Recognition of foreign divorce decree in Ticino

10.2000.1Altro tribunale7 feb 2000Granted

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Sintesi Omnilex

The Ticino Civil Chamber decided on an application for delibation of a German divorce judgment. It held that the conditions of Art. 510 CPC were met: the judgment was final, rendered by a competent court, and the parties had been duly cited. However, only the dispositive parts concerning the transfer of real property and the related mortgage assumption were susceptible to enforcement in Ticino. The application was therefore granted in that limited respect. The applicant was ordered to bear the CHF 250 costs, and no party compensation was awarded.

Massima Omnilex

Art. 510 CPC; recognition and declaration of enforceability of a foreign civil judgment in Ticino; only those dispositive provisions that are enforceable within the canton may be delimited for exequatur. The cumulative requirements of finality, competence of the foreign court, and regular citation or representation of the parties must be satisfied. A divorce decree itself, being entered ex officio in the civil-status registers, is not the object of delibation, nor are patrimonial arrangements lacking a sufficient territorial connection. Costs follow the special allocation where the applicant has undertaken them and the opposing party has not unsuccessfully resisted the request (consid. 1-2).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2000.1

Data decisione, Autorità: 07.02.2000, ICCA

Incarto n. 10.2000.00001

Lugano 7 febbraio 2000/ld

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 5 gennaio 2000 presentata da


(rappresentata dall'avv. __________)

riguardante la sentenza emanata il 13 dicembre 1999 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgerichts-Präsident __________) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 13 dicembre 1999 il presidente del Tribunale distrettuale di __________ ha pronunciato il divorzio fra __________ e __________, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie in cui i coniugi convenivano di assegnare la particella n. __________ RFD di __________ in proprietà esclusiva alla moglie, con assunzione da parte di quest'ultima del relativo carico ipotecario (clausola n. 8b);

che l'8 novembre 1999 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino;

che l'udienza del 7 febbraio 2000 indetta da questa Camera per la discussione è andata deserta, di modo che occorre procedere – com'era stato indicato nella citazione – sulla base degli atti;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che i dispositivi n. 3 e 5 con cui il Tribunale distrettuale di __________ ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in merito al citato trapasso immobiliare (punto 8b della convenzione) sono i soli suscettibili di esecuzione nel Ticino;

che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come risulta dalla dicitura in calce al dispositivo n. 6 dell'esemplare prodotto ai fini della delibazione;

che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, verificata d'ufficio dal tribunale stesso (art. 144 CC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l'attrice risultando per altro domiciliata – quanto meno al momento del divorzio – nel Comune di __________;

che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (la quale ha dichiarato di assumere i costi relativi: punto 8b della convenzione), tanto più che il convenuto non si è opposto alla delibazione e non può quindi considerarsi soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 3 e 5 della sentenza emanata fra le parti il 13 dicembre 1999 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgerichts-Präsident __________) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– avv. __________;

– __________.

Per la Prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

recognitionenforcementforeign judgmentdivorceproperty transfermortgagecostsfinalitycompetencecitation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the foreign divorce judgment should be recognized and declared enforceable in Ticino.

Decisione estratta

Yes, but only as to dispositive provisions 3 and 5 concerning the real property transfer and related mortgage assumption.

Motivazione estratta

The court found the cumulative conditions of Art. 510 CPC satisfied: the judgment was final, issued by a competent authority, and the parties were duly cited or represented. Only the dispositive parts capable of execution in Ticino could be recognized; the divorce decree itself and other patrimonial arrangements without a Ticino connection were not relevant for enforcement.

Questione giuridica chiave

How procedural costs and party compensation should be allocated.

Decisione estratta

The applicant bears the court costs and no party compensation is awarded.

Motivazione estratta

The applicant had undertaken the costs in the settlement, and the respondent did not oppose the request, so he could not be treated as unsuccessful under Art. 148(1) CPC.

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