AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.1995.12
Data decisione, Autorità:
15.01.2001, IICCA
Incarto n.
10.1995.00012
Lugano
15 gennaio
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente
per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 25
maggio 1992 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
chiedente
la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 500'957.-- oltre
interessi a titolo di risarcimento danni, oppure -subordinatamente- di fr.
266'158.-- oltre interessi;
domande
cui il convenuto si oppone;
concesso
all'attore con decisione 28 settembre 1992 il beneficio dell'assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio;
svolta
l'istruttoria, conclusasi con la rinuncia delle parti al dibattimento finale
già indetto per il 12 aprile 2000, dopo che la procedura era stata sospesa
(art. 107 CO) fra il 10 luglio 1995 e il 4 novembre 1997 a dipendenza del
procedimento penale contro il perito giudiziario, promosso dalla parte
convenuta;
letti
gli allegati conclusionali presentati in data 4, rispettivamente 6 aprile 2000;
esaminati
gli atti dell'incarto.
Considerato
in
fatto e in diritto:
-
Con
la presente causa l'attore chiede che il convenuto sia dichiarato responsabile
di gravi pregiudizi alla salute che imputa alla negligenza del professionista
nella cura del suo caso e che sia condannato a pagare il risarcimento dei danni
che gliene sono derivati. La fattispecie risale al febbraio 1988 quando
__________ -sessantenne già fortemente miope- si è rivolto per la prima volta
al dott. __________, specialista in oftalmologia. Dopo esami e colloqui -di cui
si dirà nel seguito- in data 17 maggio 1988 l'attore è stato operato dal
convenuto nella sua clinica diurna di __________: si è trattato di un intervento
di cataratta all'occhio destro. Sennonché, invece dell'auspicato miglioramento
della capacità visiva, il paziente ha perso completamente l'uso dell'occhio
operato, divenendo totalmente inabile al lavoro.
Con gli allegati introduttivi l'attore rimprovera al dott. __________ di
avergli insistentemente consigliato l'intervento chirurgico, garantendogli
sicuro successo, ma non avendogli spiegato i rischi connessi con l'operazione,
così che la procura da lui sottoscritta il 17 maggio 1988 (doc. _) non
rispecchia il vero stato delle cose. Contestando il preteso valore probante
della cartella clinica prodotta dal convenuto, lamenta una totale carenza di
informazione da parte di questi, così come l'omissione di qualsiasi indagine su
precedenti cure oftalmologiche. Imputa altresì al medico di aver erroneamente
scelto di non eseguire l'intervento in ospedale e soprattutto di non aver saputo
riconoscere per tempo la presenza di un glaucoma all'occhio da operare,
considerando determinante per l'esito infausto della cura la sua negligenza
prima, durante e dopo l'intervento. Con particolare riferimento al glaucoma
all'occhio destro, l'attore afferma che, solo dopo l'operazione e meglio il 5
agosto 1988, il convenuto gli chiese se fosse già stato in cura da altri
oculisti e se avesse fatto uso di medicamenti, al che egli poté rispondere di
essere stato in cura dal dott. __________ (fino al 1986) che gli aveva prescritto
una terapia con Pilocarpina. Nega di essere stato a conoscenza di essere
affetto da glaucoma fin dal 1984: pur ammettendo di aver saputo che i suoi
problemi agli occhi erano "in parte relativi alla pressione"
(replica, p. 9), non era in grado di mettere in relazione tale circostanza con
la presenza di un glaucoma (replica, ad 6). Per quanto riguarda il suo stato di
salute precedente l'operazione, sostiene di essere stato inabile al lavoro in
misura del 50%, non tuttavia per i problemi alla vista, ma per disturbi di
natura reumatica. Disturbi che non erano tali da compromettere il suo stato generale
di salute prima dell'operazione che afferma essere stato buono, anche con
riferimento agli esami svolti in vista dell'intervento presso i medici dott.
__________ (doc. _) e dott. __________ (doc. _).
Per
quanto riguarda la valutazione del danno si rinvia ai successivi capoversi.
-
La
contestazione del dott. __________ si fonda anzitutto sull'evidente cattivo
stato di entrambi gli occhi del paziente, constatato già in occasione della
prima visita: sostiene che la vista del paziente era già estremamente limitata
per una grave miopia, tale da costringerlo a portare lenti da 11 diottrie e valutabile
anche con la possibilità di contare le dita della mano -sia con l'occhio destro
che con l'occhio sinistro- fino a una distanza massima di 20 centimetri.
Inoltre il convenuto aveva osservato un anomalo allungamento del bulbo oculare
(oltre 31 mm quando la norma è di 24) -ciò che peraltro impediva di individuare
un eventuale glaucoma- e aveva osservato la presenza di cataratta a entrambi
gli occhi. Sostiene di aver rinviato ogni decisione sulla terapia e di aver poi
osservato, due mesi più tardi, che le condizioni del paziente erano peggiorate tanto
che questi non era più in grado di contare le dita della mano. Sostiene di aver
informato debitamente il paziente sull'efficacia limitata di un intervento di
cataratta a causa dei danni ormai prodotti dalla miopia; informazione che
afferma di aver ripetuta al paziente ancora una settimana prima
dell'operazione: la decisione del paziente di procedere all'intervento si
sarebbe pertanto basata sulla considerazione di non avere ormai più nulla da
perdere. Attribuisce al paziente l'insistenza nel voler essere operato e la
scelta che l'intervento venisse effettuato nella clinica diurna dello specialista.
In particolare esclude di aver voluto operare il convenuto a tutti i costi
anche perché non "c'era la copertura integrale dei costi in quanto le
tariffe delle casse malati non sono conformi in questi casi alle effettive
prestazioni e costi" (duplica, p. 3). In merito alla perdita della vista
all'occhio destro, considera che essa sarebbe comunque intervenuta, ovvero
indipendentemente dal suo intervento operatorio, a causa del glaucoma e della
forte miopia. Per quanto riguarda la presenza del glaucoma, il convenuto
sostiene la responsabilità propria dell'attore nell'avergli sottaciuto di
essere già stato paziente del dott. __________ e di essere stato da lui curato
con Pilocarpina, medicamento idoneo a ridurre la pressione dell'occhio,
circostanza da cui deduce che il paziente conoscesse la presenza del glaucoma.
Assevera che tale conoscenza debba essere dedotta anche dall'informazione
scritta su quell'affezione passata dal dott. __________ al medico curante,
dott. __________, il 26 settembre 1984. La continua assunzione del medicamento
aveva inoltre permesso che il controllo preoperativo della pressione avesse
dato indici nella norma per entrambi gli occhi del paziente; sostiene al proposito
che "… non poteva pertanto sognarsi che il __________ avrebbe potuto avere
un glaucoma. La pressione era infatti normale ed escludeva categoricamente
questa possibilità" (risposta, ad 1 g). D'altra parte sostiene
l'impossibilità oggettiva di individuare quell'affezione. Con riferimento alla
decisione dell'AI di riconoscere all'attore un grado d'invalidità del 30% il 1
dicembre 1987, il convenuto afferma che lo stato generale del paziente era
precario e non solo a dipendenza dei disturbi alla vista; pertanto non
corrispondeva alle informazioni fornitegli da questi al momento di compilare il
questionario doc. _. Al proposito precisa come i certificati rilasciati dal
dott. __________ e dal dott. __________ siano stati allestiti esclusivamente in
punto alla possibilità di sottoporre il paziente a un'anestesia locale e non
per avere una quadro generale del suo stato di salute. Comunque egli non
avrebbe mai garantito al convenuto il successo della terapia operativa
("ciò che nessun medico fa, né è in grado di fare"), a dipendenza
dello stato molto compromesso dell'occhio. Al proposito espone anche che
l'occhio operato era l'occhio migliore solo tenendo conto della miopia, ma il
peggiore per quanto riguarda la cataratta e il danno prodotto dal glaucoma absolutum.
Contesta dettagliatamente la presenza di qualsiasi presupposto sostanziale per
la propria responsabilità; in particolare afferma che anche la constatazione
del glaucoma prima dell'operazione non avrebbe avuto nessun influsso sull'esito
della stessa e sulle sue conseguenze.
-
Eseguita
l'istruttoria, in particolare allestita una perizia giudiziaria da parte del
prof. __________ della Clinica oftalmologica dell'Università di __________ e
preso atto delle delucidazioni scritte presentate dallo stesso perito il 30
luglio 1998, nei loro allegati conclusionali le parti hanno confermato le rispettive
richieste e contestazioni. Del contenuto di quelle comparse, in particolare per
quanto attiene all'apprezzamento delle prove, si dirà nel seguito.
-
Per costante dottrina e giurisprudenza la relazione fra medico
curante privato e paziente viene qualificata come mandato ai sensi dell'art.
394 segg. CO (Tercier P.,
Les contrats spéciaux, 2. ed., Zurigo 1995, N. 4216; Kuhn M., in Handbuch des Arztrechts, Zurigo 1994, p. 22; Jäger P., Neue Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Arzthaftpflichtrecht, Zurigo 1999, p. 50; Günter P.-Y., La responsabilité du médecin en Suisse, in SJZ 1993,
p. 94; Kuhn M., Aktuelle Probleme in der
Aerztehaftpflicht, in SJZ 1993, p. 260: cit. "Kuhn-SJZ"),
indipendentemente dal fatto che la cura prodigata comporti un intervento
chirurgico da parte dello stesso medico (Kuhn,
op. cit., p. 23). In modo conforme alle norme sul mandato, il medico è tenuto a
fare tutto il possibile per guarire il paziente ed evitare tutto ciò che
potrebbe danneggiarlo, prendendo ogni possibile precauzione (Buchli-Schneider F., in recht 1988,
p. 93). Egli deve fornire le prestazioni concordate secondo le regole
dell'arte, in particolare per quanto concerne la diagnosi, la scelta del
trattamento e l'esecuzione dello stesso: in particolare la diligenza del medico
si estende all'obbligo d'informazione, al compito di definire il mandato
ricevuto, al dovere di porre una diagnosi, alla scelta della terapia e alla sua
esecuzione (Tercier, op.
cit., N. 4227; Kuhn, op.
cit., p. 24 segg.). Qualora nell'esecuzione del mandato la violazione
dell'obbligo di diligenza -in uno o più degli aspetti del medesimo- cagioni
pregiudizio al paziente, questi ha diritto di essere risarcito dal medico a
condizione che dimostri il danno patito, la violazione degli obblighi
contrattuali e l'esistenza di un nesso adeguato di causalità fra l'agire del
medico e il pregiudizio. In virtù degli art. 97 cpv. 1 e 398 cpv. 1 CO la colpa
è presunta, motivo per cui incombe al medico la prova della sua discolpa (DTF
113 II 433; Kuhn, op.
cit., p. 31; Kuhn-SJZ, p.
260 e rif. cit.).
-
Preliminarmente
si osserva che, oltre alla perizia giudiziaria di cui si è detto e alle
relative delucidazioni, all'incarto sono state versate altre opinioni mediche:
così in particolare la perizia 11 febbraio 1991 allestita dal prof. __________
della Clinica oftalmologica dell'Università di __________ (doc. _) e il referto
17 febbraio 1997 del dott. __________ della Clinica oftalmologica dell'Ospedale
cantonale di __________, prodotta al magistrato penale dal dott. __________ a sostegno
della sua denuncia per falsa perizia nei confronti del perito giudiziario. Di
quest'ultimo referto, almeno formalmente, si può dire che abbia esaurito il suo
scopo con l'esito negativo della cennata procedura penale laddove il
Procuratore pubblico, malgrado il parere conclusivo del dott. __________, ha
decretato un non luogo a procedere in data 17 luglio 1996; decisione che ha
trovato conferma nelle successive istanze ricorsuali (cfr., in particolare,
sentenza 9 maggio 1997 della Corte di cassazione penale del Tribunale
federale). Ma si deve osservare anche che non solo esso è formalmente perizia
di parte, ma è addirittura inteso a provare il reato di falsa perizia a carico
del perito giudiziario nella presente vertenza civile: pertanto non si può
invero concludere che abbia sufficiente carattere di neutralità per essere
eventualmente contrapposto alla perizia ordinata dal giudice: anzi, questa
ipotesi è esclusa da consolidata giurisprudenza cantonale e federale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 90,
in particolare m. 24). Per contro, la perizia __________ -anch'essa
parificabile soltanto a un documento di parte- non può essere del tutto
disattesa; essa infatti -pacifica la prevalenza della perizia giudiziaria- si
presenta almeno con connotazioni di una certa indipendenza: è stata infatti sì
allestita per il Segretariato generale della Società svizzera dei medici, ma
allo scopo di corrispondere a un'esigenza probatoria dell'attore.
-
Per quanto riguarda il presupposto del pregiudizio patito dall'attore,
mentre questi imputa l'intervenuta cecità dell'occhio destro alle negligenze di
controparte, il convenuto sostiene che quell'infermità sarebbe comunque
intervenuta per altre cause. Al proposito, va osservato anzitutto che
dall'intervento chirurgico in poi il "visus" dell'attore all'occhio
destro è limitato alla percezione della luce/ombra e del movimento della mano (cfr.
incarto richiamato AI, certificato dott. __________ 18 novembre 1988). D'altra
parte, la capacità visiva dell'occhio operato prima della terapia messa in atto
dal convenuto, era già molto ridotta: in sede di interrogatorio formale il
dott. __________ ha addirittura affermato che "a quel momento il paziente
era già quasi cieco dall'occhio che veniva operato e quindi le possibilità di
peggioramento erano ridotte". Ciò che però appare in contraddizione con la
testimonianza di un compagno di lavoro del __________ (teste __________) il
quale ha dichiarato che, fino al giorno dell'operazione, l'attore lavorava
(senza precisare la natura delle sue prestazioni) e si recava sul posto di
lavoro guidando la propria autovettura. Risultanze che vanno chiarite, anche
per decidere l'eccezione sollevata almeno informalmente ma ripetutamente dal
convenuto secondo il quale, tutto sommato, l'intervento operatorio in esame non
avrebbe arrecato un pregiudizio valutabile all'attore, sia perché già in precedenza
la sua vista era ampiamente compromessa, sia perché -comunque- egli avrebbe
perso completamente la vista all'occhio destro a dipendenza della forte miopia
e del peggioramento del glaucoma.
Dalla
cartella clinica allestita dal dott. __________ e presa in considerazione dal
perito giudiziario per rispondere a molti fra i quesiti postigli (doc. _)
risulta che effettivamente la vista dell'attore era estremamente limitata. Sub
"visus" si legge in particolare che, al momento della prima visita in
data 24 febbraio 1988, la vista a distanza per entrambi gli occhi -con
l'ausilio dei propri occhiali (meB)- era ridotta alla conta delle dita,
valutabile fino a circa (fraglich) 0,2, mentre era inutile l'impiego di
altre lenti. Per quanto riguarda la lettura, in data 11 maggio 1988, sempre con
l'ausilio dei propri occhiali, essa era possibile con un avvicinamento di circa
5 cm , valutabile pure nello 0,2 ("ou, mit grosser Mühe"). Situazione
che rappresenta solo un contenuto peggioramento rispetto a quella indicata dal
certificato d'uscita dell'Ospedale __________ del 6 settembre 1984,
sottoscritto dal dott. __________ (doc. _). Ciò nonostante e prescindendo
dall'ovvia considerazione che questi dati non corrispondono all'attuale cecità
dell'occhio, l'esito della terapia in esame assume rilievo almeno in funzione
della capacità lavorativa dell'attore, capacità che era data prima
dell'intervento e che -pur con qualche riserva- non è contestata dal convenuto
(cfr. conclusioni, ad 9). D'altra parte, per quanto riguarda lo stato attuale,
il perito giudiziario osserva che l'intervenuta cecità unilaterale priva
l'attore della visione binoculare e stereo. Privazione che dev'essere considerata
effettiva anche quando lo stato precedente era quello di una visione stereo
grossolana (grob) quale può essere considerata quella posseduta dal
signor __________, ma che tuttavia gli bastava per svolgere un'attività lavorativa
che non esigeva particolare precisione (come verosimilmente nel caso concreto).
In tal senso, la completa perdita unilaterale della vista può comportare la
perdita della capacità lavorativa (perizia, ad 37), mentre un'elevata miopia (binoculare)
-come quella dell'attore- raramente rappresenta un handicap per il lavoro
svolto da vicino (perizia, ad 38). Al proposito il perito precisa che l'acuità
stereo è principalmente una funzione visiva del campo prossimo (Nahbereich);
in concreto, malgrado i valori dell'acuità da lontano, l'attore, pur dovendo
essere considerato altamente miope, disponeva di una vista da vicino del tutto
utilizzabile, sufficiente per una visione stereo da vicino (tenuto conto della
vista pur limitata dell'occhio sinistro). Esemplificativamente osserva che in
un test comune per la verifica della visione stereo (titmus housefly test)
è sufficiente un visus di 0,1 - 0,2 all'occhio peggiore per la percezione tridimensionale
(complemento di perizia, ad 38). Pertanto appare conseguente la conclusione
peritale secondo cui, al fine del mantenimento della capacità lavorativa,
sarebbe stata sufficiente la conservazione del visus; in pratica, se l'attore
non avesse subito l'intervento operatorio in esame, avrebbe potuto lavorare
ancora per un certo tempo, tanto più se si tien conto del buon esito
dell'operazione di cataratta effettuata nel 1989 all'occhio sinistro (perizia,
ad 38 e 39).
Ciò
basta per poter concludere che la fattispecie, al di là di ogni considerazione
sulla responsabilità, ha comportato un pregiudizio per il convenuto, in
particolare privandolo -nei termini descritti- della capacità lavorativa.
L'ipotesi ricordata dal convenuto, ossia che lo stesso esito negativo sarebbe
comunque intervenuto, ovvero prescindendo dalla terapia in discussione, non
trova conferma nelle indicazioni peritali. Il perito precisa che in concreto la
cecità sarebbe potuta subentrare, se il glaucoma non fosse stato diagnosticato
e curato, dopo un periodo di tempo non prevedibile ("…in un intervallo di
tempo individualmente molto variabile"), laddove "i primi danni al
nervo ottico sono di regola riscontrabili dopo 5 - 10 anni di pressione oculare
elevata" (perizia, ad 5 cpv. 1, ad 10 e ad 11a). D'altra parte, è pacifico
che prima dell'intervento il paziente non era affetto da glaucoma fere
absolutum (perizia, ad 40) che è lo stadio finale dell'affezione: egli
infatti disponeva all'occhio destro di una capacità visiva ancora
quantificabile (complemento di perizia, ad 18).
-
Nelle proprie conclusioni il convenuto sostiene che il medico è
responsabile unicamente in caso di errore manifesto, di trattamento
evidentemente inappropriato, di violazione chiara delle regole dell'arte o di
ignoranza dei dati generalmente conosciuti dalla scienza medica (con
riferimento a DTF 105 II 285). Sennonché, in decisioni successive,
l'impressione suscitata dalla sentenza citata dal convenuto (peraltro ampiamente
criticata dalla dottrina) ha portato a un chiarimento decisivo della questione.
In sostanza, a prescindere dal raggiungimento dell'esito terapeutico cui è
stata finalizzata l'attività del medico, raggiungimento di un risultato che non
fa parte dei suoi obblighi (DTF 115 Ib 175, consid. 2b; DTF 120
II 250), la giurisprudenza federale ha precisato che la sua responsabilità non
è limitata ai casi di grave violazione delle regole dell'arte. In particolare,
essa dovrà essere verificata di caso in caso, tenendo conto del genere
dell'intervento o della cura scelta, dei rischi loro connessi, del tempo a
disposizione, delle competenze del medico, ecc. Dovendo trattare il paziente
attenendosi sempre alle regole dell'arte e tutelando la salute e la vita di
questi, il medico deve porre in essere tutta la diligenza indicata dalle
circostanze e che da lui può essere pretesa (geboten und zumutbar): in
tal senso, egli risponde per ogni violazione dei propri doveri (DTF 113
II 432; 115 Ib 175, consid. 2b; 116 II 519, consid. 3a; 120 Ib 411, consid. 4a;
120 II 248, consid. 2c).
-
Considerando
nel caso concreto questo presupposto, ossia la pretesa violazione degli
obblighi contrattuali del medico, va anzitutto accertato -sulla base del referto
peritale- che la perdita della vista all'occhio destro dell'attore è stata
causata, molto probabilmente (höchstwahrscheinlich: perizia ad 43) e
prevalentemente (perizia, ad 18) dal protrarsi nel tempo -ossia in concreto per
almeno due mesi (perizia, ad 7 e ad 18)- di una situazione postoperatoria di
eccessiva pressione oculare che ha comportato un aggravamento rapido e irreversibile
del preesistente glaucoma, non individuato dal medico prima dell'intervento;
ciò che ha indotto il collasso definitivo del campo visivo restante dell'occhio
operato (perizia, ad 41). Al proposito, se il glaucoma -affezione asintomatica
(perizia, ad 10) che se non è curata adeguatamente porta da sé a una forte
riduzione della vista o alla cecità in tempi individualmente diversi- si
concretizza in un danneggiamento grave del nervo ottico, possono bastare anche
innalzamenti di breve durata della pressione oculare (settimane o giorni) per
causare effetti deleteri e per portare alla distruzione totale del campo visivo
restante (perizia, ad 10; complemento di perizia, ad 49 c). La presenza di un
glaucoma deve pertanto indurre il medico a evitare che durante e dopo l'invento
chirurgico si verifichi questa circostanza (perizia, ad 14b). Nel caso concreto,
il perito indica che l'aumento postoperatorio della pressione è stato causato,
secondo ciò che può essere dedotto dalla cartella clinica, sia dalla presenza
di sangue nel segmento anteriore in seguito all'emorragia intraoperatoria descritta
dal medico (cfr. in particolare plico doc. _, foglio 2 e doc. _), sia dalla
prescrizione di corticosteroidi nella fase postoperatoria, per almeno un mese
(perizia, ad 7, ad 13 e ad 54), laddove l'emorragia rappresenta peraltro una
delle possibili complicazioni di ogni operazione di cataratta (perizia ad 7).
Dal momento che in assenza di glaucoma un aumento postoperatorio della
pressione oculare di durata limitata è normalmente tollerato senza problemi
almeno per un tempo limitato (complemento di perizia, ad 18 b), tutto ciò fa
concludere al perito che nel caso concreto il peggioramento rapido e irreversibile
della capacità visiva è dovuto alla preesistenza di un grave danneggiamento da
glaucoma del nervo ottico, assieme a trasformazioni miopiche della retina, nel
centro e attorno ad esso (perizia, ad 18).
Due
sono quindi in sostanza i rimproveri mossi dal perito giudiziario al convenuto:
quello di non aver reagito adeguatamente nella fase postoperatoria di fronte al
persistere dell'ipertensione dell'occhio, rispettivamente di non aver sospeso
la terapia con corticosteroidi (ciò che verrà esaminato nel seguito), ma -prima
ancora- quello di non aver chiarito sufficientemente lo stato del paziente
nella fase preoperativa, così che la presenza del glaucoma non è stata
rilevata.
- Anzitutto,
secondo il perito giudiziario, il dott. __________ non ha eseguito le indagini
necessarie per stabilire lo stato del paziente e così facendo non ha accertato
la presenza di un glaucoma, ciò che sarebbe stato possibile e avrebbe permesso
di affrontare l'operazione della cataratta con tutte le cautele del caso (perizia,
ad 6).
a) In
merito alla cennata preesistente affezione, il convenuto sostiene di non aver
avuto dubbi nel non prendere in considerazione l'eventualità di un glaucoma e
ciò sia perché i valori della pressione oculare da lui rilevati prima dell'operazione,
ovvero in occasione della prima visita, rientravano nella norma, sia perché il
paziente -contrariamente al vero e a quanto è emerso solo dopo l'intervento in
questione (doc. _)- aveva dichiarato al convenuto di non prendere medicamenti
(doc. _), sottacendogli quindi di essere stato in cura, solo quattro anni
prima, dal dott. __________ il quale gli aveva diagnosticato un glaucoma
semplice bilaterale e gli aveva prescritto una terapia con Pilocarpina
2%, tre volte al giorno (doc. _). Sennonché, proprio su questo aspetto della
fattispecie il perito afferma che una sola misurazione non offre un'indicazione
affidabile sulla pressione intraoculare che, proprio nell'occhio glaucomatoso,
è variabile toccando talvolta anche valori di normalità; considera pertanto
necessarie ripetute misurazioni in tempi diversi per poter valutare
adeguatamente la pressione dell'occhio (complemento, ad 8 a e ad 10). E ciò
soprattutto a motivo delle osservazioni effettuate dallo stesso dott.
__________ sul fundus dell'occhio da operare: "Papillen blass,
stark exkaviert" (doc. _, foglio 4). Giacché la papilla è la parte
intraoculare del nervo ottico, visibile (sul fondo dell'occhio) con
oftalmoscopia (perizia, ad 9) e poiché la sua escavazione (nonché il pallore
che può essere indizio di carente irrorazione sanguigna) è per lo più indice
della presenza di un glaucoma (Meist handelt es sich um ein Glaukom, viel
seltener kann diese Sehnervenatrophie bei anderen Erkrankungen …auftreten:
perizia, ad 15 a), mentre non può essere sintomatica soltanto di una grave
miopia, ovvero con assenza di glaucoma (perizia, ibidem), nel medico avrebbe
dovuto almeno sorgere il sospetto della presenza di tale affezione, inducendolo
a ulteriori accertamenti e verifiche (perizia ad 19 lett. b). Accertamenti
verosimilmente necessari anche a dipendenza di ulteriori caratteristiche
dell'apparato visivo del paziente, in particolare del visus soggettivamente, ma
anche -tutto sommato- oggettivamente migliore all'occhio sinistro e, di contro,
dei reperti del fundus non significativamente diversi fra i due occhi;
riscontri che avrebbero dovuto indurre il medico a ricercare un'altra causa,
oltre la cataratta, per giustificare la forte riduzione della vista all'occhio
destro (perizia, ad 16).
Lo
stesso rimprovero è d'altra parte stato mosso al convenuto dal referto del
prof. __________, laddove afferma che il medico non ha preso in considerazione
importanti dati anamnestici e non ha constatato preoperativamente il glaucoma
(doc. _, pag. 11). In particolare lo stesso documento rileva che, se i
risultati della misurazione della pressione intraoculare non bastavano per
ipotizzare la presenza di un glaucoma, l'osservazione di un'escavazione della
papilla avrebbe dovuto incuriosire il dott. __________ (Dies hätte ihn
stutzig machen müssen: doc. _, pag. 10).
E
indica anche un secondo motivo perché il medico si attivasse in ulteriori indagini,
riferendosi alla notevole differenza del fondo centrale tra i due occhi: pur alludendo
a determinate difficoltà d'esame, considera che un'acuità visiva ugualmente
limitata da entrambi i lati con il reperto di un'evidente differenza del fondo
avrebbe potuto suscitare il sospetto di un'ulteriore affezione (doc. _,
ibidem).
Tutto
ciò induce chiaramente a ritenere che ulteriori esami nella fase preoperatoria
da parte del convenuto s'imponessero.
b) Il
convenuto adduce a sua discolpa la reticenza del paziente sulle cure precedenti,
in particolare non avendolo informato sulla surriferita diagnosi del dott.
__________ e sulla terapia prescrittagli per evitare il peggioramento del glaucoma.
Al proposito risulta che l'attore, rispondendo al questionario del convenuto in
vista dell'intervento, ha indicato di non prendere regolarmente medicamenti
(doc. _). Si tratta tuttavia di un fatto di nessun rilievo; infatti, al di là
delle contestazioni formulate dall'attore in merito a questa prova (replica,
pag. 18), non v'è dubbio che quella serie di domande -cui ha dato risposta
sulla base di un formulario- tendesse ad accertare l'idoneità del paziente
all'intervento dal profilo del suo stato generale di salute, ossia a
prescindere dalle questioni oftalmologiche; nello stesso senso vanno le domande
rivolte contestualmente al medico di famiglia. Parimenti irrilevante dev'essere
considerata la trasmissione dal dott. __________ al dott. __________
(verosimilmente nella veste di medico di famiglia nel 1984) sull'accertamento
del glaucoma semplice bilaterale nel paziente __________ (doc. _),
comunicazione di cui questi non necessariamente è venuto a conoscenza (non v'è
prova del fatto) e visto anche che al momento dell'intervento il suo medico di
famiglia era già un altro (doc. _). Per contro, pur in assenza di prove
dirette, lo stesso attore -affermando che il medico mai gli avrebbe posto
direttamente la domanda a sapere se fosse già stato in cura da altri oculisti,
rispettivamente se avesse fatto uso di medicamenti- ammette almeno di aver
saputo "di soffrire di problemi agli occhi, in parte relativi alla
pressione, ma niente più", in particolare non di avere un glaucoma
(replica, pag. 9). Non sostiene però di aver informato il medico sul quel poco
o tanto che conoscesse a proposito dei propri occhi: pertanto è accertato che
l'attore ha sottaciuto a controparte sia di essere stato in cura dal dott. __________,
sia di aver avuto problemi relativi alla pressione oculare, ciò che
verosimilmente avrebbe evocato nel medico l'eventualità del glaucoma. E'
pertanto sostenibile, almeno in senso generale e astratto, che un atteggiamento
di questo genere da parte di un paziente possa rappresentare una sua colpa
propria, almeno parziale; ma la questione dev'essere valutata nel concreto.
Orbene, qui è lo stesso convenuto a evidenziare la contraddittorietà della
situazione nella quale si è trovato e dalla quale tuttavia non ha tratto le
dovute conclusioni: nel suo scritto 17 novembre 1990 al prof. __________ (plico
doc. _, foglio 2), il dott. __________ rimprovera infatti al paziente di
avergli detto che non aveva mai consultato alcun oftalmologo, informandolo nel
contempo di aver dovuto portare occhiali fin dal primo anno di scuola; e che
non aveva mai avuto malattie di nessun genere, pur essendo al beneficio di una
rendita d'invalidità. Ma proprio questi elementi avrebbero dovuto rendere attento
il medico sulle dichiarazioni del paziente: è infatti difficilmente sostenibile
che un medico specialista, alla vigilia di un intervento chirurgico come quello
in questione, rinunci a ottenere con esami propri un quadro completo dello
stato oftalmologico del paziente, dando in sostanza per certe le indicazioni di
questi (doc. _, ibidem), tanto più trattandosi di un uomo di sessant'anni che è
sempre stato miope, che portava lenti da 11 diottrie (doc. _, foglio 1) e che
lo stesso dott. __________ considerava un caso certamente grave se ha potuto
definire lo stato preoperativo dell'occhio destro come di quasi cecità (cfr.
interrogatorio formale); paziente (peraltro fino ad allora sconosciuto al dott.
__________) che, a dispetto di questa situazione oggettiva e apparente,
sosteneva di non essere mai stato in cura da un oftalmologo (doc. _, foglio 1).
Né può essere disattesa, in questo contesto, la formazione personale
dell'attore (cfr. inc. AI richiamato, doc. _), non esplicitamente tale da
garantire al medico un'informazione precisa e fedefacente nel campo specifico
della cura degli occhi.
Nel
caso particolare, non si può pertanto ritenere che il comportamento dell'attore
comporti una colpa propria rilevante da contrapporre all'obbligo d'indagine del
medico, sia per quanto testé esposto, sia -soprattutto- per i prevalenti motivi
medici di cui al precedente capoverso 10 a). Inoltre, può essere fatto
riferimento all'opinione del perito giudiziario che al proposito afferma come
le informazioni del paziente costituiscano solo una parte dell'anamnesi e come
le stesse debbano essere messe in dubbio dal medico al più tardi quando osserva
una discrepanza evidente fra quelle indicazioni e il reperto medico (tiefe
Papillenexkavation mit Abblassung). Ricordando come -in genere- si possano
incontrare pazienti con idee poco chiare e con la tendenza a rimuovere
pregresse difficoltà (perizia, ad 27), il perito conclude -in conformità con
quanto testé esposto- che è chiaramente compito del medico di giungere a
un'anamnesi il più completa possibile, facendo capo alla sua formazione
scientifica e alla sua esperienza professionale (perizia, ad 26).
c) Determinante
è però anche che le ulteriori indagini mediche per accertare la presenza del
glaucoma, sulla base degli indizi rilevati dallo stesso convenuto, siano state
possibili, segnatamente a dipendenza della complessità dello stato oftalmologico
dell'attore. A questo quesito, cui il referto __________
-come
già detto- aveva accennato senza esprimere certezze (…doch hätte vielleicht
eine präoperative Goldmann-Perimetrie oder der Vergleich der Biometrie-Werte
weiterhelfen können: doc. _, pag. 10), risponde in senso affermativo il
perito giudiziario. Dopo aver esposto quali siano in generale gli ulteriori
esami atti a chiarire la causa di un'escavazione della papilla (perizia, ad
15a), egli considera la praticabilità, nel caso concreto, in particolare
dell'esame del campo visivo (chiamato anche perimetria di Goldmann; sullo scopo
dell'esame cfr. perizia, ad 17a). Al riguardo, espone i motivi che la determinano
(perizia, ad 22a e complemento di perizia, ad 17), descrive la difficoltà ma
anche la possibilità di interpretazione dell'esame (perizia, ad 22 b) e ne
espone l'importanza nella fase preoperativa con riferimento ai risvolti intra-
e postoperatori (perizia, ad 23). Analoghe specificazioni di praticabilità sono
esposte dal perito relativamente a un altro esame, ossia l'angiografia a
fluorescenza, il cui esito dipende solo molto indirettamente dall'acuità visiva
del paziente, ma piuttosto dalla visibilità del fondo dell'occhio; ciò che è
contestato dal convenuto, ma che è invece chiaramente deducibile dalle
osservazioni effettuate dallo stesso dott. __________ e registrate
dettagliatamente nella cartella clinica (complemento di perizia, ad 19 lett.
bd). Se ne deve così concludere, per il caso in esame, al fine di approfondire
la causa dell'escavazione della papilla nell'occhio destro dell'attore, alla
praticabilità dell'esame del campo visivo e della angiografia a fluorescenza,
oltre alla già menzionata ripetizione di prove della pressione intraoculare e
all'allestimento di un curva della pressione (Druckkurve: complemento di
perizia, ad 10, ad 35 lett.b). Né può essere esclusa, data la
particolarità del caso, l'esecuzione di un esame elettrofisiologico (VEP)
(complemento di perizia, ad 19 lett. be).
- La
mancata, negligente osservazione del glaucoma nella fase preoperativa, poiché
l'arte medica nel caso concreto ne imponeva un'esplorazione diligente, rappresenta
un inadempimento contrattuale da parte del medico il quale, ponendo una
diagnosi incompleta alla base del suo intervento, ne ha determinato l'esito
indesiderato. E' infatti stato provato che la conoscenza del glaucoma avrebbe
dovuto indurre il medico a procedere diversamente: o, al limite, rinunciando
all'operazione a dipendenza degli aumentati rischi connessi con la stessa,
oppure pianificandola diversamente. In merito alla prima alternativa, il perito
mette almeno in dubbio l'opportunità di un intervento chirurgico a dipendenza
delle limitatissime possibilità di valutarne preventivamente un esito positivo
che considera dover corrispondere a un miglioramento dell'acuità visiva
centrale e alla stabilizzazione della pressione oculare (perizia, ad 4, 5, 6).
Soluzione -quella di desistere da un intervento chirurgico- che si sarebbe
verosimilmente imposta anche nel caso in cui, accertata l'eventualità (secondo
i ragionevoli dubbi evocati sia dal perito giudiziario, sia dal referto
__________) della presenza di un glaucoma, il medico non avesse potuto
diagnosticare con certezza tale affezione a causa dell'impraticabilità di esami
d'approfondimento (perizia, ad 8). In altre parole, gli accertamenti effettuati
in concreto (doc. _) non sarebbero stati in sé motivo per rinunciare a un
intervento di cataratta, ma -prima di procedervi- avrebbero imposto al medico
gli approfondimenti di cui s'è detto ripetutamente (perizia, ad. 52); esami per
i quali c'era il tempo necessario poiché la cataratta non si trovava in uno
stadio tanto avanzato da rendere urgente l'intervento (perizia, ad 8). Per
quanto riguarda la seconda alternativa, il perito elenca diverse cautele
indicate dalla complessa situazione dell'occhio e in particolare: un intervento
combinato glaucoma/cataratta, eseguito in narcosi (perizia, ad 6), rispettivamente
la scelta di una tecnica operatoria sicura ("facoemulsificazione":
complemento di perizia, ad 25 lett. c), nonché l'astensione dall'applicazione
locale di corticosteroidi (perizia, ad 23, 25 e 40).
Avendo
proceduto all'operazione, prescindendo dalle cautele descritte, il medico ha
permesso che si verificassero le complicazioni intra- e postoperatorie che
hanno causato il definitivo peggioramento del glaucoma. In particolare, un intervento
combinato cataratta/glaucoma eseguito in narcosi, avrebbe evitato con altissima
probabilità il lungo periodo di ipertensione oculare postoperatoria e quindi le
conseguenze deleterie del medesimo di cui già si è detto (perizia, ad 35).
Sequele che sono state causate sia dalla scelta della tecnica operatoria, ossia
dalla mancata adozione della chirurgia a piccoli tagli con facoemulsificazione,
atta a garantire un trauma postoperatorio minore e a evitare una perdita
improvvisa di pressione, sia dall'anestesia locale (para- e soprattutto
retrobulbare) poiché durante e immediatamente dopo l'iniezione locale di anestetico
si ha sicuramente un innalzamento intraorbitale della pressione che ostacola
l'irrorazione sanguigna del nervo ottico. Inoltre l'anestetico può condurre a
vasospasmi (perizia, ad 40). E' inoltre accertato dal perito che la tecnica con
facoemulsificazione -nota e praticata in Svizzera già nel 1988 (complemento di
perizia, ad 50 lett. a)- è quella che presenta i rischi minori (complemento di
perizia, ad 25 lett. c).
Per
quanto riguarda l'applicazione locale di corticosteroidi il perito non è in
grado di stabilire con analogo grado di probabilità un nesso causale adeguato
fra la stessa, rispettivamente la pretesa ritardata riduzione degli stessi e
l'ipertensione postoperatoria, osservando comunque che l'effetto di tale
applicazione è antiinfiammatorio, che lo stesso effetto avrebbe potuto essere
raggiunto con medicamenti -conosciuti fin dall'inizio degli anni '80- non a
base di cortisone (complemento di perizia, ad 50 lett. c, ad 54 lett. h) e che
i corticosteroidi sono in grado di provocare un aumento della pressione
intraoculare (perizia, ad 25 lett. d) almeno in soggetti chiamati cortisone
responders che costituiscono il 20% della popolazione, rispettivamente una
percentuale maggiore di una popolazione di pazienti affetta da glaucoma
(complemento di perizia, ad 25 lett. d).
- In
merito all'attività postoperatoria del medico e alla necessità di ridurre la
perdurante ipertensione dell'occhio operato che, come già esposto, è stata la
causa principale dell'intervenuta cecità, il perito rimprovera al convenuto di
non essere intervenuto né tempestivamente, né con mezzi sufficienti per evitare
tale stato di cose (perizia, ad 49): in particolare di non aver sospeso
anzitempo il trattamento con corticosteroidi (effettuato sotto forma di gocce e
di pomate dal 18.5. fino ad almeno il 18.6.: perizia, ad 54), dovendo prendere
in considerazione l'eventualità che l'attore fosse uno steroid responder (complemento
di perizia, ad 54 f), e di non aver proceduto a un lavaggio della camera
anteriore dell'occhio al fine di allontanare i resti di sangue, conseguenti
all'emorragia verificatasi durante l'intervento (perizia, ad 7; complemento, ad
54 m); coaguli di sangue, rispettivamente resti di sangue (ifema, presente
dal 18.5. almeno fino al 27.6.: perizia, ad 54) che -in seguito a un naturale
riassorbimento molto lento- hanno sicuramente contribuito al mantenimento di
valori troppo alti della pressione oculare (perizia, ad 7).
Se
ne deve concludere che il convenuto non ha rispettato le regole dell'arte (perizia,
ad 55), ovvero ha commesso errori tali da condurre alla perdita dell'occhio, in
due momenti: poiché, per propria negligenza, non ha riconosciuto preoperativamente
la presenza del glaucoma, situazione che ha condizionato tutta una serie di
decisioni rivelatesi poi scorrette, poiché non indicate per un paziente affetto
da glaucoma, qual era in effetti l'attore, rispettivamente perché ha
determinato -in modo rivelatosi affrettato- la decisione di procedere senz'altro
all'intervento di cataratta. Inoltre, perché di per sé è definito inaccettabile
che un paziente venga lasciato per un periodo di mesi (e non solo di qualche
giorno: complemento di perizia, ad 18 b) con valori della pressione troppo
elevati (perizia, ad 55).
- Dati
questi accertamenti, perde ogni rilevanza la questione a sapere quale fra i due
occhi -entrambi affetti da cataratta- avrebbe dovuto essere operato per primo.
Inoltre,
non appare determinante -al fine di stabilire la responsabilità del medico- di
provare se il convenuto abbia o no adempiuto al proprio obbligo di informare in
modo sufficiente e adeguato il paziente in vista dell'operazione. A fronte di
tesi opposte e dell'assenza di prove dirette su questo aspetto, non è possibile
determinare se la pretesa scorretta informazione corrisponda a un ulteriore
negligenza del convenuto. Ma tant'è, poiché un'informazione oggettiva
dell'attore non sarebbe comunque stata possibile a dipendenza dell'incompletezza
dell'indagine medica effettuata nella fase preoperatoria: ciò che costituisce
sicuramente un'ulteriore conseguenza negativa della diagnosi carente.
- Giacché sono dati i presupposti sostanziali della responsabilità
del medico, questi è chiamato a risarcire il paziente per i danni patiti.
L'attore al proposito, ripropone anche in sede conclusionale -almeno in via
principale- le poste di credito vantate con la petizione. Premesso che, nato il
3 agosto 1928, è stato operato all'età di anni 60 e avrebbe compiuto 65 anni il
3 agosto 1993, l'attore sostiene di aver sempre goduto di ottima salute e di
aver avuto l'intenzione di continuare a lavorare oltre il compimento di
quell'età. Considerato che in futuro avrebbe conseguito un salario medio annuo
di fr. 49'000.--, postula il risarcimento di una perdita di salario (futura),
dipendente dall'incapacità totale al guadagno: in applicazione delle tavole
Stauffer/Schätzle (tavola 20) cifra il suo credito in complessivi fr.
376'810.--; dedotto quanto percepito dall'AI, ottiene un importo di fr. 367'859.--;
in fr. 73'098.-- l'attore calcola il danno subito, sempre per perdita di
guadagno, dal giorno dell'intervento chirurgico a quello della sentenza
(riferita arbitrariamente al 1992). Oltre a questi importi chiede fr. 60'000.--
a titolo di riparazione del torto morale.
In
via subordinata, ovvero nell'ipotesi che venga accolta la tesi del convenuto in
merito al conteggio delle rendite AVS, per quanto riguarda la perdita di
salario riduce il proprio credito a complessivi fr. 266'158.--.
Delle
contestazioni del convenuto si dirà partitamente nel seguito della presente
motivazione.
- Il convenuto sostiene che nulla può essere riconosciuto all'attore
dal sessantacinquesimo anno di età in poi, momento dal quale percepisce la
rendita AVS. Su questo punto, sicuramente importante per il computo del credito
litigioso, manca una contestazione motivata da parte dell'attore. Comunque,
chiarito come il giorno del calcolo corrisponda a quello del giudizio e non a
quello dell'intervenuta incapacità di guadagno (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5. ed.,
Allg.Teil, vol. 1, p. 319; DTF 123 III 119), va stabilito, ai fini
dell'eventuale calcolo di un danno futuro, se l'attore -come ha sostenuto in
petizione- avrebbe continuato a lavorare oltre il compimento del
sessantacinquesimo anno di età. Contro una simile impostazione si osserva
anzitutto che unanime dottrina e giurisprudenza considerano la presunzione che
i dipendenti cessano la loro attività lavorativa allo scadere di tale termine e
con l'inizio del diritto a determinate prestazioni sociali e che ciò
corrisponde al normale corso delle cose: circostanza che -considerando
temporanea la perdita di guadagno- limita in tal senso il computo del danno,
ossia fino allo scadere del termine in questione (DTF 123 III 117-118;
126 II 240; Stauffer/Schaetzle,
Barwerttafeln, 4. ed., N. 634 e 712; Weber,
Der Rentenschaden: Zur Berechnung des Invaliditätsschaden auf neuer Grundlage,
in SJZ 88/1992, 232-233; Brehm,
in Comm. di Berna, 1998, art. 45 e 46 CO, N. 46 segg.). Inoltre, nel caso
concreto, parte attrice non ha reso nemmeno verosimile la sua tesi (peraltro
non riproposta in sede di conclusioni): basti al proposito una verifica delle
sue frequenti assenze dal lavoro durante gli anni precedenti l'operazione della
cataratta e il fatto che essa era già inabile al lavoro in misura del 50% a
dipendenza di impedimenti di natura medico-sanitaria (cfr. doc. _ e inc. AI
richiamato, doc. _). Abbondanzialmente può ancora essere accennato al fatto che
il suo ruolo nell'ambito della datrice di lavoro non era tale da giustificare o
da lasciar presumere che essa non potesse rinunciare per un certo tempo alla
sua collaborazione per cui si sarebbe imposta una continuazione del lavoro da
parte sua: la tesi non è nemmeno sostenuta dalla stessa parte attrice.
Conformemente alla dottrina e alla giurisprudenza, si deve così concludere che
l'attore -a prescindere dall'intervenuta perdita della capacità di guadagno-
avrebbe cessato senza dubbio ogni attività al raggiungimento dei 65 anni, ossia
in data 3 agosto 1993: ciò che tra l'altro escluderebbe, contrariamente a
quanto sostiene l'attore, l'applicazione della tavola di capitalizzazione 20
per il calcolo del danno futuro (Stauffer/Schaetzle,
op. cit., N. 23 e rif. ivi).
Tutto
ciò comporta, relativamente alle domande di causa, che il presente giudizio si
limiti alla domanda subordinata dell'attore, fatta tuttavia eccezione per la
verifica di un'eventuale pregiudizio nel computo della rendita AVS, dipendente
dalla sua inattività fra il 1988 e il 1993, di cui si dirà nel seguito.
-
Prima
di passare all'esame delle singole posizioni di danno formulate dall'attore,
occorre esaminare la censura sollevata dal convenuto, il quale, evidenziando
come l'attore prima dell'operazione all'occhio fosse già incapace al lavoro in
ragione del 50% e successivamente a tale intervento fosse stato posto al
beneficio di una rendita AI intera, siccome considerato invalido in misura del
80%, ritiene di dover tutt'al più rispondere per la differenza che ne
risulterebbe, ovvero per il 30%. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel
ritenere che determinante dal punto di vista della responsabilità civile non è
tanto il grado di invalidità medico-teorico, bensì l'invalidità concreta del
danneggiato ovvero l'incapacità di guadagno concreta che gli è derivata in
conseguenza dell'evento dannoso (Brehm,
op. cit., N. 56 ad art. 46 CO con rif.). Nel caso di specie non vi è dubbio che
la perdita della vista stereo ha comportato la totale incapacità al guadagno
dell'attore, di formazione operaio metalmeccanico (cfr. Brehm, op. cit., N. 104 ad art. 46
CO), senza che si potesse oggettivamente pretendere, anche in considerazione
dei malanni alla colonna vertebrale che già lo affliggevano e soprattutto della
sua età relativamente avanzata (60 anni), che egli avesse a dedicarsi a
un'altra attività lucrativa. In tali circostanze si può pertanto ritenere che
la sua invalidità concreta fosse effettivamente totale, per cui il convenuto è
tenuto a risponderne non in misura del 30%, ma del 50%.
-
Ciò
posto, per il periodo che va dalla data dell'operazione (maggio 1988) all'agosto
1990, durante il quale l'attore ha continuato a percepire dal suo datore di
lavoro il salario, ancorché unicamente in misura del 93% riconosciutagli dalla
cassa malati __________, egli pretende innanzitutto la corresponsione di fr.
6'104.--: in sostanza chiede che la controparte gli rifonda la perdita di
guadagno pari a ca. il 7% che egli ha dovuto subire in considerazione
dell'evento dannoso. Il convenuto ritiene per contro che parte attrice in quel
periodo non avrebbe subito alcun danno e anzi avrebbe conseguito un guadagno
che egli pone in deduzione sugli eventuali crediti dell'attore, evidenziando
come quest'ultimo oltre al 93% del salario avrebbe beneficiato della rendita
intera AI e di una rendita di invalidità corrispostagli dalla sua cassa pensione.
Non
è contestato che a seguito dell'esito negativo dell'operazione parte attrice
abbia ricevuto dalla Cassa malati __________, tramite il suo datore di lavoro,
fr. 22'460.-- nel 1988, fr. 35'741.-- nel 1989 e fr. 22'903.-- nel 1990 e che
tali prestazioni corrispondano al 93% del salario normale del dipendente:
ovviamente all'attore senza l'evento dannoso sarebbe di principio spettato il
100% del salario, per cui ben si può ritenere che la differenza tra quanto
ricevuto tramite la cassa malati e il salario intero, pari a complessivi fr.
6'104.--, costituisca per lui un danno risarcibile. Tuttavia, nel maggio 1988,
in considerazione dei problemi alla colonna vertebrale di cui si è detto, egli
lavorava unicamente al 50% (cfr. doc. _, 4 e rapporto 12.12.1988 del dr.
__________, in doc. _), così che la Cassa malati __________ copriva il restante
50%, ma anche qui in ragione del 93%; inoltre i medici curanti avevano escluso
che egli, a seguito di quei problemi, avrebbe potuto riprendere il lavoro a
tempo pieno, essendo la sua situazione stazionaria e semmai destinata a un
peggioramento (cfr. rapporto 12.12.1988 del dr. __________). Se ne deve così concludere,
da un lato, che in futuro senza l'evento in discussione l'attore avrebbe
percepito solo metà del salario e d'altro canto, che gli importi corrisposti
dalla cassa malati __________ dopo il maggio 1988 si lasciavano in realtà ricondurre
all'operazione solo e unicamente in ragione del 50%. Di conseguenza solo metà
dei fr. 6'104.- di cui sopra, ovvero fr. 3'052.--, costituiscono un danno
risarcibile dal convenuto.
Inoltre,
va osservato che, a buona ragione, il dott. __________ evidenzia che nel periodo
in esame l'attore ha usufruito anche di una rendita intera AI (di fr. 777.--
mensili dal dicembre 1988 e di fr. 829.-- dal gennaio 1990: cfr. lettera
17.3.1999 della Cassa di compensazione ) e di una rendita di
invalidità corrispostagli dalla sua cassa pensione (fr. 238.-- mensili,
tuttavia non già a far tempo dal dicembre 1988, ma solo dal dicembre 1989, cfr.
lettera 18.3.1991 della Fondazione collettiva LPP dell', in doc. _).
Entrambe queste prestazioni, di complessivi fr. 18'875.-- (fr. 16'733 dall'AI e
fr. 2'142.-- dalla cassa pensione) andrebbero di principio computate sul
credito dell'attore, ritenuto in particolare che la rendita AI -come del resto
è usuale- dev'essergli stata versata direttamente; sennonché l'istruttoria ha permesso
di accertare -come del resto asserito dall'attore (mentre il convenuto non si è
pronunciato sulla questione)- che al momento del versamento del salario il
datore di lavoro aveva trattenuto, mese per mese, gli importi oggetto delle
rendite AI per complessivi fr. 16'733.-- Questo importo corrisponde infatti
alla somma degli addendi di cui alla posta "cessione", annoverata
come trattenuta nei conteggi del salario mensile e annuale dell'attore relativi
agli anni 1989 e 1990 (cfr. plico doc. _); ne consegue che una loro ulteriore
deduzione in questa sede più non si giustifica. In tal modo, nel periodo in
rassegna, contrariamente a quanto afferma il convenuto, l'attore non ha
percepito una maggior entrata, ma ha subito un danno di complessivi fr. 910.--
(fr. 3'052.-- ./. fr. 2'142.--).
- Per
il periodo successivo, dal settembre 1990 all'agosto 1993, data in cui l'attore
ha compiuto il suo sessantacinquesimo compleanno ed è dunque stato posto al
beneficio di una rendita AVS, egli pretende di aver subito una perdita di guadagno
di fr. 114'240.--, già comprensivi delle rendite AI percepite in quel periodo.
Il convenuto non condivide il calcolo proposto dalla controparte, contestando
in particolare l'evoluzione del salario indicato dall'attore e ponendo in compensazione
in particolare i maggiori ricavi che l'attore ha conseguito in conseguenza dell'evento
dannoso.
a) L'attore
sostiene innanzitutto che determinante per la calcolazione non può essere il
salario da lui conseguito nel 1987 di fr. 36'814.-- (doc. _), come preteso
dalla controparte, ma un salario medio aumentato a fr. 49'000.--, previsione
corrispondente all'aumento medio dei salari per operai qualificati durante
quegli anni risultante da una tabella di evoluzione dei salari emanata
dall'Ufficio federale di statistica. A suo giudizio, nel periodo in discussione
(36 mesi) egli avrebbe pertanto dovuto percepire a titolo di stipendi fr.
146'988.--.
In
linea di principio vi è motivo di ammettere un aumento reale del salario del
danneggiato se e nella misura in cui questo è effettivamente da attendersi nel
caso concreto (Brehm, op.
cit., N. 12 alle note preliminari ad art. 45-46 CO). Nella fattispecie va
rilevato che l'attore negli allegati preliminari non ha spiegato, se non
facendo riferimento all'aumento del costo della vita (petizione p. 8)
-questione su cui si tornerà più oltre- i motivi per cui il suo salario al
momento del pensionamento e a maggior ragione quello medio negli ultimi 3 anni
dovesse ammontare a fr. 49'000.--, e solo in sede conclusionale egli, a
giustificazione della circostanza, ha fatto riferimento a una tabella di
evoluzione dei salari per operai qualificati durante quegli anni (non agli
atti) emanata dall'Ufficio federale di statistica. Ora, a parte la palese
irritualità di tale modo di procedere da parte dell'attore (art. 78 CPC), è
doveroso rilevare che il fatto che a livello nazionale i salari di una
categoria professionale siano aumentati in tale misura non significa evidentemente
ancora che lo stesso debba essere avvenuto anche nel nostro Cantone -ove i
salari sono notoriamente più bassi- e in particolare all'interno della ditta
ove l'attore era impiegato. In assenza proprio di questa prova, che l'attore
nemmeno ha tentato di recare pur avendo chiamato a testimoniare alcuni suoi
colleghi di lavoro, non appare pertanto giustificato riconoscergli un
incremento in termini reali del salario fino alla data del suo pensionamento,
conclusione che si giustifica a maggior ragione tenendo conto del fatto che
egli era afflitto da malanni fisici in lenta ma continua progressione, che
verosimilmente avevano contribuito nel far sì che abbandonasse l'attività nel
settore della saldatura dell'alluminio (teste __________); il fatto poi che
egli avesse ormai una certa età, per cui nemmeno si pretendeva che rendesse al
100% (teste __________), sembrava a sua volta escludere che in futuro gli
sarebbe stato concesso un aumento di salario in termini reali. Diverso è il
discorso per il rincaro, che di principio va riconosciuto nella misura in cui
lo stesso si è prodotto prima della data del giudizio (Brehm, op. cit., N. 22 alle note
preliminari ad art. 45-46 CO). Ritenuto che nel 1987, anno in cui l'attore
aveva percepito un salario di fr. 36'814.--, l'indice medio dei prezzi al
consumo era di 79.3 punti, ben si può ritenere che il suo guadagno annuo
sarebbe stato di fr. 40'760.-- nel 1990 (indice medio punti 87.8), di fr.
43'174.05 nel 1991 (indice medio punti 93.0), di fr. 44'891.70 nel 1992 (indice
medio punti 96.7) e di fr. 46'377.30 nel 1993 (indice medio punti 99.9), per
cui nel periodo in discussione avrebbe percepito fr. 132'570.60.
Il
fatto che l'attore nel maggio 1988, prima dell'evento dannoso, lavorasse unicamente
al 50% a seguito dei problemi alla schiena e che -come detto- tale situazione
era stazionaria ed anzi destinata a probabile peggioramento, induce tuttavia a
ritenere che in futuro egli avrebbe tutt'al più continuato a lavorare in tale misura
e che certo non avrebbe più ripreso a lavorare a tempo pieno. Di conseguenza il
salario che egli avrebbe percepito dal settembre 1990 all'agosto 1993 sarebbe
stato la metà di quello accertato sopra, ovvero di fr. 66'285.30.
b) All'importo
che precede va innanzitutto aggiunto il danno di fr. 910.-- subito dall'attore
nel periodo precedente (cfr. consid. 17).
c) L'attore
ammette poi pacificamente che dai suoi salari dovevano essere dedotte almeno le
rendite AI che egli aveva percepito in quel medesimo periodo, pari a fr.
32'748.-- (fr. 829.-- mensili dal settembre 1990, fr. 933.-- dal gennaio 1992 e
fr. 1'036.-- dal gennaio 1993, cfr. lettera 17.3.1999 della Cassa di
compensazione __________). Pure da dedurre -come preteso dal convenuto in
risposta- è tuttavia anche la rendita di invalidità corrispostagli in quel
medesimo periodo dalla sua cassa pensione, di fr. 8'568.-- (fr. 238.--
mensili), il che porta a una deduzione di complessivi fr. 41'316.--.
- Stando
così le cose, l'attore ha in definitiva diritto al pagamento di fr. 25'879.30
(fr. 66'285.30 + fr. 910.-- ./. fr. 41'316.--).
A
tale somma vanno aggiunti gli interessi legali del 5%, decorrenti dalla data
media che può in concreto essere fissata al 1. gennaio 1992, pari a ulteriori
fr. 11'654.70, così che il credito a suo favore ammonta a fr. 37'534.--.
- Per
il periodo che va dalla data del pensionamento alla data del presente giudizio
rispettivamente per il futuro l'attore pretende di aver subito un ulteriore
danno, mentre il convenuto pretende a sua volta che la controparte si sarebbe
ulteriormente arricchita.
a) Il
convenuto, rilevando che la rendita AVS percepita dall'attore, la quale per
legge non poteva essere inferiore alla rendita AI di cui egli beneficiava (art.
33bis cpv. 1 LAVS), era di fatto maggiore a quella che gli sarebbe pertoccata
se la stessa fosse stata calcolata in base ai contributi AVS effettivamente
versati, chiede di dedurre dal credito di controparte la maggior entrata da
questi ricavata dal settembre 1993 al 31 dicembre 1999, pari a fr. 2'356.--.
Per il futuro egli capitalizza una maggior entrata di fr. 31.-- mensili. Tale
deduzione non può essere ammessa: nella sua perizia del 26.7.1999 l'Ufficio
delle assicurazioni sociali ha chiaramente spiegato che la rendita AVS
dell'attore sarebbe stata inferiore in tale misura alla rendita AI che egli già
percepiva unicamente in quanto a seguito della sua invalidità intervenuta nel
1988 i contributi che avrebbe versato dal 1988 al 1993 sarebbero stati ridotti;
al contrario non ha affermato che ciò sarebbe stato il caso anche qualora
l'attore avesse continuato a lavorare come in precedenza. È pertanto a ragione
che l'Ufficio federale ha in definitiva concluso che tale somma non era la
conseguenza dell'invalidità dell'attore.
b) L'attore
pretende che l'evento dannoso gli avrebbe provocato un danno nella misura in
cui la sua attuale rendita AVS sarebbe inferiore a quella che egli avrebbe
potuto percepire se avesse continuato a lavorare fino all'età di pensionamento.
In tal caso, a suo dire, stante un reddito medio determinante di almeno fr.
45'000.-- e dovendosi applicare la scala delle rendite 31, egli avrebbe
percepito fr. 305.-- al mese in più.
Occorre
innanzitutto rettificare i calcoli proposti dall'attore: in effetti
nell'ipotesi in cui il suo salario determinante medio fosse effettivamente
stato quello da lui indicato, la rendita sarebbe stata superiore a quella a lui
riconosciuta unicamente di fr. 52.-- mensili (art. 34 LAVS e 52 OAVS; fr.
1'159.-- = [ fr. 1'045.20 (= fr. 1'005.-- x 104 : 100) + fr. 600.-- (= fr.
45'000.-- x 8 : 600)] x 70.45% a fronte di fr. 1'107.--). Il reddito medio determinante
di fr. 45'000.-- da lui indicato per il calcolo è in ogni caso eccessivo, per
il fatto già chiarito in precedenza che l'ipotesi di un salario di fr.
49'000.-- alla data del pensionamento non si sarebbe avverata; si volesse
considerare un guadagno medio, adeguato al rincaro, di fr. 37'510.35 nel 1988
(indice punti 80.8), di fr. 38'670.95 nel 1989 (indice punti 83.3), di fr.
40'760.-- nel 1990 (indice punti 87.8), di fr. 43'174.05 nel 1991 (indice punti
93.0) e di fr. 44'891.70 nel 1992 (indice punti 96.7), si otterrebbe tutt'al
più un salario medio determinante di fr. 40'157.15 (somma dei salari fr.
735'305.05 x fattore di rivalutazione 1.693 : 31 anni), il che potrebbe dar
luogo ad una rendita AVS di fr. 1'113.55 ([ fr. 1'045.20 (= fr.
1'005.-- x 104 : 100) + fr. 535.45 (= fr. 40'157.15 x 8 : 600)] x 70.45%); ad
ogni buon conto l'attore ha omesso di considerare che in futuro, anche senza
l'evento dannoso, avrebbe tutt'al più lavorato a metà tempo, ciò che avrebbe avuto
come logica conseguenza un'importante riduzione del reddito medio determinante
di cui sopra. In definitiva è senz'altro a ragione che l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha ritenuto che l'eventuale aumento dei salari
dell'attore tra il 1988 ed il 1993 avrebbe permesso il raggiungimento di un
salario medio determinante come quello posto alla base della rendita attuale e
dunque l'assegnazione di una rendita equivalente a quella che gli è stata
effettivamente riconosciuta, concludendo che con tutta verosimiglianza egli non
aveva pertanto subito alcun beneficio, me neppure alcun pregiudizio, da tale
circostanza.
- L’attore,
tenuto conto delle sofferenze patite, chiede infine un'indennità a titolo di
torto morale di fr. 60’000.--, mentre il convenuto, che negli allegati
preliminari si era detto eventualmente disposto a riconoscergli fr. 10’000.--,
in sede conclusionale ha ridotto tale somma a fr. 8'000.--. Nella valutazione
del torto morale il giudice gode di ampia libertà di apprezzamento delle
circostanze concrete (genere e gravità del pregiudizio, intensità e durata
delle conseguenze sulla personalità della vittima, grado di colpa dell’autore).
Nel caso di specie occorre anzitutto rilevare che l'attore, prima dell'operazione,
aveva un'età relativamente avanzata e che, a quel momento, oltre ad avere
problemi di salute alla colonna vertebrale, godeva di una vista assai limitata
da entrambi gli occhi: egli quindi sarebbe stato professionalmente attivo
ancora per pochi anni e in misura limitata. Questi elementi sicuramente
mitigano, al di là della responsabilità del medico riconosciuta in questa sede,
la gravità del pregiudizio connesso con l'esito indesiderato dell'operazione
chirurgica, ossia l'intervenuta cecità dell'occhio destro. Essi tuttavia non
escludono il pregiudizio personale irreversibile che l'attore subisce e subirà
fino alla fine dei suoi giorni; e ciò, pur considerando il fatto che egli, in
virtù del buon esito dell'operazione di cataratta all'occhio sinistro eseguita
da altro medico, mantiene una discreta capacità visiva.
Alla
luce di quanto precede e preso atto della giurisprudenza in materia (cfr. Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3.
ed., Zurigo 1999, VIII/4 1984–1986 N. 15, VIII/4 1987–1989 N. 14, VIII/7
1987–1989 N. 22 e VIII/17 1995–1997 N. 14; ove, in casi analoghi di perdita di
un occhio, sia pure in presenza di giovani senza problemi alla vista, erano
stati riconosciuti importi varianti tra i fr. 8'000.-- e i fr. 20'000.--), deve
ritenersi senz’altro adeguato attribuire all’attore la somma di fr. 10’000.-- a
titolo di torto morale. Su tale somma, stabilita secondo i criteri vigenti alla
fine degli anni Ottanta, vanno riconosciuti gli interessi al 5% a far tempo dall'evento
dannoso (cfr. Brehm, op.
cit., N. 96 ad art. 47 CO).
- La
petizione è pertanto accolta limitatamente a fr. 47'534.-- oltre agli interessi
al 5% sull'importo di fr. 10'000.-- riconosciuto a titolo di torto morale.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono di regola la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC), fermo restando che in presenza di altri giusti motivi,
il giudice è autorizzato a ordinare una loro ripartizione tra le parti (cpv.
2). Nel caso di specie va evidenziato che l'attore, nonostante la sua maggior
soccombenza con riferimento all'ammontare del risarcimento del danno e del
torto morale, è tuttavia risultato integralmente vincente sulla controversa e
complessa questione della responsabilità del medico, di modo che a giudizio di
questa Camera, che dispone in materia di un ampio potere di apprezzamento (cfr.
DTF 126 II 168), nella fattispecie ricorrono senz'altro giusti motivi
per caricare le spese giudiziarie alle parti in ragione di metà ciascuna e per
compensare le ripetibili.
Per i
quali motivi,
richiamati
per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. La petizione 25 maggio 1992 di __________ è parzialmente
accolta.
§ Di
conseguenza il dr. __________ è condannato a versare a __________ la somma di
fr. 47'534.-- oltre interessi al 5% a far tempo dal 17.5.1988 su fr. 10'000.--.
II. Le
spese procedurali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 20'000.--
b)
testimoni fr. 120.--
c)
perizia fr. 2'700.--
d)
interprete fr. 2'060.--
e)
spese varie fr. 200.--
Totale fr. 25'080.--
già
anticipate dal convenuto in ragione di fr. 4'560.-- e per la rimanenza da anticiparsi
dall'attore e per esso, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, dallo Stato,
sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Intimazione
a: - avv. __________;
Per la seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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