AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.1995.105
Data decisione, Autorità:
07.05.2002, IICCA
Incarto n.
10.1995.00105
10.1995.00106
10.1995.00107
Lugano
7 maggio 2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Epiney-Colombo (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nelle cause - inc. no.
10.95.00105-106-107 - promosse direttamente in appello, con petizioni 12 e 18
dicembre 1995 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
rappr. dall'avv. __________
rappr. dallo studio legale __________
con le
quali, così precisate in sede di conclusioni a dipendenza dell'ordinanza 25
novembre 1996 del giudice delegato, l'attore ha chiesto:
-
Le petizioni 12 e 18 dicembre 1995
(inc. no. __________) sono accolte. __________ in liquidazione, __________, e
__________ sono di conseguenza condannati, in via solidale, a versare a __________
l'importo di fr. 958'403.15 oltre interessi al 5% su fr. 476'100.-- dal 30
giugno 1994, su fr. 181'268.75 dal 19 dicembre 1994, su fr. 281'034.40 dal 20
settembre 1995 e sui rimanenti fr. 20'000.-- dal 18 dicembre 1995.
-
Sono di conseguenza respinte in via
definitiva le opposizioni interposte da __________ il 21 novembre 1995 al PE n.
__________ dell'UE di __________, del 16 novembre 1995, da __________ il 22
novembre 1995 al PE n. __________ dell'UE di __________, del 16 novembre 1995,
da __________, il 20 novembre 1995 al PE n. __________ dell'UE di __________,
del 16 novembre 1995 e da __________, il 22 novembre 1995 al PE n. __________
dell'UE di __________, del 16 novembre 1995.
-
È accertata la validità del diritto
di pegno e, meglio, della cessione del mutuo ipotecario al portatore di data 7
marzo 1994, rogito n. __________ del notaio avv. __________ quale garanzia del
credito dell'importo di fr. 462'030.15, oltre interessi al 5% dal 19 dicembre
1994 su fr. 181'268.75 e dal 20 settembre 1995 su fr. 281'034.40, vantato da
__________ nei confronti del signor __________.
4.1 La petizione 12 dicembre 1995 di
__________ contro __________ (inc. no. __________) è accolta.
4.2 È accertata l'esistenza del credito
dell'importo di fr. 462'303.15 oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 1994 su fr.
181'268.75 e dal 20 settembre 1995 su fr. 281'034.40, vantato da __________ nei
confronti del signor __________.
4.3 È accertata la validità del diritto
di pegno e, meglio, della cessione del mutuo ipotecario al portatore di data 7
marzo 1994, rogito n. __________ del notaio avv. __________, quale garanzia del
credito dell'importo di fr. 462'030.15, oltre interessi al 5% dal 19 dicembre
1994 su fr. 181'268.75 e dal 20 settembre 1995 su fr. 281'034.40, vantato da
__________ nei confronti del signor __________.
4.4 È di conseguenza respinta in via
definitiva l'opposizione interposta da __________ il 20 novembre 1995 al PE n.
__________ dell'UE di __________, del 16 novembre 1995.
- Protestate tasse, spese e
ripetibili.
preso atto
che, con decisioni 25 novembre 1996 e 23 aprile 1997, il giudice delegato ha
ordinato la congiunzione delle tre cause per un'unica istruttoria ed un unico
giudizio;
esperita
l'istruttoria di causa;
citate le
parti al dibattimento finale, che ha avuto luogo il 15 novembre 2001;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nel giugno
1994 , titolare dal novembre 1993 del conto ""
presso la Banca __________ di __________, venne contattato dal vicedirettore
dell'istituto __________, che gli propose di subentrare dietro il versamento di
un premio di ca. fr. 475'000.-- in un'operazione denominata "US$ 2.5 mio
__________ US$ strike 1.60, scadenza 19.12.1994" (doc. _), a suo dire del
tutto priva di rischi. Allettato dalle importanti commissioni ventilate e
rassicurato dal vicedirettore, il quale per garantire la bontà
dell'investimento non aveva esitato a cedergli un mutuo ipotecario al portatore
di nominali fr. 500'000.-- gravante in II rango la propria casa d'abitazione
(doc. _), __________ confermò la sua disponibilità e sottoscrisse i documenti
bancari, in parte in bianco, sottopostigli dal funzionario.
Solo in epoca
successiva, e meglio nell'estate 1995, dopo che tra l'altro l'investimento in
questione era stato rinnovato con scadenza 20.9.1995, il cliente si avvide che
a carico del suo conto era stato addebitato un bonifico di fr. 476'100.-- da
lui mai autorizzato (doc. _) e che la prima operazione __________ (doc. _), che
altro non era che un'opzione sul $, si era conclusa con una perdita di fr.
181'268.75. La seconda operazione __________ (doc. _), a quel momento ancora in
corso, si concluse nel settembre 1995 con un'ulteriore perdita di fr.
281'034.40.
B. Con le
petizioni in rassegna, che il giudice delegato ha provveduto a congiungere per
l'istruttoria e per il giudizio, __________ ha chiesto la condanna in solido di
__________ e di __________ - ora __________ in liquidazione (in seguito
semplicemente: __________)- al pagamento di complessivi fr. 958'403.15 oltre
interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte da
__________ al PE n. __________ (doc. _), da __________ ai PE n. __________
(doc. _) e __________ (doc. _) come pure dalla __________ ai PE n. __________
(doc. _) e __________ dell'UE di __________ (doc. _).
Secondo l'attore,
__________ e __________ sarebbero responsabili del danno da lui subito,
corrispondente all'ammontare dell'illecito bonifico effettuato sul suo conto (fr.
476'100.--), alle perdite conseguenti alle due operazioni __________
consigliate dal funzionario di banca (fr. 462'303.15) e alle spese legali preprocessuali
(fr. 20'000.--), il primo sulla base delle disposizioni relative all'atto
illecito rispettivamente in forza dell'impegno da lui sottoscritto il 14
settembre 1995 (doc. _), mentre la seconda sia per contratto sia nella sua
qualità di padrone d'azienda. La richiesta di rigetto dell'opposizione al PE n.
__________ interposta da __________ e dalla moglie __________ avverso il
credito, il diritto di pegno e il genere d'esecuzione si riferisce
all'escussione del pegno immobiliare che l'attore aveva a suo tempo ricevuto
dal funzionario di banca a garanzia dell'eventuale perdita causata
dall'investimento __________.
C. Tutti i
convenuti si sono opposti alle petizioni, nella misura in cui li concernevano.
__________ esclude innanzitutto una sua responsabilità, rilevando di aver agito
in qualità di semplice funzionario di __________; egli contesta inoltre di aver
agito all'insaputa dell'attore, esperto nel ramo, e di aver dunque commesso un
atto illecito nei suoi confronti; ad ogni buon conto la pretesa relativa al
bonifico sarebbe prescritta, mentre con riferimento all'altra pretesa, quella
relativa alle operazioni da lui consigliate, non risultava che egli si fosse
impegnato a risarcirne le perdite, le quali oltretutto non gli erano
imputabili, ma erano dovute all'inopinata decisione del cliente o comunque
della banca di non più rinnovare l'investimento; non provato era pure
l'ammontare delle spese legali preprocessuali. Al pari della moglie __________,
che a sua volta aveva contestato il credito, egli eccepisce infine la nullità
del diritto di pegno concesso all'attore, stante l'assenza del consenso della
moglie al momento della sua costituzione rispettivamente l'erroneità della
procedura di realizzazione del pegno immobiliare, invece di quello mobiliare,
scelta da quest'ultimo. Da parte sua __________, che pure solleva l'eccezione
di prescrizione con riferimento alla pretesa relativa al bonifico, esclude di
dover rispondere per contratto, evidenziando di non aver mai sottoscritto alcun
mandato di gestione patrimoniale con l'attore; essa, ammesso ma non concesso
che __________ non abbia invece agito a titolo personale, respinge pure
l'eventualità di una sua responsabilità extracontrattuale quale padrone
d'azienda, tanto più che non era ancora provato che l'attore non fosse
cosciente di quanto svolto dal suo consulente.
D. Nei
successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative,
contestando quelle di controparte.
Considerando
in diritto:
- Prima di
passare in rassegna le singole richieste attoree, occorre rammentare che ai
sensi dell'art. 112 CPC se, come nel caso di specie, la parte lesa siè
costituita parte civile, la sentenza penale di condanna pronunciata nel Cantone
fa stato per l'accertamento dell'esistenza del fatto che ha costituito oggetto
del giudizio penale, così che in definitiva il giudice civile deve riferirsi
alle risultanze ed agli accertamenti di fatto emersi durante il processo
penale, che egli può però valutare in modo autonomo (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 1 ad art. 112; IICCA 30 gennaio 1996 in re B./F., 27 giugno
1996 in re R./M. SA, 14 luglio 1998 in re T./D., 7 settembre 2001 in re R./G. e
llcc.).
Nella sua sentenza
12 novembre 1999 - versata agli atti il 6 dicembre 1999 dall'attore, il quale
nell'occasione altro non ha fatto che ossequiare all'ordine del giudice
delegato, che all'udienza preliminare del 23 aprile 1997 aveva invitato le
parti a voler dare comunicazione di come il procedimento penale avanzava - la
Corte delle assise correzionali di Lugano ha innanzitutto accertato, sulla base
della perizia giudiziaria (doc. _ p. 1-3), la natura e le particolarità
dell'operazione __________ prospettata dal convenuto __________: "Fondamentalmente
un'opzione è uno strumento finanziario costituito da un contratto che
conferisce il diritto, ma non l'obbligo, per l'acquirente di acquistare o per
il venditore di vendere un determinato attivo di base - nel nostro specifico
caso il $ americano - a un prezzo prestabilito e a una determinata data. Il
diritto è rilasciato dal venditore al compratore contro pagamento contestuale
di un premio, denominato prezzo dell'opzione. L'opzione più conosciuta è il
(LONG) CALL. Esso attribuisce all'acquirente il diritto di optare o non per
l'acquisto di una determinata quantità dell'attivo di base a un prezzo
prestabilito, definito striking price, o prezzo base, o prezzo d'esercizio. La
formula esattamente opposta a questo tipo d'opzione è il (SHORT) CALL, per il
quale l'interessato vende il diritto di acquistare al prezzo e alla scadenza
prefissati. … Il (LONG) PUT conferisce all'interessato il diritto di vendere, …
augurandosi che la moneta scenda di valore. Di riflesso, l'opzione
(SHORT) PUT, ... nella quale è stato coinvolto il signor __________, si
riferisce alla vendita del diritto di vendere. Nel nostro caso, se il $ è stato
pattuito a fr. 1.60 e fosse nel frattempo salito a, supponiamo, fr. 1.80,
__________ (rialzista) avrebbe guadagnato il premio incassato e null'altro,
poiché la controparte (ribassista) non avrebbe esercitato l'opzione, perché
avrebbe conseguito una perdita. Se, per contro, il $ nel frattempo scende, come
si è verificato, __________ perde in senso illimitato, perché deve rivendere il
$ a un prezzo inferiore a quello con cui è stato costretto, dalla controparte,
a comprarlo, è cioè a fr. 1.60. Oss.: Guadagno limitato al premio incassato.
Perdita illimitata" (sentenza p. 5 e seg.).
Ciò premesso, la
Corte penale ha stabilito (sentenza p. 13 e seg.) che , pur non
capendo esattamente gli estremi dell'operazione proposta, si lasciò convincere
in considerazione delle garanzie scritte e della garanzia reale, dategli non da
un funzionario qualsiasi ma dal vicedirettore della banca (suoi verb. PP 25 p.
2 e 29 p. 4). Fatto sta che quell'operazione comportò l'accredito di un premio
di fr. 506'231.25 in data 15.6.1994 (doc. _ di denuncia) ma si risolse alla
scadenza (19.12.1994) con una perdita netta (dedotto cioè il premio) di fr.
181'268.75 (perizia doc. _ p. 5). Già il 15.12.1994 l'identica operazione fu
rinnovata con il conseguente accredito in quella data del premio di fr.
711'965.60 (doc. _ di denuncia) e con un'altra perdita secca alla scadenza di fr.
281'034.40 (perizia c.s. cit.). Nel frattempo, in concomitanza con l'accredito
del premio di fr. 506'231.25 della prima operazione, e quindi approfittando di quell'accredito,
il conto "" di __________ fu "alleggerito" anche
dell'importo di fr. 470'100.-- (recte: 476'100.--), con valuta 15.6.1994
(perizia doc. _ p. 5). I bonifici a debito del conto furono effettuati dalla
banca in forza di un ordine recante la firma del titolare del conto medesimo
(doc. _ di denuncia), ordine che - come poi ammesso dall'imputato (verb. PP 18
p. 3) - il cliente aveva firmato in bianco, convinto in realtà di dover pagare
il premio dell'operazione. La Corte d'assise, ravvisando nell'operazione di
"alleggerimento" di cui sopra gli estremi della truffa, lo ha
pertanto condannato alla pena di 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente
(sentenza p. 20 e seg.).
- L'attore ha
innanzitutto chiesto la condanna del convenuto __________ al pagamento delle
somme oggetto dell'illecito bonifico a terzi (fr. 476'100.--), della perdita
patita a seguito dell'operazione __________ (fr. 462'303.15) e delle spese
legali preprocessuali (fr. 20'000.--).
2.1 La prima
pretesa, relativa all'illecito bonifico di fr. 476'100.-- a favore di terzi
(doc. _), deve senz'altro essere ammessa.
Il giudizio penale
ha in effetti stabilito che il comportamento tenuto nell'occasione da
__________, il quale aveva in sostanza indotto l'attore a sottoscrivere
l'ordine di bonifico, facendogli credere, contrariamente al vero, che avrebbe
dovuto subentrare in un'operazione in corso dietro il pagamento di un premio di
ca. fr. 475'000.-- e con il ricavo di una commissione di ca. fr. 30'000.--
(doc. _), quando in realtà l'operazione comportava un accredito immediato del
premio di fr. 506'231.25, era costitutivo del reato di truffa, ciò che permette
di concludere per il suo carattere illecito (Brehm, Berner Kommentar, N.
37 ad art. 41 CO). Pacifico che nell'occasione __________ abbia agito
dolosamente, che tale comportamento abbia causato all'attore un danno immediato
pari alla somma così bonificata e che il danno in questione sia in relazione
causale con l'atto illecito, è indubbio che il convenuto debba essere
condannato al risarcimento di quella somma ai sensi dell'art. 41 CO.
Contrariamente a
quanto preteso dal convenuto, il credito dell'attore non è assolutamente
prescritto, in quanto al momento dell'inoltro del PE n. __________, il 16
novembre 1995 (doc. _), il termine di prescrizione più lungo, in concreto
quello decennale (art. 70 CPS), previsto dalla legislazione penale (art. 60
cpv. 2 CO), non era ancora trascorso.
2.2 Pure da
accogliere è la richiesta di risarcimento relativa alla perdita subita
dall'attore a seguito dell’operazione __________, poi rinnovata, consigliata da
__________.
Gli atti di causa
e segnatamente l'incarto penale hanno innanzitutto permesso di accertare che
__________, pur avendo talora ventilato l'eventualità di un certo rischio
nell'operazione - parlando di un non meglio precisato rischio
"teorico" del 15% (doc. _) - aveva in definitiva assicurato
all'attore, non cognito in materia - in effetti quest'ultimo, di formazione
ingegnere, mai in precedenza, contrariamente a quanto ritenuto dal teste
__________ (p. 2, il quale per altro parla per sentito dire, dal che
l'irrilevanza della sua testimonianza: Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1
ad art. 237), si era occupato di operazioni in opzioni (teste __________ p. 2),
limitandosi piuttosto ad effettuare investimenti in fiduciari, obbligazioni ed
azioni di primarie società (cfr. inc. richiamato __________) - il buon
andamento dell'operazione (doc. _; teste __________ p. 5 e verb. PP 26 p. 3, 27
p. 2 e segg., 28 p. 2). Il perito giudiziario ha tuttavia confermato che a quel
momento - i documenti allegati dal convenuto alla risposta di causa (doc. _),
attestanti l'eventualità di un aumento del corso del dollaro, risalivano invece
a un'epoca successiva, e meglio al 1997 - l'operazione era improponibile, non
essendo assolutamente ipotizzabile un aumento del dollaro a fr. 1.60 (doc. _ p.
4). Ora, il fatto che in tali circostanze il convenuto abbia nondimeno
consigliato al cliente tale operazione, che in sostanza aveva quale unico
pregio di creare un'immediata liquidità, garantendone contrariamente al vero
l'assenza di rischi, costituisce a sua volta un atto illecito (Brehm,
op. cit., N. 53a ad art. 41 CO; DTF 57 II 86, 80 III 54). Anche in
questo caso egli ha agito con colpa, al fine di coprire le perdite causate in
precedenza al cliente __________ rispettivamente per nascondere l'illecito
bonifico a danno dell'attore, ritenuto che al momento del rinnovo
dell'operazione egli ha pure inteso nascondere la perdita derivante dal primo
__________. Le due operazioni si sono in definitiva concluse con una perdita
accertata peritalmente di fr. 462'303.15 (doc. _ p. 5), somma che è senz'altro
in nesso causale adeguato con l'atto illecito commesso, visto e considerato che
__________ era ben cosciente del fatto che l'operazione avrebbe potuto portare
a una perdita illimitata o comunque in quell'ordine di grandezza, tant'è che
proprio per questo motivo aveva fornito una garanzia di nominali fr.
500'000.--. Del tutto privo di rilevanza è invece il rimprovero mosso
all'attore per aver chiuso la seconda operazione, senza averla rinnovata ancora
una volta: innanzitutto né al momento dell'avvio della prima operazione, già
garantita come priva di rischi, né al momento del suo rinnovo, quest'ultimo si
era impegnato a rinnovarla; il fatto che al momento della sottoscrizione
dell'accordo di cui al doc. _ le parti abbiano dichiarato che "rimane
inteso che l'operazione verrà rinnovata alla prossima scadenza, prevista per il
20 settembre 1995", non modifica questo stato di fatto, intanto perché
l'attore a quel momento non era ancora in chiaro sui rischi che il rinnovo di
tale operazione avrebbe comportato - segnalataligli solo in seguito dal suo
avvocato e dai funzionari di un altro istituto bancario - e inoltre in quanto,
secondo l'accordo, tale impegno, se rispettato dalle parti, avrebbe tutt'al più
avuto come unica conseguenza per l'attore che il convenuto si sarebbe con ciò
riconosciuto personalmente responsabile fino a fr. 500'000.-- della perdita che
ne sarebbe derivata; a prescindere da quanto precede, un terzo rinnovo
dell'operazione, con il rischio di perdita illimitata che ne derivava, non era
inoltre oggettivamente pretendibile.
2.3 L'attore
chiede in questa sede che __________ sia pure tenuto a risarcirgli fr.
20'000.-- a titolo di spese legali preprocessuali.
Dottrina e
giurisprudenza riconoscono il principio secondo cui le spese connesse
all'intervento di un legale prima dell'apertura di un processo civile e non
comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale costituiscono un
elemento di danno, sempre che sia provata la necessità di un tale intervento
sia in relazione alla situazione personale che in relazione alla natura del
patrocinio, che, a sua volta, deve essere necessario, utile e appropriato (DTF
97 II 267; Rep. 1989 p. 492 e 512; IICCA 25 aprile 1994 in re
G./C. SA, 7 aprile 1997 in re C./B. e lc., 7 maggio 1997 in re C./P., 10
novembre 1997 in re T./G. SA, 23 dicembre 1997 in re B./G. SA, 29 settembre
1998 in re M./F. SA, 13 novembre 1998 in re A./H.).
Nel caso di specie
la richiesta di rimborso delle spese legali preprocessuali, segnatamente quelle
relative al patrocinio penale, rivelatosi senz'altro utile, necessario e
appropriato, può essere ammesso, almeno in parte, anche se l'attore ha omesso
di versare agli atti una nota particolareggiata delle prestazioni svolte dal
suo avvocato. Ciò non gli è tuttavia di nocumento, ritenuto che l'entità di
tali prestazioni, in particolare la redazione di un esposto informativo (doc.
_) e della denuncia penale contro __________ (doc. _) - mentre la
partecipazione a tutta una serie di udienze in Procura è avvenuta in epoca
successiva - risultano in ogni caso dall'incarto penale richiamato: in assenza
di ulteriori dettagli, per tali prestazioni questa Camera ritiene tuttavia equo
il riconoscimento di un importo di soli fr. 5'000.--. Nulla può di contro
essere riconosciuto all'attore per il patrocinio preprocessuale civile, non
avendo egli allegato, ancor prima che provato, l'entità delle incombenze svolte
dal suo legale: in particolare le lettere di cui ai doc. 11 e 12 di quest'ultimo
non sono in relazione diretta con le pretese oggetto di causa. Il fatto infine
che in sede penale siano già stati riconosciuti all'attore fr. 15'000.-- per
ripetibili non osta all'attribuzione in questa sede di ulteriori fr. 5'000.--,
atteso che quanto concesso a quel momento si riferiva alle spese insorte
successivamente al 1° gennaio 1996 (cfr. istanza di risarcimento della parte
civile 8 novembre 1999 nell'inc. penale richiamato), ovvero dopo l'inoltro
delle petizioni.
- Analoghe
pretese sono state avanzate anche nei confronti di __________, sia nella sua
veste di banca presso cui l'attore deteneva i suoi conti e dunque di partner
contrattuale rispettivamente nella sua qualità di padrone dell'azienda.
3.1 Nel caso di
specie, anche se alla convenuta non era stato conferito un mandato di gestione
patrimoniale e dunque un formale contratto di mandato, è però pacifico che tra
le parti vi fosse comunque una relazione contrattuale, e ciò già per il solo
fatto che l'attore aveva provveduto ad aprire presso la banca vari conti
rispettivamente aveva sottoscritto con lei alcuni accordi particolari (tra cui
un "ordine per investimenti fiduciari", doc. _). Oltretutto, secondo
la dottrina, la circostanza che la banca, per il tramite di un suo funzionario,
abbia formulato dei consigli d'investimento all'indirizzo di un cliente è di
principio tale da fondare un contratto di mandato (cfr. Guggenheim, Les contrats
de la pratique bancaire suisse, 4. ed., p. 208; Bizzozero, Le contrat de
gérance de fortune, p. 17 n. 30; DTF 119 II 333; IICCA 1°
dicembre 1997 in re S.M./B.), sempre che non si possa eventualmente ritenere
che il contratto in questione sia stato direttamente concluso con il funzionario
stesso. Ora, nella fattispecie, appare senz'altro verosimile l'esistenza di un
rapporto contrattuale diretto tra il funzionario e il cliente, chiaramente
riconoscibile da quest'ultimo e concluso all'insaputa della banca: non si
spiegherebbe altrimenti l'assicurazione del funzionario circa il buon andamento
di un'operazione, che una banca non garantisce mai, e soprattutto la cessione
al cliente di una garanzia del __________ stesso rispettivamente la
disponibilità di quest'ultimo, oltre che di fornire altre garanzie su richiesta
(doc. _), di garantire, a determinate condizioni, la perdita subita dal cliente
(doc. _), il tutto avvenuto in una situazione, del tutto anomala e sospetta, di
particolare e ingiustificata insistenza del funzionario, disposto addirittura
ad esporsi con il proprio patrimonio, tanto più che non capita tutti i giorni
di essere contattato da un funzionario di banca, per altro mai conosciuto in
precedenza, al fine di effettuare un'operazione bancaria urgente (teste
__________ p. 5), avente per oggetto un investimento di ca. fr. 500'000.--. Nel
doc. _ lo stesso attore ha del resto dato atto che la sua controparte era
proprio __________ ("… Angelegenheit, die mir von Ihrem Vice-Direttore
__________ verkauft wurde"), mentre l'opinione opposta rilasciata dal
teste __________ (p. 3) è irrilevante, trattandosi di una sua valutazione
personale.
A prescindere da
quanto precede, nella fattispecie è in ogni caso evidente che la convenuta non
potrebbe comunque essere resa responsabile del danno contrattuale subito
dall'attore. Essa ha provveduto ad effettuare il bonifico di cui al doc. _
sulla base di ordini recanti la firma autentica dell'attore, al quale andava in
ogni caso rimproverata una gravissima concolpa (art. 44 cpv. 1 CO), tale da far
venire meno l'eventuale responsabilità della banca, segnatamente per aver
rilasciato al funzionario un documento firmato in bianco, che questi ha poi
provveduto a compilare a suo vantaggio, con il rischio, insito nel fatto stesso
di spossessarsi di un foglio firmato, che qualcuno potesse abusare della sua
firma: così facendo, egli si è privato della possibilità di qualsiasi controllo
sul completamento del documento (di cui non può ragionevolmente negare la
prevedibile compilazione ad opera di terzi), così da non potersi più fondare su
tale sua mancata conoscenza (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, N. 29
ad art. 12-15 CO; IICCA 29 ottobre 2001 in re G./G.); oltretutto,
secondo le condizioni generali (doc. _), il cliente si assumeva espressamente
il rischio per l'eventuale falsificazione dei suoi ordini. Quanto alle
operazioni __________, messe in atto senza che la banca potesse sapere che
__________ aveva garantito il buon esito dell'operazione - circostanza che in
effetti non risultava da alcun documento bancario (il doc. _, recante tale
indicazione, non è stato per altro allestito su carta intestata alla convenuta)
- anche queste erano avvenute sulla base di ordini recanti la firma autentica
dell'attore, il quale oltretutto proprio in occasione di quell'operazione, da
lui per altro pacificamente riconosciuta come investimento in
"opzioni" (verb. PP 25 p. 2), aveva provveduto a sottoscrivere il
formulario "condizioni per l'intermediazione di opzioni" (doc. _) -
il fatto che egli a quell'epoca non sapesse l'italiano (interrogatorio formale
dell'attore ad 2 p. 4), per altro smentito dal teste __________ (p. 5 e verb.
PP 26 p. 2) e dal doc. _, non migliorerebbe in ogni caso la sua posizione,
tanto è vero che in tale evenienza egli avrebbe senz'altro fatto meglio ad
astenersi dal firmare quel documento, prima di disporre di una traduzione - con
cui confermava di essere a conoscenza dei rischi insiti nel commercio delle
opzioni e dichiarava di tener indenne la banca della mancata istruzione nei
suoi confronti circa il funzionamento del mercato stesso e di ogni altro
impegno che essa si sarebbe assunta per adempiere il mandato ricevuto dal
cliente, fermo restando infine che la banca stessa non si assumeva alcuna
garanzia di successo. Oltretutto, in entrambi gli episodi l'attore aveva omesso
di contestare nel termine di un mese previsto dalle condizioni generali (doc.
_) gli estratti conto bancari riportanti nel dettaglio le operazioni contestate
(doc. _), da lui per altro regolarmente visionati in occasione di numerose
visite in banca (doc. _), ciò che di fatto aveva impedito alla banca di
scoprire tempestivamente le irregolarità e aveva contribuito ad aumentare il
danno. L'estrema superficialità tenuta dall'attore nell'abboccare alle lusinghe
di __________ al momento in cui gli è stata prospettata l'operazione
__________, pur avendo egli dichiarato di non averla assolutamente compresa, e
la totale assenza di spirito critico allorché si trattava di controllare gli
investimenti da parte sua costituiscono in definitiva una grave concolpa che
esclude in ogni caso qualsiasi obbligo di risarcimento da parte della banca
convenuta.
3.2 Ciò posto, non
essendo stata evocata l'eventualità dell'applicazione dell'art. 55 CC,
__________ potrebbe tutt'al più essere resa responsabile nei confronti
dell'attore giusta l'art. 55 cpv. 1 CO, norma secondo cui il padrone di
un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre
persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizi o d'affari,
ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per
impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche
usando tale diligenza. Nel caso concreto la scrivente Camera ritiene tuttavia
che la convenuta abbia recato la prova liberatoria.
L'istruttoria ha
innanzitutto provato che la convenuta ha senz'altro adempiuto la "cura
in eligendo", atteso che il funzionario __________, allorché era stato
assunto, 15 anni prima, disponeva di una buona esperienza e di ottime referenze
(cfr. doc. _ di __________). Quanto alla "cura in instruendo",
va rilevato che, nonostante egli fosse il responsabile del settore contabilità
e dunque non fosse formalmente un consulente della clientela, quest'ultima
attività non gli era vietata: del resto, proprio con riferimento alle
operazioni svolte con il cliente, egli - nonostante i dubbi del teste
__________ (p. 4) - ha dimostrato di essere perfettamente in chiaro sul
funzionamento degli strumenti finanziari, tanto è vero che il danno al cliente
non era dovuto alla sua eventuale incapacità di utilizzarli, ma ai suoi intenti
truffaldini rispettivamente alla sua volontà di celare le perdite causate in
precedenza. Alla banca non può neppure essere rimproverata una carente "cura
in custodiendo": pur essendo vero che i controlli interni, trattandosi
di una banca relativamente piccola, non erano particolarmente assidui - tanto è
vero che la persona preposta al controllo, signor __________, aveva interesse a
far rilevare un maggior movimento (verb. PP 31 p. 3), mentre era lo stesso
__________ a dover verificare le coperture (teste __________ p. 2) - nel caso
di specie va rilevato che gli stessi erano compensati dall'intervento
dell'ispettorato interno rappresentato dal signor __________, che invece permise
di portare alla luce diverse irregolarità (verb. PP 31 p. 3; ininfluente la
tesi contraria, trattandosi di una semplice opinione, del teste __________, p.
2), e in ogni caso non avrebbero permesso di scoprire le irregolarità del
funzionario (cfr. teste __________ p. 2) e non sono dunque causali per
l'insorgenza del danno: innanzitutto le operazioni __________ qui in
discussione ossequiavano ampiamente i margini di copertura richiesti; d'altro
canto, come già accennato, ritenuto che l'attore aveva pure sottoscritto il
formulario "condizioni per l'intermediazione di opzioni"
rispettivamente non aveva contestato, almeno fino a luglio 1995, gli estratti
conto, la banca non aveva in ogni caso motivo di ritenere che il funzionario
avesse agito contrariamente alla volontà del cliente. L'attore, richiamandosi
all'eventuale responsabilità civile derivante dalla violazione dell'art. 3 cpv.
2 lett. a LFB (Guggenheim, op. cit., p. 69), lamenta altresì la carente
organizzazione all'interno della banca, segnatamente il fatto che all'interno
della stessa regnasse un grande disordine (cfr. teste __________ p. 3), ciò che
tra l'altro aveva portato al licenziamento del direttore __________, pure a
seguito di operazioni su opzioni, ma non si avvede che tali carenze non sono
assolutamente in relazione causale con il danno da lui subito. Da ultimo egli
ritiene che la banca dovrebbe in ogni caso essere resa responsabile per non
aver licenziato o comunque controllato con maggior assiduità il convenuto
__________ nel marzo 1994 (licenziato invece nel febbraio 1995 con effetto al
successivo 31 luglio, per altri motivi) nonostante a quel momento essa sapesse
rispettivamente dovesse sapere che egli aveva truffato il cliente __________ e
comunque si trovava in una situazione economica tale da mettere in dubbio la
sua reputazione e la garanzia di un'attività irreprensibile ai sensi dell'art.
3 cpv. 2 lett. c LFB (Guggenheim, op. cit., ibidem). Non è così. In
realtà a quel momento la banca non era assolutamente a conoscenza del fatto che
__________ avesse agito con analoghe modalità nei confronti del cliente
__________, a sua volta pure vittima di una truffa, tanto è vero che
l'esistenza di un illecito bonifico di fr. 218'400.-- a danno di quest'ultimo è
stato accertato solo nel corso dell'inchiesta penale avviata a seguito della
denuncia dell'attore, mentre le richieste di rimborso per le operazioni
__________ avvenute senza il suo consenso e chiuse nel marzo 1994 - siccome non
erano date le necessarie coperture - erano state avanzate dal __________ solo
nel 1997. Contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, non risulta poi che al
momento della chiusura dell'operazione di , nel marzo 1994,
__________ si trovasse in una situazione debitoria: il fatto, evocato
dall'attore in sede conclusionale, che a quel momento il convenuto avesse una
posizione __________ scoperta di almeno fr. 200'000.--, riportato per altro con
una certa incertezza ("se ben ricordo") dal direttore __________ (verb.
PP 33 p. 2), rispettivamente il suo conto "" fosse in rosso
di fr. 150'000.-- (circostanza evocata in replica), non prova in effetti ancora
che egli fosse confrontato con debiti o si trovasse in una situazione
economicamente preoccupante, tale cioè da far temere per la sua correttezza
professionale: l'istruttoria ha in effetti provato che a quel momento egli era
senz'altro in grado di coprire tali posizioni, visto e considerato che la sua
abitazione a __________, valutata fr. 980'000.-- (cfr. doc. Sog. 6; verb. PP
31a p. 4), era gravata unicamente nella misura di fr. 500'000.--, relativi alla
cartella ipotecaria in I rango. Agli occhi della banca, la scoperta che
__________ aveva operato sul conto di __________ senza che fossero date le
necessarie coperture, pur costituendo una violazione dei suoi doveri quale
dipendente, non era in ogni caso tale da compromettere la reputazione del
funzionario rispettivamente tale da non più garantire una sua attività
irreprensibile, ritenuto che - come detto - il cliente in questione al momento
della chiusura dell'operazione non aveva in ogni caso avuto nulla da ridire,
dando con ciò l'impressione di essere stato d'accordo con il suo operato.
Già si è detto,
infine, che all'attore andava in ogni caso rimproverata una grave, gravissima concolpa,
tale da escludere qualsiasi responsabilità della convenuta.
3.3 Ampiamente
infondata è infine la tesi secondo cui la banca si sarebbe arricchita
indebitamente di ca. fr. 250'000.--, ritenuto che parte dei fr. 476'100.--
oggetto dell'illecito bonifico erano confluiti sui conti che __________ e lo
stesso __________ (conto "__________") detenevano presso la convenuta
e ciò già per il semplice fatto che ad essere arricchiti erano semmai questi
ultimi.
- Resta ora da
esaminare se l'attore possa pretendere o meno il rigetto delle opposizioni
interposte da __________ e __________ al PE n. __________ per fr. 462'302.15,
in altre parole se egli possa prevalersi del fatto che __________ gli abbia
ceduto il mutuo ipotecario al portatore di fr. 500'000.-- gravante in II rango la
part. N. __________ RFP di __________ (doc. _), in comproprietà tra i coniugi e
costituente l'abitazione familiare (doc. _ di __________). Il quesito dev'essere
risolto per l'affermativa.
Già si è detto in
precedenza che il mutuo ipotecario è stato ceduto a garanzia dell'esito
dell'operazione __________, poi conclusasi con una perdita di fr. 462'303.15,
che __________ è tenuto a rifondere all'attore, sicché risulta infondata la
prima censura dei convenuti, segnatamente di __________, che contestavano l'esistenza
del credito. Va al proposito rammentato che la responsabilità di __________ è
stata ammessa già per il fatto che egli aveva consigliato al cliente
un'operazione che sapeva svantaggiosa e non, come preteso da __________, in
quanto la menzione "assicurato il buon andamento dell'operazione"
costituisse un contratto di fideiussione, nullo per vizio di forma.
Agli atti non è
stato versato il documento con cui __________ ha ceduto il mutuo ipotecario
all'attore, per cui non è chiaro se lo stesso sia stato ceduto in proprietà o
quale pegno manuale. Ora, il fatto che un funzionario di banca quale __________
abbia dichiarato di aver "ceduto" il titolo in questione (doc. _),
precisando inoltre che lo stesso sarebbe stato immesso nel dossier del cliente (doc.
_), senza utilizzare nell'occasione una formulazione che facesse eventualmente
pensare alla costituzione di un pegno manuale, permette senz'altro di
concludere che lo stesso - come del resto ritenuto dall'Ufficio dei registri,
il quale ha accettato di iscrivere l'attore nel registro creditori (doc. _) -
sia stato effettivamente concesso in proprietà, così che in definitiva la
procedura di realizzazione del pegno immobiliare avviata dall'attore (doc. _)
risulta del tutto corretta.
Nemmeno può essere
seguita la tesi dei convenuti secondo cui il pegno immobiliare sarebbe nullo in
quanto __________, comproprietaria dell'immobile, era all'oscuro e comunque non
era d'accordo con la messa a pegno a favore dell'attore rispettivamente la
garanzia verteva sull'abitazione familiare (art. 169 CC). Avendo firmato il
rogito di costituzione del mutuo ipotecario, essa è assai malvenuta ad
affermare di non aver acconsentito alla costituzione del pegno sull'abitazione
familiare di cui era comproprietaria con il marito. Ritenuto inoltre che la
costituzione di un pegno immobiliare nella forma del mutuo ipotecario al
portatore è assai onerosa, con un costo complessivo dell'ordine di fr.
5'000.--, è del tutto logico che essa sapesse rispettivamente dovesse essere
consapevole che lo stesso veniva allestito per essere utilizzato, ovvero per
essere impegnato o ceduto a terzi. Anzi, visto e considerato che la
costituzione della garanzia ipotecaria era avvenuta il 7 marzo 1994, in vista o
comunque nell'imminenza della chiusura (in perdita) prevista il 30 marzo
seguente dell'operazione __________ di __________, di cui il marito __________
anche in questo caso aveva garantito il buon andamento con l'impegno di
compensare l'eventuale danno (teste __________ p. 4 e verb. PP 39 p. 2, circostanza
poi confermata per scritto, cfr. doc. _), e non essendo state evocate in sede
civile altre ragioni che dovessero indurre la moglie ad acconsentire alla
costituzione di un mutuo ipotecario di fr. 500'000.-- - il fatto, evocato in
sede penale, che il mutuo dovesse servire all'installazione di un cancello
elettrico e alla sistemazione della casa della suocera, interventi comunque mai
eseguiti (verb. PP 37 p. 3), è rimasto allo stadio di puro parlato - è più che
verosimile che essa, nonostante quanto da lei dichiarato in sede penale (verb.
PP 37 p. 2), fosse perfettamente informata dei "pasticci" compiuti
dal marito; quest'ultimo, fornendo una diversa versione, che tuttavia non
modifica la sostanza delle cose, aveva invece indicato che la costituzione
dell'ipoteca in questione era stata decisa proprio nell'ottica dell'operazione
__________ di __________, in cui egli partecipava in ragione di 4/5 (verb.
17.9.1996 p. 3). D'altro canto, l'attore non aveva a sua volta ragione di
dubitare della capacità di disporre di __________ (altrimenti non avrebbe
ovviamente accettato la garanzia offertagli) ed ha dunque acquistato il titolo
in buona fede (art. 935 CC): già si è detto che il rogito di costituzione
risaliva ad appena 3 mesi prima, dal che egli poteva senz'altro concludere per
l'accordo della moglie; trattandosi inoltre della cessione in proprietà di un
titolo al portatore, sia dalla natura di titolo al portatore del documento
stesso sia in forza dell'art. 930 CC si presumeva che __________ avesse agito e
fosse legittimato ad agire in qualità di proprietario del titolo (IICCA
30 ottobre 1997 in re B. e lc./C., 7 maggio 1999 in re B./B., 2 marzo 2000 in
re B./B.), per cui ne consegue che le argomentazioni di __________, relative al
mancato potere di disposizione del marito - la menzione sul titolo del nome
della moglie quale condebitrice (il che ovviamente nulla ha a che vedere con la
proprietà del titolo) o il fatto che essa fosse comproprietaria del fondo
gravato costituiscono in effetti elementi di mera apparenza e non anche motivi
di sospetto sulla capacità di disporre del marito, gli stessi non escludendo la
presunzione che il marito potesse essere l'esclusivo proprietario del titolo o
potesse agire quale rappresentante dei coniugi (IICCA 2 marzo 2000 in re
B./B.) - non possono in alcun modo sovvertire i suddetti principi, fondamentali
ai fini della corretta circolazione dei titoli al portatore, e rivendicano
pertanto rilevanza solo nel limitato contesto dei rapporti personali tra i
coniugi __________ (IICCA 7 maggio 1999 in re B./B., 2 marzo 2000 in re
B./B.).
- Ne discende
l'accoglimento delle petizioni in quanto rivolte nei confronti di __________ -
salvo per quanto riguarda parte delle spese legali preprocessuali, ciò che
tuttavia non modifica la sua pressoché integrale soccombenza - e di __________,
mentre in quanto promosse nei confronti di __________ le stesse devono essere
respinte.
La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili seguono le relative soccombenze (art. 148
cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
I. Le petizioni 12 e 18 dicembre 1995 di __________ sono parzialmente
accolte nei confronti di __________ e __________ e respinte nei
confronti di __________ in liquidazione, e di conseguenza:
1.1 __________ è condannato a versare a __________ l'importo di fr.
462'303.15 oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 1994 su fr. 181'268.75 e dal
20 settembre 1995 su fr. 281'034.40.
1.2 È accertata la validità del diritto di pegno e, meglio, della
cessione del mutuo ipotecario al portatore di data 7 marzo 1994, rogito n.
__________ del notaio avv. __________ quale garanzia del credito dell'importo
di fr. 462'303.15, oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 1994 su fr. 181'268.75
e dal 20 settembre 1995 su fr. 281'034.40, vantato da __________ nei confronti
di __________.
1.3 Sono rigettate
in via definitiva le opposizioni interposte da __________ e da __________ al PE
n. __________ dell'UE di __________.
2.1 __________ è
condannato a versare a __________ l'importo di fr. 481'100.-- oltre
interessi al 5% dal 30 giugno 1994 su fr. 476'100.-- e dal 18 dicembre 1995 su fr.
5'000.--.
2.2 È rigettata in
via definitiva l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________
dell'UE di __________.
II. Le spese processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 20'000.--
b) tassa di
giudizio decreto 8.02.2001 fr. 100.--
c) spese diverse
decreto 8.02.2001 fr. 30.--
d) testi fr. 430.--
e) traduttore fr. 90.--
f) richiami documenti fr. 846.--
g) spese varie fr. 134.--
Totale fr. 21'630.--
da anticipare
dall'attore, restano a suo carico in ragione di 1/2 e per la rimanenza sono
poste a carico di __________ per 3/8 e di __________ per 1/8. L'attore verserà
inoltre a __________ in liquidazione fr. 40'000.- a titolo di ripetibili,
mentre __________, sempre a titolo di ripetibili, gli rifonderà fr. 50'000.-,
dei quali fr. 10'000.- a carico in solido anche di __________.
III. Intimazione: - avv. __________;
-
avv.
__________;
-
avv.
__________;
-
studio
legale __________
__________.
Per la Seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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