Sentenza del 14 agosto 2025
comunicata il 14 agosto 2025
N. d'incarto VR1 25 52
Istanza Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo
ComposizioneRighetti, presidente
PartiA._____
ricorrente
contro
Ufficio della circolazione dei Grigioni
Divisione misure amministrative, Rohanstrasse 5, 7000 Coira convenuto
Oggetto revoca della licenza di condurre
Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:
il 23 luglio 2025 l’Ufficio della circolazione dei Grigioni ha emanato nei confronti di A._____ una decisione relativa alla revoca della licenza di condurre,
avverso detta decisione, l’11 agosto 2025, A._____ ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo (recte: d’appello) del Cantone dei Grigioni,
giusta l’art. 49 cpv. 1 lett. b LGA (CSC 370.100), il Tribunale d'appello giudica i ricorsi contro decisioni degli uffici dell'Amministrazione cantonale e di istituti dipendenti di diritto cantonale, se il diritto cantonale prevede l'impugnazione diretta,
non è prevista l’impugnazione diretta al Tribunale d’appello di decisioni relative alla revoca della licenza di condurre emanate dall'Ufficio della circolazione dei Grigioni (v. p.es. sentenza del Tribunale amministrativo dei Grigioni U 24 51 del 17 dicembre 2024),
la competenza per il trattamento del ricorso in rassegna è del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (artt. 26 cpv. 1 e 28 cpv. 1 e 2 LGA i.u. all'art. 15 della Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LCOGA, CSC 170.300], agli artt. 9 cpv. 1 lett. b e 10 seg. dell'Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [OOGA, CSC 170.310] e alla cif. 1.2.2 lett. f dell'appendice 1 alla OOGA [170.310-A1]),
la decisione impugnata riporta espressamente che essa può essere impugnata al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni,
dagli atti non risulta che il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni abbia trattato la causa ed emanato una decisione al riguardo,
il Tribunale d’appello dei Grigioni, allo stato delle cose, non è pertanto competente per il trattamento del ricorso dell'11 agosto 2025, che, per conseguenza, va ritenuto inammissibile,
giusta l’art. 4 cpv. 3 LGA, se un'autorità non si ritiene competente, essa fa proseguire la pratica all'autorità ritenuta competente, avvisando le parti,
per conseguenza, il caso viene trasmesso al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni per il rispettivo trattamento,
considerato il dispendio di tempo, nonché la circostanza che il rimedio giuridico corretto è riportato espressamente nella decisione impugnata, si ritiene giustificato prelevare una tassa di Stato di CHF 200.00 (art. 73 cpv. 1 i.u. all'art. 75 cpv. 2 LGA),
non vengono concesse indennità. Il Tribunale d'appello pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorso dell'11 agosto 2025 e gli atti vengono trasmessi al Dipartimento di giustizia, sanità e sicurezza dei Grigioni per competenza e per il rispettivo trattamento.
3. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
–una tassa di Stato di
CHF
200.00
–e le spese di cancelleria di
CHF
116.00
totale
CHF
316.00
Tali spese sono poste a carico di A._____.
1. Non vengono corrisposte indennità. 2. [Vie di diritto] 3. [Comunicazione]