AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.1995.28
Data decisione, Autorità:
15.03.2004, IICCA
Incarto n.
10.1995.28
Lugano
15 marzo 2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello (inc. n. __________), con petizione 26 ottobre 1993, da
rappr. dallo
studio legale __________
contro
rappr. dallo
studio legale __________
con cui
l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di US$ 3'500'000
oltre interessi all'8% dal 6 ottobre 1986 su US$ 2'500'000, domanda avversata
dalla convenuta, la quale, dopo aver denunciato la lite a __________, al
__________, a __________, e ad __________, che non sono intervenuti nella
causa, ha postulato la reiezione della petizione;
completato
lo scambio degli allegati preliminari;
esperita
l'istruttoria di causa;
preso atto
che le parti hanno dichiarato di rinunciare al dibattimento finale indetto per
il 25 febbraio 2003, riservandosi tuttavia la facoltà di introdurre, entro
quella medesima data, i loro rispettivi allegati conclusionali;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
- La
lite che qui ci occupa trae origine dalla contestazione in merito all'esistenza
o meno di un accordo (doc. _) tra il cittadino egiziano __________, nella sua
qualità di presidente della società bahamense __________, e lo sceicco saudita
__________, in forza del quale quest'ultimo, nell'autunno 1986, si sarebbe
impegnato tra l'altro ad acquistare, in due tranches, una partecipazione
azionaria di US$ 4'000'000 in quella società e a concederle un mutuo di US$
1'000'000.
La
Banca __________ è stata coinvolta in questo contenzioso in quanto lo sceicco,
dopo essersi presentato il 24 settembre 1986 con il __________ presso la sede
__________ dell'istituto di credito, dove aveva avuto un incontro con il
direttore __________ e con il presidente della direzione generale __________,
in data 6 ottobre 1986 aveva fatto affluire sulla banca un importo di US$
2'500'000 con valuta 8 ottobre, somma che, il medesimo 8 ottobre, in base ad un
ordine impartito il giorno prima dal __________ (doc. _), è stata bonificata in
ragione di US$ 2'000'000 su un conto della Banca __________ intestato a
__________ Ltd con la causale "purchase in the name of __________, of
200,000 __________ Limited shares" (doc. _).
Il
28 ottobre 1986 lo sceicco ha contestato questa operazione.
-
Con
la petizione in rassegna __________, definitosi importante uomo d'affari, ha
chiesto la condanna della Banca __________ al pagamento di US$ 3'500'000 oltre
interessi all'8% dal 6 ottobre 1986 su US$ 2'500'000, rimproverandole in
sostanza di aver eseguito il bonifico di US$ 2'000'000 nonostante il __________
non disponesse di alcun potere di rappresentanza. Di qui la sua domanda di
riaccredito dell'importo bonificato, oltre alla formale richiesta di
restituzione dei rimanenti US$ 500'000, oggetto, il 4 novembre 1986, di un
sequestro civile, postulato da __________ Ltd. A tali somme andava infine
aggiunto un ulteriore importo di US$ 1'000'000 a titolo di risarcimento danni,
segnatamente per le ingenti spese legali sostenute dalla parte, per il deprezzamento
subito nel frattempo dal dollaro rispetto al franco, nonché per la perdita di
beneficio e di interessi rispetto a quanto sarebbe stato possibile ricavare
investendo le somme in questione secondo le istruzioni ricevute.
-
La
convenuta si è opposta alla petizione, evidenziando innanzitutto come il
__________ in occasione del bonifico litigioso avesse agito in qualità di
rappresentante dell'attore rispettivamente come quest'ultimo avesse creato in
lei l'impressione che costui potesse validamente rappresentarlo, salvo poi aver
cambiato idea e aver contestato l'operazione. La domanda di versamento dei US$
500'000 non poteva a sua volta essere ammessa, ostandovi l'ordine di sequestro
ancora in essere. Quanto alle somme pretese a titolo di risarcimento danni, le
stesse erano contestate siccome non sufficientemente allegate e comprovate.
Pure contestato era infine il tasso degli interessi di mora.
-
Nei
successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro rispettive domande ed eccezioni con
argomentazioni che, se del caso, verranno riprese nei prossimi considerandi.
-
Nella
presente fattispecie non vi è contestazione alcuna in merito alla competenza
territoriale e per materia dei giudici svizzeri e in particolare della
scrivente Camera. Essendo adempiute anche le altre condizioni formali, la
petizione va dichiarata ammissibile.
Pacifica
è pure l'applicazione del diritto svizzero, stante la sede della banca
convenuta (per il rapporto contrattuale con l'attore, cui risultano applicabili
le norme di cui agli art. 394 segg. CO relative al mandato rispettivamente agli
art. 472 segg. CO relative al deposito irregolare, cfr. art. 117 cpv. 1, 2 e 3
lett. c-d LDIP) rispettivamente la dimora del __________ (per la questione
della rappresentanza, cfr. art. 126 cpv. 2 e 4 LDIP).
- Passando
al merito, si tratta in primo luogo di esaminare se l'attore possa pretendere
il riaccredito dei US$ 2'000'000 che la convenuta, su ordine del __________, ha
provveduto a bonificare alla società __________ Ltd. La questione dev'essere
risolta per la negativa.
6.1 Negli
allegati di causa le parti hanno fornito due versioni diametralmente opposte
dei fatti rilevanti. Le testimonianze agli atti, in parte relative ad altri
procedimenti giudiziari, confermano a loro volta questa situazione, con da un
lato le deposizioni rese in particolare dall'attore e da __________ e
dall'altro quelle fornite soprattutto dal __________ e da __________. L'unica
spiegazione che può giustificare l'importante differenza riscontrata è che
l'uno o l'altro gruppo di persone abbia mentito o comunque non abbia detto la
verità.
Per
stabilire quale gruppo non sia attendibile, occorre esaminare se quanto
riferito da ogni testimone è contraddetto, se non già dai documenti, dalle sue
precedenti affermazioni o da quanto riportato da altri testimoni attendibili
oppure ancora dalle affermazioni fatte in causa dalla parte che si era prevalsa
di quel testimone. Qualora risultasse che un solo gruppo è inattendibile, si
potrà senz'altro prescindere dalle deposizioni di quei testimoni (art. 90 CPC).
Se invece dovesse risultare che nessuno dei due gruppi sia credibile o che lo
siano entrambi, occorrerà decidere a sfavore della parte gravata dell'onere della
prova (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 90).
6.1.1 L'istruttoria
ha innanzitutto permesso di ritenere inattendibili le deposizioni rese
dall'attore e da __________.
Quest'ultimo
ha in effetti affermato che in occasione dell'incontro avvenuto il 24 settembre
1986 presso la sede della convenuta, cui egli era pure presente, l'attore non
aveva assolutamente discusso d'affari con i dirigenti della banca, ai quali era
stato unicamente presentato (verbale 18 giugno 1987 p. 4 seg., doc. _; verbale
9 marzo 1989 p. 4, doc. _; verbale 25 settembre 1995 p. 2), e neppure aveva
espresso l'intenzione di aprire un conto (verbale 9 marzo 1989 p. 4, doc. _).
Sennonché l'attore, in sede petizionale, ha pacificamente ammesso che a quel
momento il __________ aveva esposto a __________, anche se -a suo dire- a
torto, che lo sceicco aveva l'intenzione di diventare azionista di __________
Ltd (p. 30 ad § 58), dichiarazione ribadita al dr. __________ (cfr. verbale 26
maggio 1992 p. 2, doc. _; interrogatorio formale ad 8c), rispettivamente
l'attore stesso aveva manifestato l'intenzione di aprire un conto
d'investimento (p. 32 ad § 63).
Quanto
all'attore, egli, negli allegati di causa e nel corso delle sue varie audizioni
testimoniali (verbale 15 giugno 1987 p. 3, doc. _; verbale 29 aprile 1993 p. 3,
doc. _), ha sempre sostenuto che l'incontro avvenuto in banca il 24 settembre
1986, a suo dire durato solo dieci minuti, costituisse una semplice visita di
cortesia ed ha inoltre negato che in quell'occasione si sia parlato della sua
intenzione di acquistare le azioni __________ Ltd, precisando oltretutto che in
precedenza nemmeno aveva discusso con il __________ in merito a una sua
eventuale partecipazione in quella società. L'istruttoria ha permesso di smentire
queste dichiarazioni. L'incontro in banca è in realtà durato ben più a lungo di
quanto preteso dall'attore, se solo si pensa che il __________, che vi era
intervenuto solo in una seconda fase, ha dichiarato che lo stesso si era
protratto per una decina di minuti (verbale 26 maggio 1992 p. 2, doc. _;
interrogatorio formale ad 8b). Che in quell'occasione i clienti non abbiano
discusso d'affari segnatamente dell'intenzione dell'attore di sottoscrivere una
partecipazione in __________ Ltd, ma si siano più che altro limitati ad una
visita di cortesia, è a sua volta contraddetto dal fatto che l'attore, tramite
il __________, che fungeva da traduttore, aveva ammesso -come detto- di aver
espresso la sua volontà di acquistare le azioni di quella società e comunque di
aprire un conto bancario. L'assenza di precedenti discussioni con il __________
in merito ad un'eventuale partecipazione in __________ Ltd, pure pretesa
dall'attore (verbale 15 giugno 1987 p. 2 e 3, doc. _; verbale 1° luglio 1988 p.
2, doc. _; verbale 29 aprile 1993 p. 7, doc. _), è stata a sua volta smentita
sia dalla stessa parte attrice, la quale, dopo aver ammesso di essersi
interessata alla questione, tanto è vero che il suo interlocutore ebbe modo di
sottoporgli un'offerta (cfr. petizione p. 21 § 42, p. 22 § 44 e soprattutto p.
23 § 45 seg.), aveva dichiarato in un precedente interrogatorio di aver avuto
delle trattative con lui (verbale 15 giugno 1987 p. 2, doc. _), sia dal teste
__________, consulente dell'attore, che non solo ha riferito delle varie
proposte formulate dal __________ (verbale 24 marzo 1992 p. 5, doc. _; nel
verbale 25 settembre 1995, a p. 4, egli, contraddittoriamente, sostiene il
contrario), ma ha addirittura provveduto a correggere (verbale 18 giugno 1987
p. 2, doc. _) e in seguito a siglare una prima bozza del presunto accordo (doc.
_; cfr. pure le testimonianze di __________, verbale 26 maggio 1992 p. 8 seg.,
doc. _, e di __________, verbale 24 marzo 1992 p. 2, doc. _). Ad ulteriore
conferma della scarsa credibilità dell'attore, va menzionato il fatto che in
occasione di un interrogatorio, egli è stato oggetto di un formale rimprovero
da parte del giudice adito, per non aver risposto o aver risposto in maniera
evasiva alle domande poste (verbale 1° luglio 1988 p. 3, doc. _). Egli non è
inoltre stato in grado di versare agli atti il telex con cui pretendeva di
essersi immediatamente opposto al bonifico (verbale 1° luglio 1988 p. 2, doc.
_). Pure emblematico è infine il fatto che egli abbia dichiarato di aver
inviato alla convenuta la somma di US$ 2'500'000, senza aver in vista a quel
momento alcun investimento particolare (verbale 15 giugno 1987 p. 2, doc. _;
verbale 29 aprile 1993 p. 4, doc. _).
6.1.2 Le
testimonianze rese dai testi __________ e __________, che per altro sono state
confermate in più punti dalle deposizioni del __________ (verbale 26 maggio
1992 p. 2 seg., doc. _), non oggetto di formale contestazione da parte
dell'attore, non sono state in generale smentite da altre circostanze agli
atti.
Già
si è detto che la visita in banca dell'attore non può essere considerata di
cortesia, rispettivamente che in quell'occasione non ci si limitò a una
semplice presentazione dell'attore, ma si discusse dell'investimento in
__________ Ltd e dell'apertura di un conto, per cui la versione resa dai due
testimoni, che conferma questi fatti, non può essere ritenuta erronea.
È
vero che il __________ ha dichiarato che in occasione della trasferta a
__________ del 24 settembre 1986 egli e l'attore sarebbero stati inizialmente
ricevuti da __________ (verbale 14 marzo 1990 p. 4, doc. _; verbale 13 maggio
1987 p. 4, doc. _; verbale 18 giugno 1987 p. 4, doc. _; verbale 26 maggio 1992
p. 7, doc. _; rogatoria 14 maggio 1997 ad domanda 9), funzionario della
convenuta presso la Banca __________, il quale, sentito a sua volta in sede
testimoniale, ha tuttavia dichiarato di non aver mai conosciuto l'attore e
oltretutto di essere stato all'estero a quel tempo (verbale 23 ottobre 1990 p.
2, doc. _). Sennonché lo stesso __________, nel seguito della sua deposizione,
non è apparso così perentorio e in particolare non ha escluso di essere stato
presente a __________ in quel periodo, ma soprattutto la sua presenza a
__________ è stata notata dal teste di parte attrice __________ (verbale 18
giugno 1987 p. 5, doc. _), sicché la testimonianza del __________, su questo
punto, non può essere considerata inveritiera, tanto è vero che in sede
conclusionale l'attore ha ritenuto di sorvolare su questa circostanza, evocata
invece con la petizione di causa.
Vera
è per contro la contraddizione nelle versioni rese dal __________, che in un
interrogatorio (verbale 14 marzo 1990 p. 3, doc. _) aveva detto che
l'iniziativa di investire in __________ Ltd era stata dell'attore e in altre
occasioni (verbale 13 maggio 1987 p. 3, doc. _; verbale 10 maggio 1988 p. 2,
doc. _; rogatoria 14 maggio 1997 ad domanda 6 e ad controdomanda 12; risposta
p. 7 ad 17; conclusioni p. 7) aveva precisato che quest'ultimo era stato
invitato a partecipare dal consiglio d'amministrazione di quella società.
Questa sola contraddizione, limitata ad un aspetto marginale, non è in ogni
caso tale da mettere in discussione la sostanziale attendibilità del teste.
Per
il resto, le circostanze e le modalità in cui si è svolto l'incontro in banca -in
particolare, secondo l'attore, egli non sarebbe stato ricevuto immediatamente,
né sarebbe stato invitato ad attendere in un salottino-, per altro contestate
dalla convenuta e in gran parte smentite dai testi __________ e __________,
fossero anche vere, non permetterebbero ancora di concludere per la mancanza di
credibilità dei due testi, e ciò anche se il direttore __________ aveva omesso
di allestire un rapporto scritto in merito alla visita dell'attore: il teste
__________ ha in effetti confermato che l'allestimento di un rapporto di
visita, pur essendo una prassi normale, non costituiva di per sé un obbligo per
la banca (interrogatorio formale ad 14), tanto più che il perito giudiziario ha
confermato che nel 1986 il contesto bancario svizzero era molto meno rigoroso
sugli aspetti formali di quanto lo sia divenuto negli ultimi anni
(completazione e delucidazione peritale p. 6). Infine, contrariamente a quanto
preteso dall'attore, che ravvisava in questa circostanza un'ulteriore
contraddizione, la documentazione per l'apertura del conto non gli era stata
trasmessa solo il 13 ottobre 1986, ma gli era già stata consegnata il 24
settembre, come dichiarato dal __________ (verbale 14 marzo 1990 p. 5, doc. _;
rogatoria 14 maggio 1997 ad domanda 11 e 23 e ad controdomanda 15) ed ammesso
dallo stesso attore (verbale 15 giugno 1987 p. 3, doc. _), invio che venne
ripetuto in data 13 ottobre, come richiesto con il telex di cui al doc. _.
6.2 Ammessa
con ciò l'inattendibilità dell'attore e del teste __________ -salvo per
l'episodio relativo al teste __________ - e la sostanziale credibilità dei
testi __________ e del __________, si può senz'altro ritenere appurato quanto
riferito da quest'ultimo, ovvero che in occasione dell'incontro del 24
settembre 1986 l'attore gli aveva detto che egli era autorizzato a gestire i
suoi conti bancari in sua rappresentanza ai sensi degli art. 32 segg. CO
(verbale 14 marzo 1990 p. 5, doc. _; verbale 13 maggio 1987 p. 4, doc. _;
verbale 18 giugno 1987 p. 6, doc. ; verbale 26 maggio 1992 p. 7, doc. ;
rogatoria 14 maggio 1997 ad domanda 11 e 16). Stando così le cose, alla
convenuta, che ha per l'appunto agito con riferimento a quanto avvenuto in
quella riunione (________: verbale 9 marzo 1989 p. 6, doc. _), non può
assolutamente essere rimproverato alcunché per aver dato seguito, il successivo
8 ottobre, all'ordine di bonifico di US$ 2'000'000 notificatole dal __________.
L'ordine di cui al doc. _ prevedeva infatti che il bonifico in questione
dovesse avvenire immediatamente ("immediatily"), senza che la
banca fosse tenuta, o anche solo autorizzata, ad attendere la conferma da parte
dell'attore, che pure era stata indicata come imminente o in corso
("__________is sending confirming instructions by telex to your
attention"). Questo ordine non era del resto in contraddizione con le
istruzioni date il precedente 6 ottobre (doc. _), con cui si comunicava alla
banca l'intenzione dell'attore di aprire ("wishes to open")
tra l'altro un conto d'investimento, con gli importi che nel frattempo erano
stati fatti affluire, da investirsi per un terzo a 30 giorni, un terzo a 60
giorni e un terzo a 90 giorni, visto e considerato che questa istruzione,
diversamente dall'altro ordine, non doveva essere eseguita immediatamente, ma,
stante l'esplicita ed urgente richiesta di spedire in Arabia Saudita i
documenti per la formale apertura del conto ("Please urgently courrier
- account opening forms to Mr. __________ today"), sarebbe
verosimilmente divenuta effettiva solo una volta ricevuti di ritorno quei documenti.
Di qui, tra l'altro, la decisione della convenuta di non aprire già a quel
momento i conti richiesti dell'attore, ma di depositare provvisoriamente i
fondi su di un conto transitorio in attesa della formalizzazione della pratica
(__________: verbale 14 aprile 1988 p. 5, doc. _; verbale 13 novembre 1989 p.
5, doc. _; __________: interrogatorio formale ad 16), soluzione ritenuta
corretta dall'attore, il quale esclude che la relazione contrattuale potesse
essersi perfezionata già allora (conclusioni p. 35 seg.). Il conto vero e
proprio venne poi aperto solo il 9 ottobre (doc. _).
Stante
l'esistenza di un valido potere di rappresentanza a favore del __________, il
fatto che quest'ultimo, in qualità di azionista di __________ Ltd, o la stessa
convenuta, in quanto creditrice di quest'ultima società, potessero avere a loro
volta un interesse proprio all'esecuzione del bonifico in questione, è del
tutto privo di rilevanza pratica.
6.3 Abbondanzialmente
se, per ipotesi, si volesse ammettere l'inattendibilità del teste __________ e
dunque escludere l'esistenza di una valida procura a suo favore, si dovrebbe in
ogni caso ritenere che l'assenza di autorizzazione è stata sanata in
applicazione dell'art. 33 cpv. 3 CO, disposizione secondo cui se il rappresentato
comunica la facoltà di rappresentanza ad un terzo, la sua estensione in
confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione.
Tale norma presuppone, oltre all'agire del rappresentante in nome
del mandante e la buona fede del terzo contraente, la comunicazione della
facoltà di rappresentanza dal rappresentato al terzo (DTF 120 II 197
consid. 2b). Quest'ultima, in particolare, può essere esplicita oppure tacita,
può manifestarsi mediante un comportamento attivo o anche passivo: indispensabile
è comunque che la controparte contrattuale abbia potuto interpretare
l’atteggiamento del rappresentato, secondo il principio della buona fede (art.
2 cpv. 1 CC), come una sua comunicazione della facoltà di rappresentanza da lui
concessa al rappresentante; occorre in altri termini sottolineare che
l’interpretazione oggettiva del partner contrattuale in favore
dell’autorizzazione a rappresentare non può basarsi sul solo comportamento del
rappresentante: è bensì necessario che questa poggi su elementi oggettivi
attribuibili al rappresentato (DTF 120 II 197 consid. 2b/bb; IICCA
3 settembre 1996 inc. n. 12.96.36, 17 luglio 2000 inc. n. 10.1995.49; Giger,
Vollmachtsmitteilung nach Art. 33 Abs. 3 OR - Voraussetzungen für den
Vertrauensschutz, in recht 1995, p. 31; cfr. anche Künzle, in AJP
1994, p. 1465; Koller, Der gute und der böse Glaube im allgemeinen
Schuldrecht, Friborgo 1985, p. 70).
6.3.1 Nel
caso di specie è del tutto pacifico che il __________, allorché ha impartito
l'ordine di cui al doc. _, non ha agito a titolo personale, ma, pur non
avendolo indicato esplicitamente, ha ovviamente inteso agire a nome
dell'attore, titolare del denaro fatto affluire alla convenuta, ciò che risulta
inequivocabilmente dal tenore del doc. _ ("reference the account to be
opened for __________ … purchase in the name of __________ ").
6.3.2 L'istruttoria
di causa ha inoltre permesso di ritenere provata l'esistenza di un
atteggiamento attivo o passivo dell'attore, tale da poter essere interpretato
in buona fede dalla convenuta quale comunicazione del conferimento di un potere
di rappresentanza a favore del __________.
Come già
accennato, l'attore, in petizione, ha ammesso che in occasione dell'incontro
avuto in banca il 24 settembre 1986 il __________ aveva esposto al direttore
della convenuta __________, a suo dire a torto, che lo sceicco non solo voleva
aprire una relazione bancaria, ma aveva pure l'intenzione di divenire azionista
di __________ Ltd (p. 30 ad § 58). __________, oltre a confermare il tenore del
colloquio (petizione p. 31 § 60), per altro riportato anche dal __________
(petizione p. 30 seg. § 59), ha tenuto a sottolineare come quest'ultimo, che
-come detto- traduceva dall'arabo all'inglese le parole dell'attore, gli avesse
a quel momento comunicato che lo sceicco lo designava quale suo rappresentante
e lo autorizzava a dare istruzioni sui suoi conti (verbale 14 aprile 1988 p. 4,
doc. _; verbale 26 maggio 1992 p. 4, doc. _; verbale 13 novembre 1989 p. 5). La
circostanza è doppiamente significativa nell'ottica dell'applicazione dell'art.
33 cpv. 3 CO. In primo luogo il fatto che l'attore abbia accettato che il
__________ fungesse nell'occasione da interprete era senz'altro tale da indurre
la convenuta a ritenere che egli si fidasse del traduttore e che dunque quanto
riportato da quest'ultimo corrispondesse effettivamente alle parole
dell'attore. Ma vi è di più. A quell'incontro erano pure presenti il figlio
quindicenne dell'attore, __________, studente negli Stati Uniti (petizione p.
21 seg. § 43; __________: verbale 14 marzo 1990 p. 4, doc. _; verbale 13 maggio
1987 p. 4, doc. _), ed , suo ex dipendente. Nonostante entrambi
conoscessero, più o meno bene, la lingua inglese (: verbale 14 marzo
1990 p. 5, doc. _; verbale 13 maggio 1987 p. 4, doc. _; verbale 26 maggio 1992
p. 7, doc. _; rogatoria 14 maggio 1997 ad domanda 11; __________, pur
affermando di capire poco l'inglese, ha affermato di aver inteso almeno parte
della discussione, cfr. verbale 9 marzo 1989 p. 4, doc. _; l'attore ritiene
invece che solo il figlio parlava un po' d'inglese, cfr. verbale 15 giugno 1987
p. 2, doc. _; solo , verbale 25 settembre 1995 p. 8, pretende che il
figlio dell'attore non conoscesse a quel momento quella lingua), ciò che non
era sfuggito ai funzionari della convenuta (: verbale 14 aprile 1988
p. 3, doc. _; verbale 26 maggio 1992 p. 4, doc. _; verbale 13 novembre 1989 p.
5 seg., doc. _; dr. __________: verbale 26 maggio 1992 p. 3, doc. _;
interrogatorio formale ad 8c), essi nell'occasione non hanno assolutamente
contestato la traduzione effettuata dal __________, che a maggior ragione
poteva dunque essere ritenuta fedefacente dalla banca. A conferma
dell'esistenza di un potere di rappresentanza a favore del __________,
conferito in occasione di quell'incontro, vanno pure menzionate le seguenti
circostanze, di cui la convenuta era stata informata o comunque era venuta a
conoscenza prima dell'8 ottobre: innanzitutto il fatto che fu proprio il
__________, e non l'attore, a preavvisare telefonicamente alla banca l'arrivo
dei US$ 2'500'000; il telex 6 ottobre 1986 (doc. _), con cui veniva confermato
il trasferimento di quella somma, con le ulteriori istruzioni per l'apertura di
una relazione bancaria presso la convenuta a nome dell'attore -che quest'ultimo
ha per altro ammesso in causa corrispondere alla sua effettiva volontà
(petizione p. 49 § 90 e p. 70)-, tra cui quella di inviare copia degli estratti
all'ufficio ginevrino del __________ ("copy attention Mr. __________ of
our Geneva office"), era stato a sua volta impartito da quest'ultimo,
su esplicito incarico dall'attore (petizione p. 42 § 82; replica p. 22 § 82;
conclusioni p. 24 ad 49); il __________ era inoltre in possesso dei telex
cifrati (doc. _), da lui poi allegati all'ordine di bonifico di cui al doc. _,
con cui quella somma era stata girata dalla __________ Bank di __________ alla
__________, documenti che potevano essergli stati rimessi solo dall'attore o
dai suoi collaboratori; infine l'attore non aveva reagito (verbale 18 giugno
1987 p. 5, doc. _) al telex 8 ottobre 1986, con cui il __________ gli aveva
comunicato, con copia alla banca (doc. _), l'avvenuta esecuzione dell'ordine di
bonifico (doc. _).
6.3.3 Come
già accennato, l'art. 33 cpv. 3 CO presuppone infine, oltre alla comunicazione
della facoltà di rappresentanza del rappresentato al terzo, anche la buona fede
del partner contrattuale (DTF 120 II 202; Zäch, op. cit., N. 155
seg. ad art. 33 CO). Questa norma statuisce infatti una parziale protezione
della buona fede del partner contrattuale, nel senso di una distribuzione del
rischio per la mancata facoltà di rappresentanza (DTF 120 II 201;
sentenze IICCA citate).
Nel caso
concreto l'attore non è stato in grado di provare l'esistenza di circostanze
tali da mettere in dubbio la buona fede della convenuta, per altro presunta
(art. 3 cpv. 1 CC).
L'attore
sapeva (conclusioni p. 24 ad 48) che a quel momento la convenuta nutriva una
piena fiducia e in ogni caso non aveva motivo di dubitare della correttezza del
, che nei ca. 15 anni di collaborazione con la banca aveva svolto per
lei un'intensa e proficua attività di procacciatore d'affari e soprattutto
aveva già avuto modo di agire per altri clienti arabi sulla base di poteri di
rappresentanza conferiti verbalmente, senza che vi fossero mai state
contestazioni di sorta (: verbale 14 aprile 1988 p. 2, doc. _;
verbale 13 novembre 1989 p. 3 seg. e 6, doc. _; , rogatoria 14 maggio
1997 ad domanda 27). Essa non poteva nemmeno immaginare che l'attore,
diversamente da altri clienti arabi (: verbale 14 aprile 1988 p. 2,
doc. _; verbale 13 novembre 1989 p. 4, doc. _), avesse l'abitudine di conferire
una procura scritta ai suoi rappresentanti (teste __________, verbale 25
settembre 1995 p. 8), tanto più che anche il testo della procura (doc. _),
conferita dall'attore al __________ per la vendita di un aereo Swearinger
Merlin III B SA226-T, le è stato rimesso solo successivamente all'esecuzione
dell'ordine di bonifico litigioso, circostanza questa che l'attore non ha più
contestato in sede conclusionale. Il fatto che l'attore stesso avesse
provveduto ad inviare i US$ 2'500'000 senza che in precedenza i documenti di
apertura del conto fossero stati allestiti e ritornati permetteva anzi di ritenere
che questi fosse poco incline ad ossequiare gli aspetti formali. La banca a
quel momento non era inoltre a conoscenza del tenore del contestato accordo tra
il __________ e l'attore, datato 2 ottobre 1986 (doc. ), relativo alla vendita
delle azioni __________ Ltd e alla concessione del prestito, che in effetti le
è stato trasmesso in copia solo il successivo 26 ottobre (doc. ). Il fatto che
il doc. _ provenisse formalmente da __________ e non recasse alcuna firma non
era a sua volta tale da compromettere la buona fede della convenuta, in quanto
lo stesso emanava dalla stessa società che aveva trasmesso il telex di cui al
doc. _ e soprattutto l'arrivo del telex in questione era stato preavvisato
telefonicamente dal __________ (________: verbale 13 novembre 1989 p. 7, doc.
_; verbale 1° dicembre 1995 p. 2), che di quella società era il beneficiario
economico (rogatoria __________ ad 25d; rogatoria __________ p. 5; rogatoria
__________ 14 maggio 1997 ad controdomanda 18c). I dubbi avuti dal funzionario
della convenuta __________ al momento di dar seguito all'ordine di bonifico,
dovuti più che altro all'assenza di un ordine firmato dell'attore o di una
procura scritta a favore del , sono a loro volta irrilevanti, in
quanto egli non era a conoscenza del tenore dell'incontro del 24 settembre
(: verbale 9 marzo 1989 p. 6, doc. _), come pure irrilevanti, siccome
successivi all'esecuzione del bonifico, sono le circostanze di cui la banca è
venuta a conoscenza rispettivamente i dubbi che possono essere sorti ad altri
suoi funzionari, in particolare a __________ (cfr. doc. _; questi, per
ammissione dell'attore, non era per altro al corrente degli antefatti, cfr.
replica p. 25 § 93), dopo l'8 ottobre 1986. In merito alle presunte
contraddizioni tra il contenuto dell'ordine di cui al doc. _ e la precedente
istruzione di cui al doc. _, si può infine senz'altro rimandare a quanto
indicato nei considerandi precedenti (consid. 6.2).
6.3.4 L'esistenza
di una valida comunicazione del potere di rappresentanza a favore del
__________, così accertata, implica, anche in questo caso, l'assenza di
qualsiasi violazione contrattuale da parte della convenuta per aver dato
seguito all'ordine di bonifico impartito da quest'ultimo (cfr. consid. 6.2).
-
Del
tutto infondata è pure la domanda con cui l'attore chiede la condanna della
convenuta alla rifusione degli US$ 500'000 rimasti sui suoi conti bancari dopo
il bonifico di US$ 2'000'000. Come già accennato, l'importo in questione è
stato a suo tempo oggetto di un sequestro civile ordinato su richiesta della
creditrice __________ Ltd (il sequestro era stato ordinato fino a concorrenza
della somma di US$ 1'000'000, cfr. doc. _), cui la convenuta era del tutto
estranea, tuttora in essere. In conseguenza di questo provvedimento, la
convenuta non può validamente liberare quelle somme a favore
dell'attore-debitore (Wenzel, Arrestprobleme bei Banken, in AAVV,
Der Arrest in SchKG, Zurigo 1989, p. 47; Dallèves, Le séquestre, in FJS
740 p. 16; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 7. ed., Berna 2003, § 51 n. 62), ritenuto che l'effetto
liberatorio è dato unicamente ai pagamenti effettuati nelle mani dell'ufficio
esecuzioni (cfr. art. 96 cpv. 1 e 99 LEF, norme applicabili al sequestro in
forza del rimando di cui all'art. 275 LEF).
-
L'attore
pretende infine l'attribuzione di un importo di US$ 1'000'000 a titolo di
risarcimento danni, segnatamente per il deprezzamento subito dal dollaro
rispetto al franco, per la perdita di beneficio e di interessi rispetto a
quanto sarebbe stato possibile ricavare investendo le somme in questione
secondo le istruzioni ricevute e per le spese legali sostenute.
8.1 La
prima posizione di danno di cui l'attore chiede il risarcimento, ovvero quella
relativa al deprezzamento subito nel frattempo dal dollaro rispetto al franco,
dev'essere respinta già per il fatto che la stessa, oltre a non essere più
stata riproposta con l'allegato conclusivo, non era stata quantificata, ancor
prima che provata, in sede petizionale (p. 69 ad § 126).
8.2 A sua
volta priva di fondamento è la pretesa volta alla rifusione della perdita di
beneficio e di interessi asseritamente subita dall'attore per il fatto che le
somme da lui fatte affluire alla convenuta (i US$ 2'500'000 o quanto meno i US$
500'000) non sarebbero state investite secondo le istruzioni date con il telex
di cui al doc. _, ovvero per un terzo a 30 giorni, un terzo a 60 giorni e un
terzo a 90 giorni.
8.2.1 Già si
è detto in precedenza (consid. 6) che la convenuta non ha commesso alcuna
violazione contrattuale allorché aveva provveduto ad eseguire l'ordine di
bonifico di US$ 2'000'000 impartito dal __________. Contrariamente a quanto
preteso dall'attore, essa non può pertanto essere resa responsabile del mancato
utile su quella somma, ovvero di quanto sarebbe stato conseguito nel caso in
cui quell'importo fosse stato investito secondo le modalità previste nel doc.
_.
8.2.2 L'attore
ha pure rimproverato alla convenuta di non aver investito secondo le istruzioni
i rimanenti US$ 500'000, che per anni sono rimasti depositati su un conto non
fruttifero d'interessi (cfr. doc. _; perizia, rubrica 11 p. 1). In sede
conclusionale (p. 59) egli ha quantificato in US$ 247'274 il pregiudizio da lui
subito per questa ragione, somma corrispondente all'utile che sarebbe stato
conseguito fino alla data dell'inoltro della petizione. A torto.
L'attore
sembra innanzitutto dimenticare che a far tempo dal 4 novembre 1986 la somma in
questione è stata oggetto di un sequestro civile (doc. _). Questo
provvedimento, oltre a vietare al debitore ed alla banca depositaria di
disporre sui beni sequestrati (cfr. consid. 7), ha di fatto paralizzato
qualsiasi attività di investimento e di reinvestimento dei beni (Dallèves,
op. cit., ibidem), che sarebbe stato possibile solo previa autorizzazione
dell'ufficio esecuzioni (art. 96 cpv. 1 LEF; Wenzel, op. cit., ibidem; Dallèves,
op. cit., ibidem), unico responsabile della loro amministrazione (cfr. art. 98
e 100 LEF), il quale di regola l'avrebbe concessa dopo aver ottenuto il
consenso del creditore (Wenzel, op. cit., ibidem; Ochsner, De
quelques aspects de l'exécution des séquestres, in Jeanneret, Le
séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p. 75; Matthey, La gestion
des avoirs bancaires saisis par le juge d'instruction, in SJ 1999 II p.
324; cfr. pure BlSchK 1992 p. 103). Dalla data del sequestro la
convenuta, che aveva tempestivamente informato l'attore del provvedimento (doc.
_), non poteva pertanto più investire la somma in questione secondo le istruzioni
ricevute con il doc. _, per cui, non essendo stata versata agli atti
l'autorizzazione da parte dell'ufficio esecuzioni a continuare la gestione dei
beni, essa non è responsabile del mancato utile conseguito.
La sua
responsabilità è invece di principio innescata per il periodo precedente al
sequestro, dall'8 ottobre al 4 novembre 1986. L'attore non è tuttavia stato in
grado di provare l'ammontare del danno da lui subito. Il perito giudiziario,
nel suo referto, ha in effetti accertato che l'istruzione impartita alla
convenuta con il doc. _, tutt'altro che chiara (perizia, rubrica 3 p. 3 e
rubrica 7 p. 1), non solo conteneva diversi elementi contraddittori (perizia,
rubrica 5 p. 2; cfr. pure rubrica 3 p. 2), ma era addirittura incompleta e
inesatta (perizia, rubrica 5 p. 3), e in ogni caso non poggiava su di una base
contrattuale sufficiente affinché la banca potesse procedere ad operazioni
finanziarie di qualsiasi tipo, secondo i modelli islamici o occidentali
(perizia, rubrica 7 p. 1; cfr. pure rubrica 3 p. 2 e rubrica 5 p. 2). Egli ha
pertanto concluso che, in attesa dei necessari chiarimenti da parte del
cliente, la somma in questione avrebbe dovuto essere investita dalla convenuta
sul mercato fiduciario a 48 ore "revolving", piazzamento che, a suo parere,
vista la formulazione scritta dell'ordine e nel quadro delle osservazioni da
lui illustrato in precedenza, sarebbe stato senz'altro legittimo e
nell'interesse del cliente (perizia, rubrica 5 p. 4; delucidazione e
completazione peritale p. 3). Sennonché l'attore, confrontato con questa
risposta, non ha chiesto al perito di calcolare quale sarebbe stato l'utile, il
4 novembre 1986, qualora si fosse proceduto a questi investimenti fiduciari a
48 ore "revolving", per cui il danno da lui subito è in definitiva
rimasto non provato, non potendosi evidentemente prendere in considerazione
l'utile netto conseguito con un investimento a 30 giorni (US$ 708, cfr.
perizia, rubrica 10, allegato p. 1 pos. 1, quell'investimento scadeva per altro
il 6 novembre), sia pure rapportato all'intero capitale di US$ 500'000 (ovvero
US$ 2'124), e ciò per il semplice fatto che non era dato a sapere quale sarebbe
stato in quel periodo il tasso d'interesse per gli investimenti a 48 ore, né
soprattutto quale sarebbe stata l'influenza dei costi, notoriamente ben più
rilevanti rispetto a un investimento a 30 giorni (15 operazioni invece di una
sola).
8.3 Infine,
anche la richiesta di rifusione delle spese legali preprocessuali, che l'attore
aveva quantificato in sede petizionale in almeno US$ 100'000 (p. 69 ad § 126),
dev'essere disattesa e ciò già per il fatto che la parte attrice non ha
assolutamente provato l'ammontare della sua pretesa, per altro apparentemente
non più riproposta con le conclusioni di causa. Ad ogni buon conto anche
l'esito della presente causa, che di fatto ha negato all'attore qualsiasi
risarcimento, ostava a sua volta alla rifusione delle spese legali sostenute
dalla parte prima dell'apertura della causa, visto e considerato che in base
alla giurisprudenza del Tribunale federale le stesse potevano costituire una
posizione di danno solo a condizione che l'assistenza legale fosse
giustificata, necessaria ed appropriata (DTF 117 II 101 consid. 6b; ICCTF
12 febbraio 2003 in re J./G. SA).
- Ne
discende la reiezione della petizione, del tutto infondata.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. La
petizione 26 ottobre 1993 di __________ è respinta.
II. Gli
oneri processuali consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 45'000. --
b)
testimoni
fr. 80. --
c)
traduzioni fr.
3'870.40
d)
perizia fr.
45'069. --
e) spese
varie fr.
280.60
Totale
fr. 94'300. --
già
anticipati dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla
convenuta la somma di fr. 160’000.- per ripetibili.
III. Intimazione: - studio
legale __________
Per la seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster