Recognition and enforceability of foreign divorce judgment

10.2000.3Altro tribunale15 feb 2000Granted

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Sintesi Omnilex

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal decided on an application for delibation of a German divorce judgment. It held that only the clause transferring real property could be recognized and declared enforceable in Ticino, since the divorce itself is handled ex officio in civil-status registers and the remaining patrimonial arrangements had no connection with Ticino. The foreign judgment was final, issued by a competent court, and the parties had been duly cited or had accepted the settlement. The application was therefore granted, but the applicant had to bear the costs and no compensation was awarded.

Massima Omnilex

Art. 510 CPC; recognition and declaration of enforceability of a foreign civil judgment in Ticino; only the part of the foreign judgment capable of execution in the canton is subject to delibation. The court verifies ex officio the cumulative requirements of finality, jurisdiction of the foreign authority, and regular citation/representation or default. Divorce decrees themselves are not delibated insofar as they are entered ex officio in the civil-status registers; patrimonial provisions unconnected with the canton fall outside the scope of enforcement. Costs may be charged to the applicant where the respondent does not oppose delibation and is not unsuccessful (consid. implied).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2000.3

Data decisione, Autorità: 15.02.2000, ICCA

Incarto n.: 10.2000.00003

Lugano 15 febbraio 2000/ld

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 24 gennaio 2000 presentata da


(patrocinato dall’avv. __________)

riguardante la sentenza emanata il 16 dicembre 1999 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Einzelrichter im ordentlichen Verfahren) nella causa di divorzio che ha opposto l’istante a

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 16 dicembre 1999 il presidente del Tribunale distrettuale di __________ ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie in cui la moglie accettava di assegnare le particelle n. __________ e __________ RFD __________ in proprietà esclusiva del marito, con assunzione da parte di quest’ultimo del relativo carico ipotecario (punto f);

che il 24 gennaio 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino;

che le parti hanno rinunciato a comparire davanti alla Camera per il contraddittorio, di modo che nulla osta all'emanazione della sentenza;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che il dispositivo n. 2 lett. f con cui il Tribunale distrettuale di __________ ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in merito al citato trapasso immobiliare è il solo suscettibile di esecuzione nel Ticino;

che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d’ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d’ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come risulta dall'attestazione in calce all’esemplare della sentenza prodotta ai fini della delibazione;

che nulla induce a dubitare circa la competenza dell’autorità adita, verificata d’ufficio dal Tribunale stesso (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l’attrice risultando per altro domiciliata – quanto meno al momento del divorzio – nel Comune di __________;

che le parti sono state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al Tribunale per l’approvazione;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell’istante (il quale ha dichiarato di assumersi i costi relativi: punto f della convenzione), tanto più che la convenuta ha aderito alla delibazione e non può quindi considerarsi soccombente nel senso dell’art. 148 cpv. 1 CPC;

che per gli stessi motivi non si giustifica attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. f della sentenza emanata tra le parti il 16 dicembre 1999 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– avv. __________;

– __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

recognition of foreign judgmentsdivorceenforceabilityproperty transfercivil statuscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the foreign divorce judgment, or at least dispositive no. 2(f), should be recognized and declared enforceable in Ticino under Art. 510 CPC.

Decisione estratta

Yes. The conditions for delibation were met, so only dispositive no. 2(f) was recognized and declared enforceable in Ticino.

Motivazione estratta

Only the property-transfer clause could be enforced in Ticino; the divorce itself was already entered ex officio in civil status registers, and the remaining patrimonial arrangements had no relevant connection with Ticino. The foreign judgment was final, issued by a competent authority, and the parties had been duly summoned or had appeared through the approved settlement.

Questione giuridica chiave

How should procedural costs and legal fees be allocated?

Decisione estratta

The applicant bears the court costs and no party compensation is awarded.

Motivazione estratta

The applicant undertook to bear the costs under the settlement, and the respondent did not oppose the delibation and therefore was not an unsuccessful party.

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