AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.1996.9
Data decisione, Autorità:
01.02.2000, IICCA
Incarto n.
10.1996.00009
Lugano
1° febbraio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 8 maggio 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
4'700'000.- oltre interessi al 5% dal 22 settembre 1993 e di fr. 125'557.-
oltre interessi al 5% dalla data della petizione, con protesta di spese e
ripetibili;
domande
avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione,
protestando spese e ripetibili;
completato
lo scambio degli allegati scritti;
esperita
l'istruttoria di causa;
citate le
parti all'udienza di dibattimento finale del 21 giugno 1999, nel corso della
quale entrambe si sono riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e
impugnative, contestando quelle di parte avversa;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto
A. Nella
seconda metà degli anni Ottanta , tramite la Fiduciaria __________ o
società da lui amministrate a titolo fiduciario, si è occupato di due
operazioni immobiliari in Spagna, entrambe finanziate dalla succursale di
Lugano della : la prima, denominata "", era stata
promossa dalla società svizzera __________ SA, la seconda -quella che ci occupa
più da vicino- denominata "", era gestita dalla società
anonima del Liechtenstein __________ AG.
B. Nell'ambito di quest'ultima promozione immobiliare, in una prima
fase, e meglio il 16 giugno 1988, __________ AG ottenne dalla banca una facilitazione,
sotto forma di un anticipo fisso di fr. 4'000'000.- interamente garantiti dalla
messa in pegno del conto __________ di spettanza della società panamense
__________ Corp.; in un secondo momento, nel maggio 1989, tale facilitazione,
cui nel frattempo era stato affiancato un limite di credito in conto corrente
progressivamente aumentato a fr. 1'250'000.- (doc. _), venne sostituita da una
nuova linea di credito di fr. 5'500'000.-: in quel periodo l'Anstalt del
Liechtenstein __________ mise in pegno il proprio conto __________ a garanzia
degli impegni di __________ AG (cfr. doc. ); tra il novembre 1989 e il giugno
1991, d'accordo i garanti, la linea di credito è stata poi progressivamente
aumentata a fr. 7'681'000.- (doc.).
Il 21/22
settembre 1993, preso atto che il credito concesso era stato ampiamente
superato e che __________ AG, pur sollecitata (doc. _), non aveva rimborsato il
suo debito che oramai aveva raggiunto la somma di fr. 11'530'820.- e PTAS
163'115'000 (complessivamente fr. 13'311'230.-), la banca finanziatrice ha
provveduto a realizzare le garanzie in suo possesso (doc. _), addebitando il
conto di __________ per fr. 4'700'000.- (doc. _) e quello di __________ Corp.
per fr. 8'611'230.- (doc. _).
C. Il
suicidio di , avvenuto il __________ 1993 in circostanze non del
tutto chiarite, ha indotto i suoi clienti a controllare lo stato delle loro
relazioni commerciali e bancarie. Giunti a __________ per le verifiche del
caso, i presunti garanti dell'operazione "" ed in
particolare gli aventi diritto economici di __________, dopo aver preso atto
che i loro conti erano stati pesantemente addebitati dalla banca, si sono
prontamente rivolti a quest'ultima per contestare l'avvenuto addebito (doc. _),
sostenendo in particolare che la messa in pegno dei loro averi era avvenuta a
loro insaputa. In seguito essi hanno inoltrato una denuncia penale contro
ignoti.
D. Con
la petizione 8 maggio 1996 __________, agendo sia per diritto proprio sia quale
cessionaria di eventuali pretese spettanti ai suoi aventi diritto economici, ha
chiesto la condanna della __________ -alla quale è in seguito subentrata, in
conseguenza della nota fusione mediante incorporazione, __________ - al
pagamento di complessivi fr. 4'825'557.- oltre interessi.
L'attrice
adduce in sostanza che tanto la prestazione da parte sua di una garanzia sotto
forma di pegno manuale, quanto l'escussione della stessa erano da un lato nulle
o perlomeno annullabili, in quanto frutto di un atto illecito compiuto da
__________, atto illecito che la convenuta poteva e doveva riconoscere, e
dall'altro comunque inefficaci poiché frutto della leggerezza dimostrata dalla
convenuta sia al momento dell'accettazione delle garanzie, sia nel mancato
rispetto del limite della concessa facilitazione. A suo giudizio, oltre alla
restituzione dei fr. 4'700'000.- addebitati, la convenuta era inoltre tenuta a
rifonderle fr. 125'557.- corrispondenti alle spese legali da lei sopportate per
la ricerca della documentazione necessaria per sostanziare le sue domande di
causa.
E. La convenuta resiste in causa sollevando innanzitutto l'eccezione di
carenza di legittimazione attiva dell'attrice nella misura in cui essa fa
valere pretese cedutele dai suoi aventi diritto economici e l'eccezione di prescrizione
delle pretese attoree in quanto fondate sull'atto illecito rispettivamente
sull'indebito arricchimento. Nel merito essa dapprima mette in dubbio che la
messa in pegno dei conti dell'attrice sia avvenuta all'insaputa dei suoi aventi
diritto economici, precisando comunque che, se anche ciò fosse il caso, nulla
poteva esserle imputato nell'occasione, l'attrice avendo in effetti agito
tramite i suoi organi societari e la banca, che per altro rispondeva solo per
colpa grave, non avendo a quel momento alcun motivo per ritenere che l'organo
avesse agito illecitamente, tanto più che la colpa dell'attrice e di __________
era talmente grave da escludere una sua responsabilità; non corrispondeva
inoltre al vero che l'attrice avesse limitato le sue garanzie ad un determinato
importo. Del tutto infondata era infine la pretesa per le spese legali
sopportate dall'attrice per la ricerca di documenti, per altro eccessive.
F. Nelle
successive comparse scritte e in sede conclusionale le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti domande ed allegazioni,
contestando quelle di controparte.
considerando
in diritto
- Prima
di passare in rassegna le pretese dell'attrice, occorre evadere le eccezioni
sollevate dalla convenuta (carenza di legittimazione attiva, prescrizione e
conoscenza da parte degli aventi diritto economici dell'attrice della messa in
pegno del proprio conto bancario).
1.1 La
convenuta eccepisce innanzitutto la carente legittimazione attiva dell'attrice
nella misura in cui quest'ultima agiva quale cessionaria di eventuali pretese
cedutele dai propri aventi diritto economici. L'eccezione si appalesa del tutto
oziosa.
Pur
essendo vero che la petizione è stata formalmente inoltrata dall'attrice per sé
e quale cessionaria dei suoi aventi diritto economici, è però altrettanto vero
che quella parte non ha fatto distinzione alcuna in causa tra le sue pretese
personali e quelle a lei cedute. Da una semplice lettura degli allegati
dell'attrice si evince piuttosto che tutte le posizioni di danno sono state da
lei formulate in quella duplice veste, di modo che, non essendo contestata la
sua legittimazione attiva per le pretese che essa fa valere a titolo personale,
l'eventuale carente legittimazione attiva per le pretese cedute, fosse eventualmente
anche fondata, di fatto non muterebbe in alcun modo l'esito del giudizio.
1.2 La
petizione -sempre secondo la convenuta- sarebbe inoltre prescritta nella misura
in cui le pretese attoree si fonderebbero sull'atto illecito rispettivamente sull'indebito
arricchimento. L'eccezione è ampiamente infondata.
È
evidente che il termine annuale di prescrizione di cui agli art. 60 e 67 CO non
ha iniziato a decorrere nel 1989 o nel 1991 come invece preteso dalla
convenuta, bensì al più presto il 22 settembre 1993, allorché la convenuta ha
addebitato il conto dell'attrice. Esso è tuttavia stato interrotto una prima
volta il 14 settembre 1994 con l'inoltro alla posta della domanda di esecuzione
di cui al doc. _ (Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, N. 7 ad art.
135 CO; Rep. 1989 p. 99; IICCA 15 febbraio 1996 in re R./B. SA e
llcc.) e una seconda volta, con quelle medesime modalità, l'11 settembre 1995
in forza del doc. _. Se ne deve quindi concludere che la petizione, inoltrata
l'8 maggio 1996, non è assolutamente prescritta, nemmeno nell'ipotesi in cui le
pretese dell'attrice si dovessero unicamente fondare sull'atto illecito o
sull'indebito arricchimento.
1.3 Diversamente
da quanto assunto dalla convenuta, nulla agli atti permette di ritenere che a
suo tempo gli aventi diritto economici dell'attrice fossero effettivamente a
conoscenza e fossero con ciò d'accordo che __________, amministratore della
società con diritto di firma individuale (cfr. doc. _), avesse messo in pegno
gli averi della società con riferimento all'operazione spagnola.
A
suffragare tale circostanza concorrono tutta una serie di indizi: le
testimonianze rilasciate sia in sede civile (teste nr. 1 e 2) che penale (doc.
_ p. 2 e 3) dai due aventi diritto economici dell'attrice -ancorché ovviamente
si tratti di persone interessate all'esito della lite- e da altri clienti (cfr.
doc. _ e in particolare doc._; la circostanza che __________ nel giugno 1993
abbia implicitamente ammesso (doc. _ di aver abusivamente messo in pegno i beni
di un'altra società, __________ Corp., per questa medesima operazione
immobiliare; il fatto che lo stesso __________, pur sollecitato in seguito
dalla banca in conseguenza di quest'ultimo episodio (doc. _, abbia omesso di
fornire le dichiarazioni da cui risultasse che gli aventi diritto economici
dell'attrice erano effettivamente d'accordo con la messa in pegno dei loro
beni; infine, ma non da ultimo, il fatto che la società attrice abbia ritenuto
di dover inoltrare una denuncia penale per chiarire la fattispecie.
- Nel merito, l'attrice assevera innanzitutto che l'atto di messa
in pegno dei propri beni (doc. _ sarebbe nullo, annullabile o inefficace, in
quanto __________ lo avrebbe sottoscritto nella sua duplice veste di
amministratore di __________ AG e di __________ stessa: la convenuta sarebbe
pertanto tenuta a restituirle le somme addebitate.
L'assunto
è ampiamente infondato.
2.1 Dottrina
e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il contrarre con sé stesso
("Selbstkontrahieren" o "Selbsteintritt") ed il fatto di
contrarre contemporaneamente quale rappresentante o organo di due persone
diverse ("Doppelvertretung" rispettivamente
"Doppelorganschaft") non è di principio lecito (Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht - Allegemeiner Teil, Vol. I, 7. ed., n. 1439;
Fellmann, Berner Kommentar, N. 119 ad art. 398 CO), a meno che per la
particolare natura del contratto sia escluso un pericolo di danno al/ai
mandanti rispettivamente non siano posti a confronto interessi contrastanti oppure
il/i mandanti vi abbiano consentito anche solo per atti concludenti (DTF
89 II 326; Guhl/Merz/Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8.
ed., p. 148; Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, p. 122 e
segg.; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 1440; Fellmann, op.
cit., N. 120 e seg. ad art. 398 CO; IICCA 30 novembre 1994 in re V./Z.).
2.2 In
realtà nella fattispecie non si è verificato alcun caso di "doppia
rappresentanza". Il contratto di messa in pegno è in effetti un negozio
giuridico innominato di carattere bilaterale (Foëx, Le contrat de gage
mobilier, N. 348), che coinvolge da una parte il proprietario del pegno e
dall'altra il creditore, non per contro il debitore principale (Foëx,
op. cit., N. 64, 356, 393; Steinauer, Les droits réels, Vol. III, n.
3094).
Nel caso
concreto il fatto che __________ abbia dunque sottoscritto il contratto di
messa in pegno nella sua duplice veste di amministratore di __________ AG (cfr.
doc. _ e di __________ è dunque a questo proposito irrilevante.
- L'attrice
allo stesso modo ritiene che la petizione andrebbe comunque accolta, in quanto
essa e l'altra garante __________ Corp. avrebbero a suo tempo limitato la messa
a pegno dei loro beni ad un importo di fr. 7'681'000.-, somma ampiamente coperta
dall'addebito operato dalla convenuta sul conto di __________.
3.1 Dottrina
e giurisprudenza concordano nel ritenere valida la messa in pegno unicamente se
sono rispettati i limiti posti dagli art. 2 e 27 cpv. 2 CC rispettivamente
dagli art. 19 e 20 CO (Foëx, op. cit., N. 655; Steinauer, op.
cit., n. 3083).
Il
Tribunale federale ha in particolare ritenuto contraria all'art. 27 cpv. 2 CC
una clausola che prevedeva la garanzia di tutte le pretese, sia attuali che
future, che il creditore aveva nei confronti del debitore (Foëx, op.
cit., ibidem; Steinauer, op. cit., ibidem; DTF 51 II 273),
precisando però che era valida la clausola in base alla quale il pegno manuale
garantiva gli eventuali crediti attuali e futuri cui le parti potevano e
dovevano ragionevolmente pensare al momento della conclusione del contratto di
messa in pegno (Foëx, op. cit., N. 656; Steinauer, op. cit., n.
3083a; DTF citata). Nel caso particolare di messa in pegno a favore di
terzi la situazione era poi ancora più delicata, in quanto il proprietario che
forniva le garanzie per tutte le pretese attuali e future derivanti dal
rapporto tra il debitore ed il creditore si esponeva a un rinnovo continuo e
incontrollabile delle pretese da lui garantite: per essere compatibile con
l'art. 27 cpv. 2 CC, un tale accordo doveva quanto meno essere limitato nel
tempo (Foëx, op. cit., N. 657).
Nel caso
di specie l'attrice aveva messo in pegno tutti gli importi da lei depositati
sul conto __________ a garanzia dei crediti, sia attuali che futuri, che la
convenuta aveva rispettivamente avrebbe avuto nei confronti di __________ AG
(doc. _. È chiaro che, allorché aveva sottoscritto il contratto di messa in
pegno, nel 1989, essa poteva tutt'al più sapere che il credito da garantire era
di circa 5.5 milioni di franchi, ma essa non aveva certo motivo di ritenere (e
con ciò di temere) che la sua garanzia potesse eventualmente estendersi fino al
doppio di quell'importo e anche oltre, il che rende alquanto dubbia la validità
di un suo impegno oltre la somma inizialmente prevista. D'altro canto la
mancata limitazione nel tempo del suo impegno pone a sua volta non pochi dubbi
sulla validità di quell'accordo.
3.2 Ad
ogni buon conto, sia nell'una sia nell'altra ipotesi, la questione è superata
dal fatto che in epoca successiva l'attrice ha comunicato alla banca, su sua
richiesta (teste __________), di essere d'accordo a che i suoi beni
garantissero gli aumenti della linea di credito concessi a più riprese, fino ad
un importo di fr. 7'681'000.- (replica p. 17; doc. _, ad __________ AG.
3.3 Da
quanto precede non si può tuttavia concludere -come invece pretende l'attrice-
che la petizione debba essere accolta in quanto la banca attualmente sarebbe
già stata soddisfatta fino all'importo massimo garantito di fr. 7'681'000.-,
avendo attinto nel settembre 1993 agli averi dell'altra garante __________
Corp. per oltre 8 milioni di franchi. D'altro canto, però, nemmeno può essere
seguita la convenuta laddove afferma che, se lo avesse voluto, nel settembre
1993 essa avrebbe tranquillamente potuto attingere completamente ai beni della
convenuta -e non solo per i fr. 4'700'000.- addebitati- senza che nulla potesse
esserle rimproverato, e ciò per il semplice fatto che la stessa è vincolata
alla scelta operata a suo tempo.
Ora, pur
essendo vero che l'attrice si era impegnata unicamente fino a quell'importo, è
però altrettanto vero che anche __________ Corp. si era a sua volta impegnata
fino a quell'importo (doc. _ e ciò indipendentemente dall'impegno dell'altra
garante: ne discende che in base agli accordi contrattuali la convenuta,
confrontata con un debito di __________ AG di fr. 11'530'820.- e PTAS
163'115'000, avrebbe potuto tranquillamente pretendere da ciascuna delle
garanti l'importo di fr. 7'681'000.-, per cui nulla può in definitiva esserle
rimproverato per aver limitato la sua richiesta nei confronti dell'attrice a
fr. 4'700'000.-.
-
Irricevibile,
siccome sollevata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC; Rep.
1980 p. 268, 1982 p. 120, 1989 p. 110; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 e 6 ad
art. 78; IICCA 6 settembre 1999 in re M./A. AG), è la tesi dell'attrice
secondo cui la messa a pegno non si sarebbe perfezionata, non essendo a suo
dire vero che la stessa sarebbe stata inizialmente utilizzata per garantire le
2 garanzie fornite all'__________: negli allegati preliminari (in particolare
petizione p. 22 e 23) essa non aveva in effetti sollevato dubbi sul
perfezionamento della messa in pegno.
-
L'attrice rimprovera inoltre alla convenuta una grave leggerezza
per aver accettato tra il 1989 ed il 1991 le garanzie che __________ le aveva
offerto a nome di __________, rilevando in sostanza che nelle particolari
circostanze la convenuta avrebbe potuto e dovuto riconoscere che il fiduciario
stava agendo illecitamente: la messa in pegno dei suoi beni sarebbe perciò
nulla, annullabile o inefficace.
La
dottrina ritiene che se un fiduciario dispone in modo illecito dei beni che gli
sono affidati, il terzo in buona fede rimane nondimeno protetto dal punto di
vista reale (Zobl, Berner Kommentar, N. 1427 ad Systematischer Teil vor
art. 884 CC); lo stesso vale anche nel caso in cui il terzo sia in malafede,
ovvero se è consapevole dell'agire illecito del fiduciario (Zobl, op.
cit., ibidem), fermo restando in casi particolari un suo obbligo di risarcire
ex art. 41 e segg. CO il danno causato al fiduciante (Zobl, op. cit., N.
1430 con rif. ad Systematischer Teil vor art. 884 CC): nel caso in cui il terzo
in questione sia poi una banca, essa non può rendersi complice per una sua
passività colpevole dell'illecito agire del fiduciario, a lei noto, né dunque
appare possibile che in un caso del genere essa possa nascondersi dietro il
segreto bancario (sulla tematica, cfr. Aubert/Béguin/
Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud, Le secret bancaire suisse,
3. ed., p. 365 e segg. e p. 380).
Non vi è
ragione per non applicare per analogia questi principi nel caso -che qui ci
occupa- in cui il fiduciario agisce in virtù di un mandato a titolo fiduciario
(petizione p. 2) ed anzi viene addirittura nominato organo formale con diritto
di firma individuale (pure depositato in banca) del fiduciante e in quella
veste agisce illecitamente (cfr. pure, sulla specifica tematica della
responsabilità della banca nei confronti del cliente che fa capo ad un gestore
esterno: de Beer, Die Verantwortlichkeit der Bank gegenüber einem Kunden
für Handlungen eines von diesem eingesetzten Vermögensverwalter - eine Replik,
in RSDA 1998 p. 125 e segg.).
5.1 In
concreto si tratta quindi di esaminare se nelle particolari circostanze la
convenuta potesse rispettivamente dovesse sapere o comunque ipotizzare che
__________ stava agendo all'insaputa degli aventi diritto economici
dell'attrice, e dunque non fosse più in buona fede, allorché nel giugno 1989
egli aveva messo in pegno gli averi depositati sul conto __________ a garanzia
degli importi che __________ AG aveva presso la __________ rispettivamente nel
1990 e 1991 allorché sottoscrisse gli aumenti della linea di credito.
A
giudizio di questa Camera, le circostanze esposte qui di seguito imponevano
senz'altro alla banca un'accresciuta attenzione e circospezione nel gestire
l'intera operazione bancaria.
5.1.1 L'esame
degli atti ha innanzitutto permesso di evidenziare che tra il 1989 e l'ottobre
1991 lo stato di alcune delle società coinvolte nelle operazioni immobiliari
spagnole, nelle quali __________ era direttamente o indirettamente interessato,
iniziava a destare qualche preoccupazione. Parimenti la situazione economica
personale di __________ e della sua fiduciaria si stava deteriorando.
a) In quel periodo era ormai chiaro (doc. _ che l'operazione
"__________" non aveva prodotto i frutti sperati: nonostante le
perdite che si stavano producendo, dell'ordine di 2.8-3 milioni di franchi (cfr.
doc. _, formalmente concernessero unicamente società amministrate da __________
a titolo fiduciario (ad es. __________ SA, __________. Ltd.) e non quest'ultimo
personalmente, era comunque evidente rispettivamente lo doveva essere alla
convenuta che la posizione dello stesso _________, che era il promotore
dell'operazione e nel contempo l'avente diritto economico di alcune di quelle
società (cfr. doc.), ne usciva gravemente danneggiata.
b) Sempre in quel periodo nemmeno la situazione di __________ AG,
società che gestiva l'operazione "__________", era tranquilla: i suoi
bilanci 1989 (doc. _) e 1990 (doc. ) evidenziavano in effetti una pericolosa
esposizione verso banche di circa 5.7 rispettivamente 8.8 milioni di franchi, e
i problemi edificatori riscontrati nonché la crisi nel settore immobiliare
spagnolo (cfr. doc. ), che già aveva parzialmente compromesso l'esito
dell'operazione "________", non prometteva nulla di buono per il
futuro.
c) Anche la situazione della __________ SA, società fiduciaria di
cui __________ era fondatore e amministratore unico (doc. _), iniziava in quel
periodo a destare qualche preoccupazione: nel febbraio 1990 essa dovette
addirittura far capo ad una linea di credito in conto corrente di fr. 700'000.-
(doc. _), che in seguito, nonostante le innumerevoli proroghe concesse dalla
convenuta (doc. _), non fu più in grado di rimborsare. Emblematicamente con
scritto 12 marzo 1991 (doc. _), riconoscendo le difficoltà di quest'ultima, la
convenuta rimproverava a questa società di non aver avuto sufficientemente
sotto controllo le operazioni che si intendevano finanziare con quegli importi.
d) È
per contro indubbio che in quel periodo ed almeno fino al giugno 1993 il
fiduciario __________ godeva tutto sommato ancora di una buona reputazione
professionale (testi __________, __________, __________, __________): egli era
conosciuto e stimato sulla piazza __________ da oltre un ventennio, era membro
di importanti consigli di amministrazione, nonché impegnato in ambito politico
e sportivo a livello comunale, oltre ad essere ufficiale dell'esercito; egli
disponeva inoltre di un importante patrimonio personale, stimabile in oltre 3
milioni di franchi (cfr. doc. ). Nondimeno, i problemi avuti dalle due
menzionate operazioni spagnole e dalla omonima fiduciaria di cui per altro egli
era personalmente garante (cfr. ad es. doc.), nonché i continui ritardi da
parte sua nel sistemare alcune posizioni debitorie di altre società a cui egli
era più o meno direttamente interessato personalmente (cfr. doc. _; ,
__________ SA, __________ SA, __________ AG) e proprie -ad es. la difficoltà
nel regolare nel giugno 1990 la sua posizione debitoria relativa al conto
"" (cfr. doc. _)- evidenziavano già a quel momento un progressivo
peggioramento della sua situazione finanziaria.
5.1.2 A
ragione, l'attrice sostiene inoltre che il momento in cui era avvenuta la messa
a pegno dei suoi beni sarebbe stato sospetto.
In
effetti, nel giugno 1989 __________ AG non aveva assolutamente necessità di
disporre di ulteriori garanzie da parte di terzi: la messa a pegno da parte
dell'attrice dei suoi averi per garantire l'emissione di 2 garanzie bancarie di
117'000'000 e 30'000'000 PTAS alla __________ (doc. _) -sempre che tale
operazione sia effettivamente avvenuta con la sua partecipazione (l'attrice non
risulta in effetti aver controfirmato, per accordo, i documenti inerenti quelle
garanzie)- era di fatto inutile, dato che __________ AG a quel momento poteva
avvalersi ancora di importanti disponibilità in conto (doc. _).
5.1.3 L'intera
operazione in essere, ovvero la concessione di un importante credito a una
terza società dietro prestazione di garanzie in bianco da parte dell'attrice,
oltretutto con l'entrata di un nuovo garante in un'operazione notoriamente in
difficoltà, il tutto poi in presenza di un fiduciario a sua volta confrontato
con vari problemi che firmava i relativi documenti nella sua duplice veste di
garante e debitore beneficiario della garanzia, non rientrava ovviamente nelle
operazioni "usuali".
La banca
d'altro canto, già per motivi cronologici, non poteva assimilare questa
operazione a quella che l'attrice avrebbe eseguito nel settembre 1989 (dopo
aver tuttavia adempiuto tutta una serie di formalità burocratiche, qui invece del
tutto disattese) concernente la messa in pegno di propri beni per garantire un
finanziamento ad un'altra società appartenente ai medesimi aventi diritto
economici (cfr. doc. _ p. 1 e 3; teste nr. 1). Anzi, proprio il fatto che
l'attrice in quell'occasione -lì però con l'accordo degli aventi diritto
economici (doc. _ p. 2)- in pochi mesi avesse impegnato una seconda volta la
sua relazione bancaria (cfr. doc. ), dopo averla in precedenza impegnata con
riferimento all'operazione "_________", era tale da dover
oggettivamente insospettire la banca convenuta: non è in effetti ammissibile
-non essendo ovviamente questo il comportamento tenuto da un istituto bancario
attento- che la seconda messa in pegno, anche in questo caso per un importo
illimitato (cfr. doc. _), sia stata tranquillamente accettata dalla convenuta
in quanto il tutto si riferiva in realtà ad un finanziamento di soli US$
700'000 (cfr. doc. _), così che l'operazione spagnola sarebbe comunque stata
ampiamente garantita dai rimanenti importi presenti sul conto dell'attrice e
dalle somme depositate sul conto di __________ Corp..
5.1.4 L'attrice ritiene inoltre che la convenuta avrebbe avuto un
ulteriore motivo per insospettirsi, in quanto le doveva essere chiaro che gli
aventi diritto economici di __________ AG e di __________ in realtà non erano
gli stessi; essa avrebbe anzi dovuto sapere che il fiduciario aveva posto in
garanzia i beni dell'attrice a favore di una società, l'__________ AG, che di
fatto apparteneva proprio a __________.
5.1.4.1 L'istruttoria
di causa ha permesso di accertare che a suo tempo __________ assicurò alla
convenuta che gli aventi diritto economici di __________ AG e della società
garante __________ Corp. erano gli stessi (cfr. i 2 fax 15.6.1988, in
corrispondenza con __________ e con garanti, edizione doc. da __________; teste
__________).
È ben
vero che la banca a quel momento non disponeva di mezzi appropriati per
verificare quanto le era stato assicurato: mentre l'identità degli aventi
diritto economici di __________ Corp. le era nota, essa non sapeva chi si
celasse dietro all'__________ AG (testi __________, __________, __________ e
__________) e ciò per il semplice fatto che i suoi aventi diritto economici
avevano fatto capo al formulario "B", con cui gli avvocati dichiarano
di conoscere, senza tuttavia nominarli, gli aventi diritto economici (doc. _);
a quel momento essa non poteva però escludere che dietro tale società vi
potesse essere lo stesso __________, ciò che è risultato per la prima volta nel
1994 (doc. _). Essa tuttavia non si è preoccupata più di tanto di questa
situazione, né si è curata di chiedere maggiori informazioni al fiduciario
prima di accreditare le somme richieste.
5.1.4.2 In ogni caso già il fatto che gli aventi diritto economici di __________
Corp. non fossero gli stessi di quelli di __________ -risultanti pure dal
formulario "A" (cfr. doc. _)- avrebbe pure dovuto insospettire la
banca convenuta.
5.1.5 L'attrice ritiene poi che già nel marzo 1991 (doc. ) la
controparte avrebbe avuto il sentore di un comportamento sospetto da parte di
__________.
I testi
hanno dichiarato che la richiesta di determinate informazioni nel marzo 1991
(doc. _) in merito alle operazioni eseguite in Spagna ed alle modalità di
rimborso del credito con un piano di rientro -cui per altro __________ rispose
in modo assai vago, oltretutto con ritardo (cfr. doc. _)- non era in realtà
dovuta all'esistenza di sospetti circa un suo eventuale comportamento illecito,
bensì ad esigenze interne alla banca, segnatamente quella di completare il
dossier (interrogatorio __________ e __________ avanti al PP). Fosse anche
vero, ciò non toglie che la richiesta di informazioni solo a quel momento è
emblematica e dimostra senz'ombra dubbio come al momento della concessione del credito
la convenuta abbia agito con grande sufficienza, omettendo di chiarire e
verificare gli aspetti più elementari per la messa a disposizione del credito.
5.1.6 L'istruttoria ha infine provato che ancora nel corso 1991 vi era
stato un episodio che aveva seriamente messo in dubbio la correttezza
professionale della __________ SA e indirettamente quindi quella di __________:
il cliente della __________ in effetti constatò, riferendolo puntualmente alla
convenuta, che sui suoi conti, gestiti dalla fiduciaria, erano state effettuate
delle operazioni speculative a sua insaputa (doc. _). Il caso, anche se in
seguito si risolse con la rifusione al cliente da parte di __________ di un
importo di fr. 350'000.-, era comunque tale da imporre una maggiore attenzione
da parte della banca nei rapporti con questo professionista.
5.2 È ben vero che nel settore bancario la banca non è di regola
tenuta ad assumere informazioni nei confronti del cliente e sulle operazioni da
lui effettuate, un tale comportamento essendo contrario al celere svolgimento
degli affari bancari ed al rapporto di fiducia con il cliente stesso. Tale
principio vale tuttavia unicamente nel caso in cui le particolari circostanze
non impongano un comportamento diverso da parte dell'istituto di credito (Guggenheim,
Die Verträge der schweizerischen Bankpraxis, p. 124; mentre de Beer, op.
cit., p. 130 e segg., riferendosi a parte della dottrina, ritiene addirittura
che la banca sia tenuta a prestare attenzione e a sorvegliare le attività del
cliente -seppur limitatamente alle operazioni che potrebbero manifestamente
danneggiarlo- anche se quest'ultimo fa capo ad un gerente esterno
professionista).
Nel caso
di specie, la situazione personale delle società e delle persone fisiche
intervenute, le particolari circostanze che hanno portato alla messa in pegno
dei beni dell'attrice a favore della __________ AG, le modalità con cui
l'affare è andato in porto, il tutto come meglio precisato ai considerandi che
precedono, erano sicuramente tali da potenzialmente danneggiare il cliente, il
che certo imponeva una particolare attenzione da parte della banca prima di
accettare l'operazione.
La
convenuta non ha per contro ritenuto di effettuare queste verifiche nei
confronti delle persone fisiche e giuridiche interessate (omettendo tra l'altro
di verificare chi fossero le persone fisiche indicate nei vari formulari A e B
(cfr. teste __________) e dunque i finanziatori (interrogatorio __________
avanti al PP)), né si è minimamente interessata a cosa servissero rispettivamente
come venissero impiegati i crediti messi a disposizione (interrogatorio
__________ avanti al PP) segnatamente allestendo un dossier sulle operazioni
immobiliari in questione e visitando i cantieri spagnoli (interrogatorio
__________ e __________ avanti al PP), ed ha per contro elargito importanti
somme di denaro, oltretutto spesso in tempi brevissimi, accontentandosi
acriticamente del fatto che i suoi crediti fossero debitamente garantiti
(interrogatorio __________ avanti al PP). Essa, avendo omesso di mettere in
atto quanto avrebbe potuto e dovuto fare a salvaguardia dei suoi clienti, non
può dunque pretendere in concreto di aver agito in buona fede.
5.3 A ragione, l'attrice evidenzia pure che la convenuta avrebbe
violato il contratto di deposito, omettendo di indicare negli estratti
patrimoniali, diversamente da quello che accadeva per altri clienti (doc. _),
che la sua relazione bancaria era stata messa a pegno a favore di terzi, ciò
che avrebbe impedito ai suoi aventi diritto economici di accorgersi per tempo
della situazione.
Dalle
testimonianze assunte è in effetti risultato che dagli estratti rilasciati
all'attrice, diversamente da quelli di altri clienti (doc. _), non si poteva
evincere che il suo conto era stato posto in pegno a favore di terzi, a meno di
consultare il dossier del cliente (interrogatorio __________ avanti al PP);
l'assunto del teste __________ secondo cui il doc. _ altro non sarebbe che un
documento interno alla banca è stato smentito dai testi __________ e __________
(interrogatorio avanti al PP), mentre quello del teste __________
(interrogatorio avanti al PP) secondo cui non sarebbe provato che il doc. _ si
riferisse alla __________ è stato a sua volta smentito dal teste __________
(interrogatorio avanti al PP). La violazione contrattuale da parte della
convenuta è dunque palese.
- Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, essa non può in
concreto sottrarsi alla sua responsabilità facendo riferimento alla clausola
contenuta nelle condizioni generali (cfr. art. 3 CG, doc. 18), in base alla
quale la sua responsabilità sarebbe limitata all'esistenza di una colpa grave.
Nelle
particolari circostanze le mancanze della banca accertate ai considerandi
precedenti devono in effetti essere considerate gravi, non potendosi ammettere
da un istituto di credito che abbia ad omettere le verifiche che dottrina e
giurisprudenza impongono in casi del genere, finalizzate per l'appunto ad
evitare comportamenti potenzialmente illeciti a danno della banca stessa e dei
clienti.
- Le
omissioni e le violazioni contrattuali della convenuta di cui si è appena detto
non sono comunque state le uniche cause che hanno portato all'insorgere del
danno; oltre a queste, va in effetti annoverata la responsabilità di
__________.
Egli ha
clamorosamente abusato della sua posizione di organo e dei suoi poteri di firma
-circostanza che egli ha pacificamente ammesso nel giugno 1993, con riferimento
al cliente __________ Corp.- commettendo gravi illeciti penali, che vanno
dall'amministrazione infedele all'appropriazione indebita, il tutto
approfittando della sua reputazione, dei rapporti privilegiati e della fiducia
che negli anni aveva guadagnato presso la convenuta e soprattutto dei poteri
che gli erano stati attribuiti incautamente -come si è appurato con il senno di
poi- dalle varie società da lui amministrate.
7.1 In
base all’art. 50 cpv. 1 CO se un danno è cagionato da più presone insieme,
tutte sono tenute in solido verso il danneggiato. Nella sentenza DTF 115
II 45 il Tribunale federale ha interpretato tale norma -che per altro si
applica anche nel caso di responsabilità contrattuale, in virtù del rimando di
cui all’art. 99 cpv. 3 CO- nel senso che un danno è considerato provocato da
più persone insieme, se ogni danneggiante sapeva o comunque doveva sapere
dell’illecito o della violazione contrattuale commessa dall’altro; se, per
contro, mancando tale presupposto, più persone hanno commesso degli atti
illeciti o delle violazioni contrattuali che hanno dato origine ad un unico danno,
ci si troverà confrontati con un caso di solidarietà imperfetta ex art. 51 cpv.
1 CO (DTF 112 II 143, 104 II 229; IICCA 29 marzo 1996 in re O./L.
e llcc.).
7.2 Nel
caso di specie è indiscutibile che il danno si è prodotto in conseguenza del
comportamento tenuto dalla convenuta e da __________. Che la banca convenuta
fosse (rispettivamente dovesse essere) consapevole o meno delle irregolarità
commesse da quest'ultimo è in definitiva irrilevante: in entrambi i casi,
infatti, la conseguenza è che essi sono solidalmente tenuti a rifondere la
totalità del danno insorto.
Ora,
nella fattispecie essendo stata convenuta unicamente la banca, se ne deve gioco
forza concludere che di principio essa -fatto salvo un suo diritto al regresso
verso l'altro responsabile - dovrà risarcire alla controparte l'intero danno,
indipendentemente dalla gravità della colpa attribuibile a __________.
- Il
risarcimento dovuto dalla convenuta -che in base a quanto appena esposto si
estende all'intero danno- deve tuttavia essere ridotto, se il danneggiato ha
consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è
responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a
peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato (art. 44 cpv. 1 CO).
8.1 Nel
caso concreto, è evidente che all'attrice ed in particolare ai suoi aventi
diritto economici possa essere imputata una certa colpa: essa ha infatti creato
una struttura societaria, nominando __________ quale amministratore con diritto
di firma individuale, che impediva alla banca ogni contatto con i suoi aventi
diritto economici (Aubert/ Béguin/Bernasconi/Graziano-von Burg/
Schwob/Treuillaud, op. cit., p. 350 e seg.); essa, tramite l'altro
amministratore, nominato nella persona del dr. __________ (cfr. doc. _), non ha
mai intrapreso nulla per controllare l'attività di __________; i conti bancari
sono stati a loro volta sottratti dal controllo dei revisori (cfr. i rapporti
dei revisori 1988-1993, edizione doc. da __________).
Da parte
loro gli aventi diritto economici hanno candidamente ammesso di non aver preso
particolarmente visione di rapporti di esercizio o di rapporti di revisione
della società (teste nr. 1) e di essersi occupati solo raramente del conto
aperto presso la banca (cfr. doc. _ p. 1; "2 o 3 volte all'anno"
teste __________, "5 - 6 volte all'anno" teste nr. 1) e comunque si
sono sempre accontentati di prendere atto dei documenti e dei resoconti che il
fiduciario metteva loro a disposizione (teste nr. 1), senza mai ritenere di
doversi recare in banca per un'eventuale verifica (doc. _ p. 3).
8.2 Nella
commisurazione delle reciproche colpe, questa Camera ritiene che le colpe della
convenuta e quelle dell'attrice siano tutto sommato equivalenti, per cui in via
equitativa fissa nel 50% del danno l'importo che la banca convenuta è tenuta a
rifondere alla controparte..
Ne
discende che all'attrice devono essere restituiti fr. 2'350'000.- (= 1/2 di fr.
4'700'000.-), oltre agli interessi al 5% dalla data dell'addebito.
- L'attrice
pretende infine la rifusione di ulteriori fr. 125'557.-, somma spesa dai suoi
consulenti legali per poter inquadrare la situazione, segnatamente per reperire
la documentazione indebitamente trattenuta dalla convenuta.
9.1 È
pacifico che le spese connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura
del processo e non comprese nelle ripetibili costituiscono un elemento di
danno, che può fare oggetto di un’azione di risarcimento. Occorre tuttavia che
sia provata la necessità di tale intervento sia in relazione alla situazione
personale che in relazione alla natura del patrocinio che, a sua volta, deve
essere necessario, utile ed appropriato (Brehm, Berner Kommentar, N. 28
ad art. 46 CO; DTF 97 II 259; Rep. 1989 p. 492; IICCA 25
aprile 1994 in re G./C. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 7 aprile 1997
in re C./B. e lc., 7 maggio 1997 in re C./P., 10 novembre 1997 in re T./G. SA,
23 dicembre 1997 in re B./G. SA, 6 settembre 1999 in re M./A. AG, 29 ottobre
1999 in re M./B.).
9.2 Nel caso di specie è sicuramente vero che la convenuta ha tenuto
un comportamento ostruzionistico nei confronti della controparte, rifiutando di
metterle a disposizione (doc. _), tranne in un'occasione (doc. _), buona parte
della documentazione bancaria da essa richiesta.
È
altrettanto vero che l'intervento da parte dei legali si è rivelato necessario,
utile ed appropriato.
9.3 Con
riferimento ai singoli importi richiesti, valgono tuttavia le seguenti
considerazioni.
a) La
fattura di fr. 105'239.05 emessa dallo studio legale __________ (doc. _)
concerne, come risulta chiaramente dalla stessa menzione sul doc. _,
l'assistenza legale nell'ambito dell'esame della documentazione del fallimento
__________ SA e non specificatamente la vertenza che oppone l'attrice alla
convenuta.
Ciò premesso,
non è tuttavia assolutamente dato a sapere quali siano state le prestazioni
svolte che hanno dato luogo ad onorari per fr. 76'390.-, somma che pertanto non
può esserle riconosciuta, non essendo provato né l'intervento dei legali in
quella misura, né in che misura lo stesso fosse effettivamente in relazione con
la pratica contro la convenuta.
Analoghe
considerazioni si impongono per gli esborsi, quantificati in fr. 24'982.25:
essi si riferiscono alle 2 fatture allestite da uno studio legale del Liechtenstein
(fr. 815.40 e fr. 24'166.85), che si era a suo tempo occupato del fallimento di
__________ AG e dunque non concernono direttamente la presente vertenza.
Quanto
alle altre spese, in fr. 3'866.80, esse a loro volta non sono state comprovate,
né comunque risultano essere in relazione con la vertenza qui in esame.
b) Va per contro ammessa la rifusione delle fatture emesse dall'avv.
__________: quella di fr. 7'600.- per le prestazioni svolte dal 25 gennaio al
30 maggio 1994 (doc. _) perché verosimilmente riguardano la fase di studio ed
esame che ha condotto al primo intervento nei confronti della banca come al
doc. _; l'altra emessa per il periodo successivo, dal
maggio al dicembre 1994,
per complessivi fr. 12'718.- (doc._), i suoi interventi in quel periodo
essendo debitamente comprovati (doc. _) e giustificando pienamente l'importo
fatturato, che pure comprende un esborso di fr. 408.- per l'inoltro del PE di
cui al doc. _.
La rifusione di questa
posta di danno comprende gli interi importi fatturati poiché è indipendente
dalle reciproche soccombenze processuali delle parti (Brehm, Berner
Kommentar, N. 89a ad art. 41 CO).
-
In
definitiva il credito a favore dell'attrice ammonta dunque a fr. 2'370'318.-
(fr. 2'350'000.- + fr. 20'318.-) oltre agli interessi al 5% dal 22 settembre
1993 su fr. 2'350'000.- e dalla data della petizione su fr. 20'318.-.
-
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
- La petizione 8 maggio 1996 di __________ è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza __________, è condannata a pagare a __________, la
somma di fr. 2'370'318.- oltre interessi
al 5% dal 22 settembre 1993 su fr. 2'350'000.- e dall'8 maggio 1996 su fr.
20'318.-.
- Le spese della procedura giudiziaria consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 70’000.-
b) spese fr.
200.-
c)
testimoni fr. 600.-
Totale fr.
70'800.-
da
anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste a
carico della convenuta, compensate le ripetibili.
- Intimazione a: - avv. __________
Per la Seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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