AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2000.29
Data decisione, Autorità: 16.07.2001, IICCA
Incarto n. 10.2000.00029
Lugano 16 luglio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione
26 settembre 2000, da
rappr. dall' avv. __________
contro
rappr. dall' avv. __________
che ha denunciato la lite a
rappr. dall' avv. __________ che vi è intervenuto e, a sua volta, l'ha denunciata a
rappr. dall' avv. __________ che pure vi è intervenuto
con la quale l'attore chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 4'826'859 oltre interessi dal 15.5.2000 (violazione del mandato).
Ed ora sull'eccezione di incompetenza del tribunale adito per l'esistenza di una convenzione d'arbitrato, sollevata dalla convenuta con l'allegato di risposta 23 novembre 2000.
Sentite le parti all'udienza preliminare del 22 giugno 2001 limitata alla discussione dell'eccezione di incompetenza.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
Un cliente della Fiduciaria __________ (secondo l'attore lo stesso __________, per la convenuta invece __________ del gruppo delle aziende fallite di cui si è detto, cfr. doc. _) era il beneficiario economico di una società delle Isole Vergini Britanniche __________, gestita dalla stessa fiduciaria. Questa società era a sua volta titolare di un credito verso una società spagnola, garantito da 10 "promissory notes" di 106 milioni di pesetas spagnole ciascuna.
Per garantire gli impegni finanziari di __________ nei confronti di __________, il giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo di cui al doc. _, il cliente della Fiduciaria __________ ha dato mandato alla stessa di non disporre delle attività di proprietà della __________ in suo possesso senza il consenso scritto di __________ e di evadere le richieste di __________, nel caso di inadempimento degli obblighi di __________ assunti verso quest'ultimo, intese al versamento a suo favore degli importi delle rate del credito verso la società spagnola. Nel contratto di mandato si indicava che lo stesso era conferito nell'interesse di __________ e che era irrevocabile fino alla scadenza del 31 luglio 1999, data entro la quale __________ avrebbe dovuto comunicare alla Fiduciaria __________ l'inadempimento della controparte e quindi l'intenzione di escutere la garanzia rappresentata dal credito verso la società spagnola e dalle promissory notes che lo accompagnavano (cfr. contratto di mandato del 20 marzo 1998, doc. _).
Il 4 ottobre 1999 la Fiduciaria __________ comunicava al patrocinatore del signor __________ che il mandante le aveva revocato il mandato con effetto immediato (doc. _), confermando in seguito di aver dovuto riconsegnare ogni titolo di proprietà della __________ (doc. _).
La convenuta si oppone integralmente alla richiesta creditoria avversaria affermando, in particolare, di non aver mai assunto impegni nei confronti di __________ del quale non è mai stata mandataria e, perciò, contestando la sua legittimazione attiva a procedere. Contesta pure ogni sua responsabilità per qualsiasi titolo.
Al proposito l'attore osserva che la denuncia penale, con costituzione di parte civile, crea prevenzione di foro rendendo pertanto inefficace l'eccezione di incompetenza, per l'esistenza della clausola arbitrale, che non può essere sollevata in caso di procedimento civile adesivo a quello penale.
La clausola arbitrale contenuta al punto 8 del contratto di mandato del 20 marzo 1998 (doc. _) è sicuramente valida ed adempibile. Infatti prevede che "ogni divergenza che dovesse sorgere dall'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, o fosse comunque allo stesso ricollegabile, sarà risolta in via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato di Lugano, edito dalla Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del Canton Ticino" e ancora definisce la composizione del Tribunale arbitrale con tre arbitri, indica la sede dell'arbitrato a Lugano ed il diritto applicabile in quello svizzero. È completa e non lascia spazio a dubbi di sorta. È materialmente valida.
E lo è anche formalmente poiché, sia l'attore sia la convenuta oltre che al cliente mandante, l'hanno sottoscritta: infatti il contratto di mandato tra il cliente della fiduciaria e quest'ultima è siglato in ogni sua pagina e firmato per esteso nell'ultima, quella che contiene la clausola arbitrale, anche da __________.
Tale clausola, oltre ad essere valida formalmente e materialmente, è anche efficace tra le parti in causa e si applica al litigio sorto tra le stesse. Nell'esecuzione del contratto di mandato vi è l'impegno della convenuta di seguire le istruzioni di __________ e di attivarsi, per conto della società __________, per promuovere azioni e monetizzare le garanzie a sua disposizione sino alla totale estinzione del credito di __________. Sarà il merito della causa a stabilire la portata giuridica di tali pattuizioni ma la procedura voluta dalle parti per risolvere l'eventuale litigio è quella arbitrale. Anche l'interpretazione del contratto è sottoposta a giudizio arbitrale e, di conseguenza, il quesito a sapere se, da quel mandato, nascono anche pretese di __________ – e quindi la sua legittimazione attiva a procedere contro la Fiduciaria __________ – dev'essere devoluto al tribunale arbitrale. Fossero anche ipotizzabili altre situazioni, all'infuori di quelle contrattuali, che potrebbero essere, eventualmente, addebitate alla convenuta per l'agire di suoi organi o impiegati, la clausola arbitrale, ad un sommario esame, appare ugualmente applicabile poiché si riferisce anche a divergenze comunque ricollegabili al contratto di mandato stesso.
Ne segue che un esame, anche più che sommario, della clausola arbitrale la indica come valida ed operante per risolvere il contenzioso tra le parti.
L'azione adesiva si realizza solo quando il denunciante un reato si costituisce parte civile e chiede espressamente al giudice penale il risarcimento del danno preteso subito dagli autori e complici del reato, con effetto di litispendenza nel senso che l'azione meramente civile non è allora più proponibile (Rep. 1995 n. 52). Inoltre il procedimento penale è diretto contro persone fisiche e quindi non si vede come sia possibile avviare, nei confronti della società convenuta, un'azione adesiva.
La tassa e le spese di giudizio rimangono a carico dell'attore il quale dovrà inoltre rifondere alla società convenuta un importo per ripetibili riferito però unicamente all'attività processuale svolta per la discussione dell'eccezione. La convenuta ha affrontato il merito della causa quando ciò non sarebbe stato necessario poiché, per giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 98 m. 8), le eccezioni processuali possono essere invocate con domanda processuale separata e preliminare alla risposta di causa. I denunciati in lite intervenuti non hanno invece diritto a ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 148 m. 29 e 30).
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
La petizione 26 settembre 2000 di __________ è respinta, in ordine, per incompetenza ratione materiae della giurisdizione civile ordinaria.
La tassa di giustizia di Fr. 1'000.– e le spese di Fr. 100.– (totale Fr. 1'100.–), già anticipate dall'attore, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla Fiduciaria __________ l'importo di Fr. 2'000.– per ripetibili.
Intimazione a:
– avv. __________;
– avv. __________;
– avv. __________;
– avv. __________.
Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster