U 2017 105•riconoscimento come datore di lavoro
U 2017 105Gr Supreme8 gen 2018
Zusammenfassung
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
U 17 105
1a Camera
Giudice unico Racioppi e attuario Paganini
SENTENZA
del 3 gennaio 2018
nella vertenza di diritto amministrativo
A._____,
ricorrente
contro
Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni,
convenuto
concernente riconoscimento come datore di lavoro,
visto e considerato:
che giusta l'art. 74 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) dalla parte richiedente o attrice può essere preteso un anticipo delle spese (cpv. 1) e che alla parte deve essere concesso un termine adeguato per versare anzidetto anticipo (cpv. 2),
che con decreto ordinatorio 8 dicembre 2017 il Giudice istruttore invitava la A._____ a versare un anticipo di fr. 3'000.-- entro il 21 dicembre 2017 con l'avvertimento, che in caso di mancato versamento entro il termine assegnato non si sarebbe entrato nel merito del petito, in conformità a quanto previsto dall'art. 74 cpv. 3 LGA,
che secondo l'art. 74 cpv. 3 LGA, se nonostante comminatoria delle conseguenze del ritardo la parte non versa l'anticipo delle spese entro questo termine, non si deve entrare nel merito del suo petito,
che la A._____ non versava l'anticipo richiesto entro l'adeguato termine assegnato nel summenzionato decreto ordinatorio, indicante la comminatoria dell'irricevibilità del petito in caso di inosservanza,
che oltretutto, il Giudice istruttore con precedente decreto ordinatorio 1° dicembre 2017 aveva chiesto alla A._____ di rinoltrare l'istanza di ricorso viziata del 28 novembre 2017, in special modo allegandole la decisione impugnata,
che con completamento al ricorso del 7 dicembre 2017 la A._____ non accludeva una decisione impugnabile dinanzi a questo Tribunale, bensì dinanzi al rispettivo Dipartimento,
che per questi motivi il ricorso non è ricevibile,
che vista la palese inammissibilità del presente ricorso, la competenza di decidere su di esso spetta al giudice unico (cfr. art. 43 cpv. 3 lett. b LGA),
che visto l'esito della procedura, i costi procedurali vanno accollati alla ricorrente (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA),
il Giudice unico decide:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Vengono prelevate
fr.
300.--
fr.
105.--
totale
fr.
405.--
il cui importo sarà versato dalla A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.
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