AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.1996.26
Data decisione, Autorità:
27.01.2003, IICCA
Incarto n.
10.1996.26
Lugano
27 gennaio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 21 novembre 1996 da
ora __________
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 12'562'074.95 oltre interessi nonché il rigetto
in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di
__________;
domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione;
completato lo scambio degli allegati preliminari;
esperita l’istruttoria di causa;
preso atto che le parti, dopo la produzione dei
rispettivi allegati conclusionali, hanno rinunciato al dibattimento finale;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con scritto 13 gennaio 1992 (doc. _), preannunciato telefonicamente,
__________, a nome di __________ Ltd, si è rivolto alla succursale di
__________ del __________ per la concessione di un credito di DM 15'000'000.-,
offrendo a quel momento a titolo di garanzia la polizza vita a premio unico n.
__________ di DM 20'500'000.- (contraente e beneficiaria: __________ Ltd;
persona assicurata: __________; capitale assicurato: DM 21'000'000.-; rendita
annuale: DM 1'365'000.-; durata: 5 anni) allestita il 2 dicembre 1991 dalla
__________, da lui allegata in copia, e preavvisando già a quel momento che nei
giorni successivi la polizza le sarebbe stata trasmessa direttamente da parte
della compagnia d'assicurazioni.
In
occasione dell'incontro avvenuto a __________ il 28 gennaio 1992 il procuratore
della compagnia d'assicurazione __________, oltre a consegnare l'originale
della polizza (doc. _), già formalmente costituita a pegno alla banca in data
15 gennaio 1992 (doc. _) -costituzione in pegno che è stata prontamente
notificata alla compagnia d'assicurazione con il formulario 14 gennaio 1992, da
lei regolarmente controfirmato a conferma del ricevimento (doc. _)- ha
consegnato al funzionario dell'istituto di credito __________ la lettera 16
gennaio 1992 (doc. _), con cui la __________ confermava tra l'altro l'avvenuto
pagamento del premio unico e il valore di riscatto della polizza, che a quel
momento era di DM 19'523'450.-.
B. Esperite
le necessarie pratiche, il comitato crediti della banca, con contratto 26 marzo
1992 (doc. _), ha concesso a __________ Ltd il credito in questione, sotto
forma di un mutuo fisso di fr. 13'800'000.- e di un credito in conto corrente
di fr. 1'000'000.-, somme che in seguito sono state erogate.
C. Il
6 febbraio 1996, dopo che __________ Ltd aveva provveduto a disdire il credito
per il 30 novembre 1995 (doc. _ e AC), termine che in seguito è stato prorogato
dalla banca a varie riprese fino al 5 febbraio 1996 (doc. _), __________, confrontato
con la concreta eventualità che la banca procedesse di sua iniziativa al
riscatto della polizza, si è presentato a __________ ed ha infine dovuto
confessare ai rappresentanti dell'istituto di credito che il premio unico in
realtà non era stato pagato e che di conseguenza il pegno era privo di valore.
La
banca ha quindi provveduto a chiudere i vari conti intestati a __________ Ltd,
compensandone gli averi (doc. _): a quel momento ne risultava un'esposizione
creditizia di complessivi fr. 12'241'200.- (valuta 14 febbraio 1996, cfr. doc.
_).
D. L'8
febbraio 1996 i rappresentanti della banca si sono recati presso la sede della
__________ per chiarire ciò che era successo. Quest'ultima ha ben presto
scoperto che la polizza in questione e tutte le comunicazioni alla banca
relative alla sua messa in pegno, erano state abusivamente allestite dal suo
procuratore __________, il quale è stato immediatamente denunciato per truffa.
Il
3 ottobre 1996 l'inchiesta penale è stata tuttavia archiviata (atto 43
dell'incarto penale richiamato) a seguito della morte di __________, avvenuta
il 16 aprile 1996 (doc. _).
E. Con
la petizione in rassegna il __________ (doc. _)- ha chiesto la condanna della
__________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita -ora __________ Ltd (doc. _)-
al pagamento di fr. 12'562'074.95 oltre interessi, pari agli importi non ancora
restituiti __________ Ltd (fr. 12'520'074.95, valuta 30 giugno 1996, cfr. doc.
_), alle spese interne dell'attrice (fr. 12'000.-) ed alle spese legali preprocessuali
(fr. 30'000.-), rimproverando in sostanza alla compagnia d'assicurazione di
averla indotta, sulla base di una garanzia rivelatasi in realtà priva di
valore, a concedere un mutuo milionario a __________ Ltd. A suo giudizio, la
convenuta era pertanto tenuta a versarle il valore di riscatto della polizza
rispettivamente a risarcire il danno derivatole dalle apparenze fallaci
suscitate.
F. La
convenuta si è opposta alla petizione, declinando ogni sua responsabilità. Essa
ha innanzitutto contestato l'esistenza di un valido contratto di assicurazione
con __________ Ltd rispettivamente la sua valida messa in pegno: l'attrice non
poteva pertanto vantare alcun diritto nei suoi confronti, difettandole
oltretutto la buona fede. Vista la grave concolpa imputabile alla banca, sia
per aver concesso alla leggera il credito a __________ Ltd, sia per non averne
preventivamente esatta la restituzione da quest'ultima oppure da __________,
nemmeno poteva entrare in considerazione una sua responsabilità fondata sulla fiducia
per le apparenze suscitate o per atto illecito (art. 55 e 722 CO), tanto più
che in ogni caso essa poteva porre in compensazione la pretesa derivante dal
mancato pagamento del premio.
G. Nei
successivi allegati scritti le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle
loro precedenti allegazioni e impugnative, contestando quelle di controparte.
H. In
sede conclusionale l'attrice, preso atto di un parziale rimborso del mutuo da
parte di __________ Ltd a seguito di una causa promossa negli Stati Uniti (fr.
3'490'200.-) e delle spese legali sopportate nell'ambito di quel procedimento
(fr. 49'613.30), ha ridotto le sue pretese a complessivi fr. 9'121'488.25 oltre
interessi ed accessori, precisando che le sue richieste si fondavano sulla
responsabilità fondata sulla fiducia e meglio per le aspettative risvegliate e
le errate informazioni ricevute, rispettivamente sull'art. 722 CO. La
convenuta, dal canto suo, ha puntualizzato che l'attrice non poteva prevalersi
dell'apparenza suscitata dalla polizza, non essendo assolutamente date le
premesse per far capo all'art. 18 cpv. 2 CO, in particolare la sua buona fede,
tanto più che la pretesa era compensata dal mancato pagamento del premio;
d'altro canto, l'assenza del danno e del necessario nesso causale escludevano
una sua eventuale responsabilità ex art. 55 e 722 CO.
considerando
in diritto:
-
L'istruttoria di causa ha innanzitutto permesso di accertare che nel
corso del 1991 __________, responsabile del ramo estero della convenuta, venne
contattato da un cliente italiano che gli prospettò l'intenzione di investire
un'importante somma di denaro, auspicando tuttavia che la sua identità non
figurasse da nessuna parte (verbale d'interrogatorio __________ 9.2.1996 p. 2,
10.2.1996 p. 2-4 e 13.2.1996 p. 1-3; cfr. pure verbale d'interrogatorio
__________ 20.2.1996 p. 2 e 5). Egli prese dunque contatto con __________, suo
precedente collaboratore in Germania, e insieme concordarono di far allestire
presso la convenuta una polizza assicurativa a premio unico a nome di una
società terza e in seguito di cederla in pegno a una banca per ottenerne un
credito. Nel febbraio 1992 __________ chiese pertanto al funzionario
__________, responsabile all'interno della convenuta dell'ufficio competente
per la compilazione delle polizze, di preparare la polizza in questione,
sottoponendogli una proposta sottoscritta dalla società dell'isola di Man
__________ Ltd -proposta ritrovata nella mappetta beige negli atti dell'incarto
penale richiamato presso il Ministero pubblico- (verbale d'interrogatorio
__________ 12.2.1996 p. 2). __________ ha quindi provveduto ad allestire la
polizza n. __________, per altro retrodatata al 2 dicembre 1991 (verbale
d'interrogatorio __________ 9.2.1996 p. 2), consegnandola fisicamente nelle
mani di __________. Questi, invece di attendere che il premio unico fosse
pagato, su richiesta di __________, si è ben presto attivato per far sì che la
polizza venisse accettata in pegno dalla succursale di __________ dell'attrice,
ritenendo che il pagamento da parte del cliente italiano sarebbe comunque
avvenuto in seguito, prima della concessione del credito (cfr. verbale
d'interrogatorio __________ 9.2.1996 p. 3, 10.2.1996 p. 5 e 27.2.1996 p. 2),
ciò che però non è stato il caso.
-
Per
sbaragliare il campo da possibili dubbi, occorre innanzitutto premettere che la
polizza in questione, pur avendo le parvenze di una polizza valida (cfr. a
questo proposito il consid. 3.1), in realtà non lo era, e ciò già per il
semplice fatto che la proposta d'assicurazione che ne stava alla base non era
stata a suo tempo sottoposta agli organi della convenuta preposti alle
verifiche in merito alla titolarità del cliente rispettivamente all'origine del
denaro investito e soprattutto non era stata oggetto del necessario esame sul
rischio -in pratica, la quinta fase della procedura per la conclusione di una
polizza a premio unico indicata a p. 5 della perizia assicurativa __________
(cfr. pure il verbale d'interrogatorio __________ 14.2.1996 p. 1); in ogni caso
non risulta che essa, né a quel momento, né in seguito, sia stata accettata
dalla compagnia d'assicurazioni -la convenuta non ha per il resto preteso che
la sua accettazione potesse essere avvenuta tramite lo stesso __________, che
comunque non era competente in tal senso.
-
Stabilito
che la polizza in questione non era valida, si tratta in primo luogo di
esaminare se l'attrice non possa eventualmente prevalersi del fatto che la
convenuta e __________ Ltd si fossero concordate di creare unicamente le
apparenze di un contratto di assicurazione quando esse non volevano in realtà
che esso esplicasse i suoi effetti giuridici. Si tratta in sostanza di
accertare se l'attrice possa vantare una qualche pretesa dal fatto che il
contratto di assicurazione fosse simulato ai sensi dell'art. 18 CO (circostanza
di fatto per altro pacificamente ammessa dalla convenuta in sede conclusionale,
cfr. p. 12).
3.1 Contrariamente
a quanto ritenuto dalla convenuta, nel caso di specie le premesse per far capo
all'art. 18 cpv. 2 CO, norma in virtù della quale il debitore non può opporre
al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto
l'eccezione di simulazione -e nemmeno altre eccezioni, ad es. quella
dell'invalidità del credito oggetto del riconoscimento scritto (cfr. Jäggi/Gauch,
Zürcher Kommentar, N. 264 ad art. 18 CO)-, sono senz'altro date.
Non è
innanzitutto vero che la polizza assicurativa sia stata messa a disposizione
dell'attrice solo dopo che essa aveva già accettato di concludere il contratto
di costituzione del pegno (Jäggi/Gauch, op. cit., N. 246 ad art. 18 CO),
gli atti di causa avendo al contrario provato che una copia della stessa era
già stata allegata alla richiesta di concessione del credito del 13 gennaio
1992 (cfr. doc. _). Nulla permette inoltre di ritenere -a parte la circostanza,
sospetta solo con il senno di poi, che __________ fosse semplicemente un
procuratore- che l'attrice non fosse in buona fede in merito alla validità
della polizza: in effetti la polizza in questione era stata pacificamente
redatta su carta originale della convenuta e riportava gli abituali numeri di
controllo in basso a sinistra; le persone che risultavano averla sottoscritta
erano quelle normalmente abilitate a farlo e le firme ivi riportate erano
autentiche; tutte le comunicazioni all'indirizzo della banca, sia quelle
precedenti alla concessione del credito (ad es. doc. _), sia quelle successive
(ad es. doc. _, la lettera 19 novembre 1992 ritrovata nella mappetta beige
negli atti dell'incarto penale richiamato presso il Ministero pubblico),
concernenti in particolare la conferma di precedenti scritti o comunicazioni
(doc. _) rispettivamente il valore di riscatto (doc. _), recavano accanto alla
firma di __________ quella di non meno di 5 funzionari della convenuta con i
necessari poteri di firma; la convenuta aveva infine sempre e puntualmente dato
riscontro alle telefonate e agli scritti indirizzati dall'attrice. Nessuna
circostanza poteva in definitiva far sospettare che si potesse trattare di un
falso.
3.2 In conseguenza
di quanto precede, la banca attrice dovrebbe dunque essere trattata come se la
polizza fosse effettivamente vera, così che essa potrebbe di principio
pretendere dalla convenuta, siccome espressamente autorizzata dal contratto di
messa in pegno con __________ Ltd (art. 906 CC, doc. _) nonché da quello di
concessione del credito (doc. _), il pagamento del valore di riscatto della
polizza (art. 90 cpv. 2 LCA).
Nel caso
concreto, però, l'attrice non può far valere alcuna pretesa contrattuale nei confronti
della convenuta: in effetti, nell'ipotesi in cui la polizza fosse valida, la
convenuta, che a questo momento non ne ha ancora incassato il premio unico, può
senz'altro opporre in compensazione a tale pretesa il premio non incassato da
__________ Ltd, come previsto dall'art. 18 cpv. 3 LCA.
- Esclusa così l'esistenza di una responsabilità contrattuale della
convenuta, si tratta ora di esaminare se essa non sia eventualmente innescata
per altri motivi, segnatamente per il fatto che l'attrice era stata a suo tempo
indotta a ritenere che il contratto d'assicurazione, le cui pretese sono poi
state costituite in pegno, fosse valido e il suo premio pagato; in altre
parole, se non entri in considerazione una sua responsabilità delittuale.
4.1 In
sede conclusionale la parte convenuta ha di principio ammesso la sua
responsabilità per atti illeciti, riferendosi all'art. 55 CO (cfr. conclusioni
p. 14, salvo poi formulare alcune riserve in merito all'esistenza del danno
rispettivamente del nesso causale, che verranno passate in rassegna nel
prosieguo di questo esposto). Stante la qualifica di organo di fatto
attribuibile al funzionario __________ -l'istruttoria ha in effetti provato che
egli all'interno della società disponeva di una grande considerazione e che di
fatto veniva considerato alla stregua di un vero e proprio direttore (cfr. il
verbale d'interrogatorio __________ 17.2.1996 p. 2 e 3, ove l'interrogato
riferisce che "con Direzione intendo dire in particolare i signori
__________ e __________ … Nessuno sarebbe andato contro di loro" e ancora,
in sede testimoniale a p. 8, "__________ aveva nella __________ ampia
libertà")- potrebbe però entrare in considerazione anche la disposizione
dell'art. 718 cpv. 3 vCO rispettivamente 722 CO (norma speciale rispetto
all'art. 55 cpv. 2 CC, cfr. Watter, Basler Kommentar, N. 17 ad art. 722
CO).
4.1.1 Se la
convenuta ha ritenuto di riconoscere di principio la sua responsabilità, è
perché, per sua stessa ammissione (conclusioni p. 14), il suo funzionario
__________ aveva pacificamente contribuito a creare le apparenze fallaci in
relazione al credito oggetto della polizza assicurativa (sulla natura giuridica
della responsabilità fondata sulla fiducia per le apparenze create: cfr. DTF
120 II 331 consid. 5a, 124 III 297 consid. 6a; cfr. pure la sentenza inedita
della I Corte civile del Tribunale federale del 26 settembre 2001, 4C.193/2000
consid. 5), laddove aveva fatto credere, contrariamente al vero, non solo che
la polizza in questione era valida, ma anche che il suo premio era stato pagato
(doc. _), segnatamente inducendo il collega __________ ad allestire una polizza
che egli sapeva falsa, raccogliendo astutamente le firme degli altri
collaboratori in occasione degli scritti all'indirizzo dell'attrice,
rispettivamente intercettando le richieste scritte provenienti da quest'ultima
(conclusioni p. 14, con riferimento ai § 8 e 9 a p. 4).
Tutto ciò
è stato in definitiva possibile a seguito della totale inadeguatezza
dell'organizzazione e dell'assoluta mancanza di controlli all'interno della
convenuta (cfr., a questo proposito, teste __________ p. 6 e __________ p. 5;
più vago il teste __________ p. 9) nonché della superficialità dimostrata dai
funzionari della convenuta stessa.
4.1.1.1 Quanto
all'allestimento della polizza, la convenuta era perfettamente cosciente del
rischio che poteva risultare dalla possibilità di emettere in originale una
polizza vita a premio unico come quella qui in esame prima che il premio fosse
stato pagato, tanto più che la stessa, contenendo parametri particolari,
nemmeno poteva essere inserita nel supporto informatico (verbale
d'interrogatorio __________ 12.2.1996 p. 2, teste __________ p. 6, teste
__________ p. 3), ritenuto oltretutto che sarebbe stata in ogni caso registrata
nella contabilità solo dopo l'avvenuto pagamento del premio. Alla fine degli
anni Ottanta o all'inizio degli anni Novanta la convenuta aveva dunque
provveduto ad emanare una direttiva che vietava di allestire tali polizze, se
non dopo l'avvenuto pagamento del premio unico (teste __________ p. 3 e
__________ p. 5; il teste __________ p. 3 ricorda di aver imposto che su tali
polizze fosse indicato il termine "specimen" o simili): sennonché, la
stessa è stata sistematicamente disattesa, tanto è vero che il funzionario __________,
su richiesta sia del direttore __________ (che si ricorda di averlo fatto in
due occasioni, testimonianza p. 3-4) sia di __________ (teste __________ p. 6)
aveva continuato, suo malgrado (verbale d'interrogatorio __________ 17.2.1996
p. 2 e 3), ad allestirne per importi anche superiori (in un'occasione venne
addirittura allestita, secondo queste modalità, una polizza di 30 mio di ECU e
in seguito altre 2 polizze di 10 mio di franchi, i cui premi vennero per altro
regolarmente pagati; cfr. verbale d'interrogatorio __________ 24.2.1996 p. 5 e
27.2.1996 p. 2 e teste __________ p. 2), cosicché, oltre a quello qui in esame,
è stato possibile scoprire altri 9 casi di polizze rimaste ancora in sospeso
(polizza n. __________ con premio unico di US$ 2'500'000.- ritrovata nella
mappetta beige negli atti dell'incarto penale richiamato presso il Ministero
pubblico, la polizza n. __________ di DM 3'000'000.- (documentazione richiamata
I) nonché le polizze sequestrate dal Ministero pubblico n. __________ di DM 2'000'000.-
(doc. _ dell'incarto penale), n. __________ di DM 11'623'000.- (doc. _
dell'incarto penale), n. __________ (sic !) di DM 12'663'573.- (doc. _
dell'incarto penale), n. __________ di US$ 5'450'000.- (doc. _ dell'incarto
penale), n. __________ di DM 19'226'740.- (doc. _ dell'incarto penale), n.
__________ di ECU 4'182'050.- (doc. _ dell'incarto penale), n. __________ di DM
9'003'372.- (doc. _ dell'incarto penale), cfr. verbale d'interrogatorio
__________ 12.2.1996 p. 7-8, 17.2.1996 p. 3 e 5-7; cfr. pure lettera 15.2.1996
allegata al verbale d'interrogatorio __________ 14.2.1996), ritenuto che una di
queste è stata persino ritrovata presso l'abitazione del direttore __________
(doc. _, teste __________ p. 4). A ragione, dunque, __________ aveva confermato
che a quel tempo l'allestimento di polizze a premio unico ancor prima del
pagamento del relativo premio non era assoutamente una prassi insolita
all'interno della convenuta (verbale d'interrogatorio __________ 10.2.1996 p.
3, 12.2.1996 p. 2, 24.2.1996 p. 5 e 27.2.1996 p. 2 e 6; verbale
d'interrogatorio __________ 17.2.1996 p. 2; teste __________ p. 6-8; teste
__________ p. 2) e ciò almeno fino al 1994 o 1995 (verbale d'interrogatorio
__________ 10.2.1996 p. 4; cfr. pure il verbale d'interrogatorio __________
14.2.1996 p. 2). Per ovviare a questi eventuali problemi, la convenuta aveva
inoltre fatto in modo che i formulari delle polizze recassero un numero
progressivo -presente anche nella polizza qui in esame- che permettesse in ogni
caso di risalire alla persona che ne aveva ordinato l'allestimento: sennonché
anche il "librone" contenente quelle indicazioni (menzionato dal
teste __________ a p. 7 e da __________ a p. 3) non è più stato rintracciato
(cfr. verbale 18 giugno 1998 p. 13).
4.1.1.2 Le modalità
con cui __________ è riuscito a ottenere la "seconda firma" sui
documenti all'indirizzo dell'attrice lasciano a loro volta allibiti e mostrano
chiaramente con quale leggerezza si gestivano gli affari presso la convenuta:
egli è riuscito a procurarsele carpendo la fiducia di almeno 5 colleghi
(direttore generale __________: doc. _; capo delle funzioni __________: doc. _;
capo underwriting __________: doc. _; marketing auditor __________: doc. _,
lettera 19 novembre 1992 ritrovata nella mappetta beige negli atti dell'incarto
penale richiamato presso il Ministero pubblico; __________: doc. _), sia
approfittando della fretta che talora accompagnava il lavoro (le firme venivano
ad es. chieste quando il funzionario stava telefonando, oppure quando questi o __________
stavano per lasciare l'ufficio) rispettivamente inserendo il documento in
questione nel "plico" dei documenti da firmare, sia spiegando che si
trattava di un affare che non si era ancora perfezionato, sia infine facendo
sottoscrivere loro un documento con importi ridotti, tali cioè da non suscitare
sospetti, salvo poi in seguito aggiungervi delle cifre o altre indicazioni
(verbale d'interrogatorio __________ 9.2.1996 p. 6, 12.2.1996 p. 3-6 e
13.2.1996 p. 3; quanto alle dichiarazioni dei singoli funzionari, cfr. i
verbali d'interrogatorio __________ 17.2.1996 p. 2-3, __________ 20.2.1996 p.
1-2, __________ 21.2.1996 p. 1, __________ 22.2.1996 p. 2-3, __________
4.3.1996 p. 1-2 e le testimonianze __________ p. 2-3, __________ p. 7,
__________ p. 2, __________ p. 3-4, __________ p. 2).
4.1.1.3 __________,
sfruttando le lacune all'interno del servizio corrispondenza della convenuta, è
stato pure in grado di intercettare l'unica comunicazione dell'attrice, la
lettera 13 febbraio 1992 (doc. _), che inizialmente non era stata direttamente
indirizzata alla sua attenzione (verbale d'interrogatorio __________ 17.2.1996
p. 1).
4.1.2 Ma
oltre alla responsabilità fondata sulla fiducia per le aspettative suscitate e
disilluse -da lei ammessa di principio- la convenuta è pure responsabile per le
informazioni errate (anche qui si tratta in sostanza di un caso d'applicazione
della responsabilità fondata sulla fiducia rispettivamente della culpa in
contrahendo, cfr. DTF 124 III 363 consid. 5 con rif. e la sentenza
inedita della I Corte civile del Tribunale federale del 26 settembre 2001,
4C.193/2000 consid. 4a) che essa, sempre tramite __________, aveva fornito
all'attrice, in particolare nella lettera 16 gennaio 1992 (doc. _), il cui
contenuto è stato confermato anche successivamente con lettera 25 marzo 1992
(doc. _, firmata da __________, che da un punto di vista gerarchico era il n. 3
della convenuta, cfr. doc. _, e teste __________ p. 3).
A quel
momento la convenuta non solo aveva dichiarato, contrariamente al vero, di
conoscere da parecchi anni sia __________ sia la stessa __________ Ltd -il
fatto che quest'ultima fosse stata costituita solo 2 anni prima non era in
realtà tale da insospettire oltremisura l'attrice, atteso che nello scritto in
questione la conoscenza pluriennale da parte della convenuta era riferita ad
entrambi- ma aveva pure assicurato che si trattava di persone affidabili
rispettivamente che avevano sempre provveduto a regolare puntualmente le loro
pendenze, senza che vi fossero mai stati problemi di sorta, concludendo la
missiva con un aperto invito alla banca a voler collaborare con questi clienti,
definiti di "prima classe" ("erstklassige Zusammenarbeit").
Ma essa aveva pure confermato di essere a conoscenza dell'origine del denaro
utilizzato a quel momento per il pagamento del premio, precisando che in merito
allo stesso erano pienamente rispettate le esigenze imposte dalla diligenza
assicurativa svizzera. Ritenuto che il denaro in questione -sempre che fosse
stato pagato alla convenuta- sarebbe in realtà dovuto provenire da un
"mafioso" italiano già indagato in Italia nell'ambito dell'inchiesta
"mani pulite" -in questi termini, almeno, __________ si era espresso
davanti agli inquirenti (verbale d'interrogatorio __________ 9.2.1996 p. 2 e 3,
13.2.1996 p. 3)- la convenuta si sarebbe in tal modo resa complice di
un'operazione di riciclaggio di denaro sporco (cfr. pure risposta p. 7 e 28;
cfr., indirettamente, la perizia __________, che a p. 4 menziona le misure di
diligenza imposte a quel tempo alla compagnie assicurative).
4.2 A questo stadio della lite la convenuta, come detto, non contesta
più il fatto che il comportamento da lei tenuto -tramite il suo funzionario
rispettivamente organo di fatto __________ - possa di per sé essere stato
causale con il danno che è stato fatto valere dall'attrice, per cui di
principio si può senz'altro concludere per l'esistenza di una sua
responsabilità delittuale.
La
questione a sapere se la concolpa, che a detta della convenuta sarebbe
imputabile all'attrice, sia eventualmente tale da interrompere il nesso causale
oppure da ridurre la misura del risarcimento (art. 44 CO), verrà esaminata in
dettaglio nei prossimi considerandi (consid. 5).
4.3 Prima
di occuparsi di questa particolare questione, occorre però accertare se il
comportamento tenuto dalla convenuta abbia effettivamente causato un danno alla
controparte e, se del caso, quale sia il suo ammontare. La convenuta contesta
in particolare di dover rispondere delle perdite subite dall'attrice, prevalendosi
del fatto che la controparte avrebbe omesso di denunciare __________ o di farsi
risarcire da quest'ultimo, rispettivamente non avrebbe ancora chiesto il
rimborso del mutuo concesso a suo tempo a __________ Ltd. A torto.
Innanzitutto
si osserva che __________ davanti agli organi inquirenti aveva pacificamente
ammesso che __________ era stato informato solo nell'ottobre-novembre 1992 del
fatto che il premio unico non era stato pagato (verbale d'interrogatorio
__________ 9.2.1996 p. 3 e 27.2.1996 p. 2; cfr. pure verbale d'interrogatorio
__________ 20.2.1996 p. 3), cioè dopo che il credito era già stato concesso ed
erogato da parte della banca, per cui la sua responsabilità penale e dunque
un'eventuale responsabilità per atto illecito, è ancora tutta da dimostrare. In
ogni caso contro __________ e __________ non sono stati intrapresi passi
particolari, sia perché dalle informazioni assunte dalla banca non vi erano
beni da sequestrare, sia in quanto essi avevano promesso il rientro del denaro
da parte di __________ Ltd (teste __________ p. 11). Non è invece vero che
l'attrice non abbia intrapreso alcun passo nei confronti di __________ Ltd per
farsi rimborsare il mutuo, tanto è vero che a seguito dell'esito di una causa
negli Stati Uniti tra __________ Ltd stessa e una banca americana e delle
successive iniziative poste in atto dall'attrice, quest'ultima è riuscita a
farsi riversare tutta una serie di importi (fr. 2'667'600.- valuta 19 maggio
1998, cfr. doc. _ rispettivamente fr. 822'600.- valuta 15 gennaio 1999, cfr.
doc. _), che hanno portato in sede conclusionale alla riduzione delle pretese
attoree a complessivi fr. 9'121'488.25. Le informazioni richieste dalla banca a
uno studio legale inglese su eventuali altri beni di __________ Ltd hanno per contro
dato esito negativo (teste __________ p. 12; rogatoria __________ risposta 28).
- Il
Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che il nesso causale è
interrotto, se a una causa di per sé adeguata ne subentra un'altra talmente
intensa da far apparire la prima come giuridicamente irrilevante. Quest'altra
causa può consistere sia in una colpa grave del danneggiato stesso sia in una
colpa grave di un terzo. Decisiva è in ogni caso l'intensità dei nessi causali
che si contrappongono, ritenuto però che l'interruzione del nesso causale verrà
ammessa solo se una di quelle cause è così intensa da eliminare o rendere
ininfluente l'altra. Di regola la concolpa della vittima non può interrompere
il nesso causale adeguato tra il danno e il comportamento del danneggiante, e
ciò nemmeno se dovesse apparire preponderante, anche se in tal caso essa
potrebbe portare a una riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 44 CO. La
colpa del terzo è a sua volta irrilevante per l'obbligo di risarcimento del danneggiante
e in particolare non costituisce un motivo di riduzione dello stesso. Essa può
tuttavia interrompere il nesso causale, se risulta talmente straordinaria da
non poter essere prevista (DTF 116 II 519 consid. 4b con rif.; cfr. pure
la sentenza inedita della I Corte civile del Tribunale federale del 26
settembre 2001, 4C.193/2000 consid. 4d).
5.1 Nel
caso di specie la convenuta rimprovera in sostanza all'attrice una grave
concolpa, segnatamente per aver agito acriticamente al momento della conclusione
del credito quando in realtà tutta una serie di indizi permettevano di
concludere che qualcosa non andava, sia nella garanzia messa a disposizione,
sia per quanto riguardava proprio il credito in questione.
5.1.1 Già si
è detto in precedenza che l'attrice non aveva motivo di ritenere che il
contratto di assicurazione tra __________ Ltd e la convenuta non fosse valido.
L'esistenza di questo contratto le era stata in effetti confermata a più
riprese dalla stessa compagnia d'assicurazioni con documenti sottoscritti da
persone munite dei necessari poteri di firma. Le informazioni assunte dalla
banca (teste __________ p. 5; cfr. doc. _ e il teste __________ p. 9-10)
dimostravano inoltre che la convenuta era una società seria e solida, per cui
non vi era assolutamente motivo di dubitare di quanto da essa dichiarato, anche
se l'importo della polizza era superiore al capitale azionario della convenuta
di fr. 15'000'000.- (doc. _) e corrispondeva a circa un quinto di tutti i premi
da lei incassati quell'anno (cfr. il rapporto di gestione 1990, doc. _).
5.1.2 A
questo punto di tratta di esaminare se l'attrice nelle particolari circostanze
-ovvero in presenza di una garanzia, che apparentemente la metteva al riparo da
qualsiasi danno- non si sia eventualmente lasciata prendere la mano ed abbia
dunque concesso il mutuo a __________ Ltd. con eccessiva leggerezza.
A questo
proposito occorre premettere che in linea di principio la banca che procede a
concedere un credito deve sempre esaminare con chi a che fare, da dove proviene
il denaro e a cosa serva l'operazione (Lombardini, Droit bancarie
suisse, Ginevra 2002, p. 524; Guggenheim, Les contrats de la pratique
bancaire suisse, 4. ed., Ginevra 2000, p. 271). Il fatto che il credito sia
debitamente garantito non la esime, secondo la CFB, dal verificare quanto meno
la consistenza patrimoniale del cliente (Guggenheim, op. cit., ibidem),
fermo restando che la diligenza richiesta dalla banca sarà tanto maggiore
quanto più importante sarà l'affare da trattare (Guggenheim, op. cit.,
p. 272).
5.1.2.1 L'attrice
ha innanzitutto assunto informazioni sia in merito a __________ sia al suo
avvocato __________, che in effetti le erano allora del tutto sconosciuti. Essa
a quel momento ha ottenuto delle risposte tutto sommato rassicuranti (cfr. doc.
_ per __________ rispettivamente doc. _ e il teste __________ p. 9 per
__________) -i due in particolare non avevano mai avuto problemi con la
giustizia in Germania- anche se i dati raccolti non dimostravano ancora che
essi fossero così facoltosi da poter trattare un affare importante come quello
qui in esame. Il fatto che essi erano stati in grado di fornire tutta una serie
di lettere di referenze di varie società e di uomini d'affari (doc. _) -che la
banca, anche perché non conosceva nessuno di quelle persone, aveva per altro
omesso di verificare (cfr. lettera 5 ottobre 1999 dell'attrice al presidente di
questa Camera, nel plico cancelleria-controllo documenti)- e che soprattutto
__________, personalmente (cfr. rogatoria __________ risposta 14 e risposta a
controdomanda 19), e la convenuta avevano garantito per scritto la loro ottima
reputazione, definendoli come clienti di "prima classe" (cfr. doc.
_), esclude però che la convenuta stessa possa far valere un'eventuale negligenza
dell'attrice per il solo fatto di essersi fidata di loro.
L'attrice
si è pure informata in merito a __________ Ltd, invitando in primo luogo
__________ e __________ a metterle a disposizione tutte le informazioni
relative alla società, ad es. gli statuti (doc. ), deliberazioni, procure ecc.
(cfr. doc. ), ciò che essi hanno puntualmente fatto, omettendo solo in un paio
di occasioni -ad es. per quanto riguarda la referenza di una primaria banca
richiesta con il doc. _ e per un'informazione richiesta nel doc. - di
allegare i documenti che erano stati loro richiesti. L'accertamento dell'avente
diritto economico della società, tramite il cosiddetto formulario A, si è per
contro rivelato piuttosto problematico: in un primo tempo __________ aveva in
effetti dichiarato che lo società era sua (doc.), salvo poi aver indicato in
seguito -ciò che era stato confermato anche dal suo avvocato __________ (doc. )-
che la società agiva anche a titolo fiduciario, per conto di non meglio
precisati clienti (doc. , cfr. in seguito anche doc. ). Nonostante queste
contraddizioni, e in particolare nonostante l'attrice in definitiva non sapesse
chi fossero i fiducianti che stavano dietro a __________ Ltd rispettivamente
fosse chiaro che la società non poteva essere detenuta dal solo __________ -che
in effetti non aveva dimostrato di disporre personalmente dei necessari
capitali (cfr. doc.)- essa, pur avendo giustamente chiesto a __________ di
chiarire le circostanze (doc.), si è accontentata delle risposte ricevute
(doc._), confidando anche in questo caso (così il teste __________ p. 8) nelle
ottime referenze che la convenuta le aveva fornito (doc. _).
5.1.2.2 L'origine
lecita dei fondi era stata espressamente garantita dalla convenuta (doc. ), per
cui la banca attrice non era di principio tenuta ad effettuare ulteriori esami
o verifiche in tal senso (cfr. doc. ), anche perché in definitiva era la
compagnia d'assicurazioni ad aver incassato le somme da __________ Ltd, mentre
la banca si limitava ad erogarle un credito sulla base di una garanzia già
esistente. Atteso però che l'attrice ha ritenuto di chiedere alla potenziale
cliente -che in tal caso è tenuta a dar seguito a tale richiesta (cfr. Lombardini,
op. cit., p. 522)- in che modo essa in soli due anni -la società era stata in effetti
fondata solo nel 1990 con un capitale di sole 2'000 £ (cfr. doc.)- fosse venuta
in possesso dei capitali necessari al pagamento del premio unico, in sostanza
dunque di indicarle quale fosse stata la sua strategia d'investimento, bisogna
esaminare se le risposte fornite a quel momento non fossero oggettivamente tali
da poterle creare dei sospetti.
Ora,
__________ Ltd, e per essa __________ e l'avvocato _________, sono stati
sempre assai sul vago circa gli investimenti eseguiti dalla società, limitandosi
in sostanza a specificare che essa aveva un'attività estremamente variegata ma
che si occupava soprattutto di servizi finanziari, di mediazione immobiliare
nonché di investimenti assicurativi e fiduciari specialmente in Germania (cfr.
doc.; cfr. teste __________ p. 8 e rogatoria __________ risposta a
controdomanda 16; quest'ultimo, risposta controdomanda 32, si ricorda in ogni
caso di 3 concreti affari illustratigli verbalmente); come del resto vaga era
la strategia da lei adottata per conseguire i suoi guadagni (perciò la banca,
su tale questione, si è espressa in modo vago anche nel protocollo di
concessione del credito doc. _; cfr. pure doc. _). Alle ulteriori richieste
d'informazioni della banca, specialmente riferite all'origine del denaro (doc.
_), __________, come già accennato, rispose in maniera tutto sommato evasiva
(doc. _). E in seguito __________ -temendo di poter essere scoperto- non mancò
addirittura di diffidare la banca dall'assumere altre informazioni presso la
convenuta (doc. _). Nonostante i funzionari della banca (rogatoria __________
risposta 11.1 e 11.3) abbiano riferito che la documentazione ulteriormente
prodotta il 20 marzo 1992 (cfr. doc. _), in occasione dell'ultimo colloquio per
la concessione del credito (menzionata nel doc. _), stranamente non richiesta
in fotocopia alla banca (rogatoria __________ risposta 11.1 e 12), fosse
senz'altro convincente, questa Camera ritiene che le precedenti risposte vaghe
e talora errate -la perizia sul diritto germanico ha ad es. confermato che sia
le modalità da essi indicate per risparmiare le tasse nei cosiddetti
"Kettenauflassung" (doc. _), sia il fatto che il possesso degli
shares di __________ Ltd non fosse tassabile in Germania (doc. _), prese per
buone dall'attrice (doc. _; teste __________ p. 8), erano fallaci (perizia
giudiziaria __________ p. 12 seg. rispettivamente 11 seg.)- costituivano
senz'altro dei campanelli d'allarme cui la banca avrebbe dovuto prestare
orecchio.
5.1.2.3 Se il
fatto di rivolgersi a una banca per ottenere un credito sulla base di una
polizza a premio unico, ancorché non molto abituale, soprattutto in
considerazione degli importi in discussione (perizia giudiziaria __________ p.
3 e 11; cfr. pure doc. _; il teste , dipendente della __________ , a p.
5, ha relativizzato questo aspetto), non costituiva di per sé nulla di
straordinario (teste __________ p. 5) e in concreto aveva una propria logica
(perizia giudiziaria __________ p. 13) - aveva in effetti fatto
credere all'istituto bancario (cfr. doc. _; rogatoria __________ risposta 21)
che la polizza in questione, predatata al dicembre 1991, non era stata
allestita per questa sola operazione (altrimenti l'operazione stessa sarebbe
stata illogica, siccome in tal caso __________ Ltd avrebbe potuto investire
direttamente il premio per le proprie esigenze senza la necessità di far
allestire alcuna polizza e metterla in pegno), ma era già stata utilizzata in
precedenza per un'altra transazione finanziaria (doc. _) ed era attualmente
disponibile- la cliente è però rimasta assai sul vago circa le finalità che
essa intendeva perseguire con il credito. Essa in altre parole non ha
assolutamente chiarito, con dei progetti puntuali, a cosa le sarebbero serviti
i capitali mutuati, ma si è limitata a rimanere nel vago, ribadendo la sua
precedente -e vaga- attività: significativo è il fatto che nel protocollo di
concessione del credito l'attrice abbia a sua volta indicato in modo vago le
finalità del mutuo fisso ("Bereitstellung von Mitteln für die Geschäftstätigkeit
der __________ Ltd., insbesondere für Anzahlung bei Immobiliengeschäften",
doc. _; cfr. teste __________ p. 9 e rogatoria __________ risposta alla
controdomanda 13 e 24). In definitiva, anche in questo caso, la banca, forte di
una garanzia che apparentemente la lasciava immune da qualsiasi perdita (teste
__________ p. 8-9), non ha però ritenuto di approfondire ulteriormente la
questione, esponendosi di fatto al danno che in seguito si è prodotto.
Ma vi è
di più. Allorché ha preso atto che almeno fino all'autunno 1992 il denaro
mutuato era stato semplicemente oggetto di trasferimenti da una banca
all'altra, in Europa e America, ed in seguito era tornato in Svizzera senza
apparente logica (cfr. doc. _), la banca, pur essendosi chiesta come mai questi
soldi non fossero stati investiti in alcun progetto concreto -a quel momento
non si poteva nemmeno escludere che tali movimenti potessero essere in
relazione con operazioni di riciclaggio di denaro sporco (così pure risposta p.
25 e duplica p. 8, 13 e 27 seg.; cfr. pure rogatoria __________ risposta a
controdomanda 48)- si è limitata a chiedere lumi in proposito a __________ Ltd,
accontentandosi delle vaghe risposte ottenute (doc. _), senza tuttavia
approfondire la questione. Essa, accontentandosi anche in questo caso delle
evasive risposte ottenute a quel momento, ha di fatto perso l'ultima occasione
per bloccare il denaro, di cui in seguito sono state definitivamente perse le
tracce.
5.1.2.4 Nonostante
l'esistenza della garanzia -come detto- non la esimesse dal dover esaminare
anche la solvibilità del cliente, l'attrice di fatto non ha operato questo
controllo (teste __________ p. 8) -non si riesce in particolare a capire come
essa abbia potuto indicare nel protocollo di concessione del credito, fidandosi
verosimilmente delle affermazioni fornite da __________ in occasione del già
citato colloquio (teste __________ p. 8 e rogatoria __________ risposta 15.2) o
in precedenza (rogatoria __________ risposta a controdomanda 32), che il
patrimonio complessivo della società era da 2 1/2 a 3 volte maggiore del
premio- , esponendosi dunque al danno dovuto al mancato rimborso degli importi
mutuati. Nell'occasione la banca si era fatta convincere da __________ e
__________ che le società dell'Isola di Man che non svolgevano attività
sull'isola, come la __________ Ltd, non erano tenute a disporre di una
contabilità e di un bilancio ("non-resident company", doc. _): la
perizia sul diritto dell'Isola di Man ha però permesso di accertare che
quest'affermazione, presa per buona dall'attrice (doc. _, teste __________ p. 8
e rogatoria __________ risposta 18.2), era in realtà del tutto falsa (perizia
giudiziaria __________ p. 5 e 8), ciò che la banca avrebbe potuto
tranquillamente scoprire con una semplice telefonata a un proprio
corrispondente sull'isola.
5.2 L'istruttoria
di causa ha in definitiva permesso di accertare che l'attrice, pur avendo certo
richiesto alla cliente tutta una serie di informazioni e di documentazione
(cfr. teste __________ p. 8), ha però commesso delle gravi negligenze,
segnatamente accontentandosi o non prestando sufficiente attenzione alle
risposte vaghe, contraddittorie o addirittura errate, circa le persone che
stavano dietro a __________ Ltd, alla sua attività precedente, agli obiettivi
da lei perseguiti con l'operazione di credito; tanto più che l'importanza
dell'affare in esame avrebbe imposto una maggiore attenzione da parte sua. Tale
negligenza, che è senz'altro causale per il danno insorto, è stata certo
favorita dal fatto, ascrivibile alla convenuta, che la banca pensava in ogni
caso di essere coperta da qualsiasi danno.
Esaminando
le colpe che in concreto si contrappongono, occorre rilevare che quella della
convenuta, grave, dev'essere senz'altro considerata predominante, non solo perché
è lei che ha contribuito a mettere in atto la situazione di pericolo con
l'allestimento della polizza, ma anche perché con le sue dichiarazioni scritte
essa ha di fatto indotto l'attrice ad allentare le sue difese. La leggerezza
dimostrata nell'occasione da quest'ultima assume però a sua volta i connotati
di una colpa grave, che, pur non portando a un'interruzione del nesso causale,
a giudizio della scrivente Camera (art. 44 CO) giustifica tutto sommato di
ridurre la misura del risarcimento in ragione di 1/3, così che a favore
dell'attrice può essere in primo luogo riconosciuta la somma di fr.
6'019'916.65 (2/3 di fr. 9'029'874.95).
- L'attrice chiede inoltre la rifusione di fr. 12'000.-
corrispondenti alle spese interne da lei sopportate per poter introdurre questa
causa ed altri fr. 79'613.30 per le spese d'avvocato non comprese
nell'indennità ripetibile.
6.1 La
pretesa di fr. 12'000.- per le spese interne, che l'attrice pretende di aver
dovuto sostenere per rintracciare e preparare la documentazione di causa,
rispettivamente per il tempo impiegato dai suoi funzionari per chiarire la
fattispecie (petizione p. 38), non può esserle riconosciuta già per il semplice
fatto che la parte attrice non ha in definitiva dimostrato l'ammontare di tali
spese, segnatamente quanti e quali erano i funzionari che si sarebbero occupati
della pratica rispettivamente con quale dispendio orario. La questione, che
avrebbe tranquillamente potuto essere accertata nel corso dell'istruttoria
probatoria segnatamente con l'assunzione in qualità di testimoni proprio delle
persone che si sono occupate delle ricerche, è invece rimasta allo stadio di
puro parlato.
6.2 Quanto
alle altre posizioni di danno fatte valere dall'attrice, è pacifico che le
spese legali connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura del
processo e non comprese nelle ripetibili costituiscono un elemento di danno,
che può fare oggetto di un’azione di risarcimento. Occorre tuttavia che sia
provata la necessità di tale intervento sia in relazione alla situazione
personale che in relazione alla natura del patrocinio che, a sua volta, deve
essere necessario, utile ed appropriato (Brehm, Berner Kommentar, N. 28
ad art. 46 CO; DTF 97 II 259; Rep. 1989 p. 492; IICCA 25
aprile 1994 in re G./C. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 7 aprile 1997
in re C./B. e lc., 7 maggio 1997 in re C./P., 6 settembre 1999 in re M./A. AG,
7 maggio 2002 in re M./G. e llcc., 30 luglio 2002 in re C./A.).
Nel
caso di specie, le prestazioni preprocessuali svolte dall'avv. __________,
quantificate dall'attrice in fr. 30'000.-, non possono essere poste a carico
della convenuta, se non limitatamente alla somma stabilita equitativamente in
fr. 5'000.- relativa alla sua partecipazione alla riunione dell'8 febbraio 1996
(teste __________ p. 11) e allo scambio di corrispondenza con la convenuta
prima dell'inoltro della causa (doc. _) e all'inoltro da parte sua del PE (doc.
_). Il legale ha pure precisato di essersi occupato della pratica penale contro
__________ (petizione p. 37-38), ma questo suo intervento non appare necessario
per la causa civile che qui ci occupa e non può dunque essergli riconosciuto,
mentre l'esame da parte sua dell'ampia documentazione di circa 500 pagine (cfr.
petizione p. 37), pur essendo senz'altro necessario, lo è in definitiva stato
in vista dell'inoltro della petizione, per cui costituisce una posizione che
rientra nel concetto dell'indennità ripetibile. Per il resto non è stata
provata la necessità di ulteriori colloqui con il cliente (pure evocati a p. 38
della petizione), né il legale ha preteso di essersi altrimenti adoperato per
cercare una soluzione bonale con la controparte, ciò che avrebbe potuto
comportare un maggior impegno da parte sua.
Nulla
osta per contro al riconoscimento all'attrice delle spese legali di US$
33'075.51 (doc. _), pari a fr. 49'613.30, che essa si è dovuta assumere per
seguire la causa negli Stati Uniti rispettivamente per ottenere il parziale
rimborso del mutuo da parte di __________ Ltd, tanto più che di tale rimborso
ha in definitiva beneficiato anche la stessa convenuta, che in tal modo ha in
effetti visto ridursi le pretese nei suoi confronti.
A
titolo di spese legali all’attore vengono quindi riconosciuti complessivamente
altri fr. 54'613.30.
- Ricapitolando,
all'attrice spetterà dunque la somma di complessivi fr. 6'074'529.95 (fr.
6'019'916.65 + fr. 54'613.30) oltre interessi al 6% su fr. 8'346'716.65
calcolabili trimestralmente dal 30 giugno 1996 al 18 maggio 1998, su fr.
6'568'316.65 calcolabili trimestralmente dal 19 maggio 1998 al 14 gennaio 1999
e su fr. 6'019'916.65 calcolabili trimestralmente a far tempo dal 15 gennaio
1999, nonché al 5% su fr. 54'613.30 dal 30 giugno 1999 e dal 1° luglio 1996 al
29 giugno 1999 su fr. 5'000.-.
Limitatamente
a tali somme, tranne che per l'importo di fr. 49'613.30 oltre interessi,
relativo alle spese legali per la causa negli Stati Uniti, non ancora esigibile
l'8 luglio 1996, ovvero al momento dell'inoltro del PE n. __________ dell'UE di
__________ (doc. _), può essere rigettata in via definitiva l'opposizione
interposta al PE, pure richiesta dall'attrice negli allegati preliminari.
- Con
la petizione (p. 46) l'attrice ha infine postulato che la resistenza in lite
della controparte fosse dichiarata temeraria ai sensi dell’art. 152 CPC, con il
conseguente riconoscimento a suo favore di ripetibili più ampie di quelle
ordinariamente concesse.
La richiesta dev'essere disattesa già per il solo fatto che la
resistenza in lite della convenuta si è in realtà rivelata fondata, almeno
parzialmente, tanto da comportare la riduzione delle pretese vantate
dall'attrice. Ciò permette tranquillamente di escludere che nel comportamento
tenuto dalla convenuta nella procedura avanti a questo Tribunale si possano
riscontrare gli elementi soggettivi indicativi della lite temeraria.
- Ne
discende il parziale accoglimento della petizione ai sensi dei considerandi.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art.
148 CPC), ritenuto che la diminuzione delle pretese attoree operata in sede
conclusionale a seguito dell'esito della causa pendente negli Stati Uniti non è
stata considerata per stabilire il rispettivo grado soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese
gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. La
petizione 21 novembre 1996 del __________, è parzialmente accolta e di
conseguenza:
-
__________, è condannata a pagare a __________,
la somma di fr. 6'019'916.65 oltre interessi al 6%, calcolabili alla fine di ogni
trimestre, dal 15 gennaio 1999, e interessi al 6%, sempre calcolabili
trimestralmente, la prima volta il 30 settembre 1996, su fr. 8'346'716.65 dal 30 giugno 1996
al 18 maggio 1998 e su fr. 6'568'316.65 dal 19 maggio 1998 al 14 gennaio 1999.
-
__________, è condannata a pagare a __________,
la somma di fr. 54'613.30 oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1999 e interessi
al 5% dal 1° luglio 1996 al 29 giugno 1999 su fr. 5'000.-.
-
Limitatamente alla somma di fr.
6'019'916.65 oltre interessi al 6%, calcolabili alla fine di ogni trimestre, dal 15
gennaio 1999, e interessi al 6%, sempre calcolabili trimestralmente, la prima
volta il 30 settembre 1996, su fr. 8'346'716.65 dal 30 giugno 1996 al 18 maggio 1998 e su
fr. 6'568'316.65 dal 19 maggio 1998 al 14 gennaio 1999, nonché alla
somma di fr. 5'000.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 1996, è rigettata in
via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di
__________.
II. Le
spese relative alla petizione, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 122'500.
b)
testi
fr. 460. --
c)
rogatorie
fr. 728.40
d)
perizie fr.
27'243.20
e)
traduzioni
fr. 650. --
f)
spese fr.
486.60
Totale
fr. 152'068.20
già
anticipate dall'attrice nella misura di fr. 128'375.-- e dalla convenuta nella
misura di fr. 23'693.20, sono poste a carico dell'attrice in ragione di 1/3 e
per la rimanenza a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte la
somma di fr. 100'000.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione: - avv.
Per la seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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