiché il ricorso – come si vedrà più sotto – è evidentemente inammissibile (art. 18 cpv. 3 legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]),
che con decisione formale 5 dicembre 2018 B._____ SA rifiutava ad A._____ il rimborso dei trattamenti medici avvenuti in Italia dal 30 marzo al 2 aprile 2015 per un importo totale di fr. 20'981.20, siccome detti trattamenti non avrebbero costituito un'urgenza,
che il 7 gennaio 2019 A._____ sollevava opposizione contro di detta decisione, chiedendo tra l'altro in via formale l'emissione di una prossima decisione favorevole in italiano,
che il 30 gennaio 2019 B._____ SA notificava ad A._____ una decisione formale datata 30 gennaio 2019 (ricevuta il 1° febbraio 2019) redatta in italiano e con possibilità di impugnazione tramite opposizione all'assicuratrice stessa,
che contro questa decisione il 28 febbraio 2019 A._____ (qui di seguito: ricorrente) inoltrava ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni,
che nella presa di posizione del 1° aprile 2019 B._____ SA (qui di seguito: convenuta) segnalava, in particolare, che la decisione impugnata sarebbe soltanto una traduzione della decisione 5 dicembre 2018,
che la decisione 30 gennaio 2019 in lingua italiana è una decisione formale praticamente identica a quella del 5 dicembre 2018, e non una decisione su opposizione impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo, come emerge dall'intestazione, dalla motivazione, dalla mancanza di dispositivo – in cui figuri un rigetto dell'opposizione – e dal rimedio giuridico (possibilità di impugnazione davanti all'assicuratore),
che nel frattempo la convenuta ha emanato la decisione su opposizione datata 14 agosto 2019 contro cui il ricorrente ha a sua volta presentato ricorso al Tribunale amministrativo (procedura S 19 96 sospesa con decreto ordinatorio 25 ottobre 2019 fino all'evasione di questa procedura),
che il presente ricorso avverso una decisione formale impugnabile con opposizione dinanzi all'assicuratore è (evidentemente) inammissibile,
che la procedura è gratuita (art. 61 lett. a legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]),
che giusta l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente non ha diritto al rimborso delle ripetibili perché soccombente,
che malgrado i chiari elementi costituenti una decisione formale (e non su opposizione) sopra indicati, le circostanze addotte dal ricorrente erano atte a indurlo a ritenere detta decisione formale una decisione su opposizione,
che, infatti, rispetto alla decisione in tedesco del 5 dicembre 2018 nella decisione formale in italiano qui impugnata del 30 gennaio 2019 si è aggiunto il trafiletto inerente l'irrilevanza dell'economicità dei trattamenti all'estero, che è evidentemente una risposta all'argomentazione nell'opposizione del 7 gennaio 2019,
che inoltre la convenuta ha notificato la decisione impugnata 30 gennaio 2019 per raccomandata e senza lettera di accompagnamento,
che ciononostante il ricorrente avrebbe dovuto rinunciare a questa procedura al più tardi al ricevimento della presa di posizione della convenuta datata 1° aprile 2019,
che viste le circostanze straordinarie del caso, in deroga alla regola legale, si giustifica un indennizzo per l'inoltro cautelare di un ricorso a favore del ricorrente pari all'importo forfettario di fr. 800.--,
Il Giudice unico decide:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La procedura è gratuita.
3. B._____ SA versa ad A._____ fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
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