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Numero d'incarto:
10.2000.3
Data decisione, Autorità:
15.02.2000, ICCA
Incarto n.:
10.2000.00003
Lugano
15 febbraio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
24 gennaio 2000 presentata da
(patrocinato dall’avv. __________)
riguardante
la sentenza emanata il 16 dicembre 1999 dal presidente del Tribunale distrettuale
di __________ (Bezirksgericht __________, Einzelrichter im ordentlichen
Verfahren) nella causa di divorzio che ha opposto l’istante a
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolta
l’istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 16 dicembre 1999 il presidente del Tribunale distrettuale di
__________ ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________, omologando
la convenzione sulle conseguenze accessorie in cui la moglie accettava di assegnare
le particelle n. __________ e __________ RFD __________ in proprietà esclusiva
del marito, con assunzione da parte di quest’ultimo del relativo carico ipotecario
(punto f);
che il 24
gennaio 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone
Ticino;
che le
parti hanno rinunciato a comparire davanti alla Camera per il contraddittorio,
di modo che nulla osta all'emanazione della sentenza;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b)
e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in
contumacia (lett. c);
che il
dispositivo n. 2 lett. f con cui il Tribunale distrettuale di __________ ha
omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in merito al
citato trapasso immobiliare è il solo suscettibile di esecuzione nel Ticino;
che gli
altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio
(trascritta d’ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato
civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d’ordine patrimoniale senza rapporto
con il Cantone;
che la
sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della
sua emanazione, come risulta dall'attestazione in calce all’esemplare della
sentenza prodotta ai fini della delibazione;
che nulla
induce a dubitare circa la competenza dell’autorità adita, verificata d’ufficio
dal Tribunale stesso (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l’attrice
risultando per altro domiciliata – quanto meno al momento del divorzio – nel
Comune di __________;
che le
parti sono state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto
la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al
Tribunale per l’approvazione;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell’istante (il quale ha
dichiarato di assumersi i costi relativi: punto f della convenzione),
tanto più che la convenuta ha aderito alla delibazione e non può quindi
considerarsi soccombente nel senso dell’art. 148 cpv. 1 CPC;
che per
gli stessi motivi non si giustifica attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. f della sentenza emanata tra
le parti il 16 dicembre 1999 dal presidente del Tribunale distrettuale di
__________ (Bezirksgericht __________) è riconosciuto e dichiarato
esecutivo nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________;
–
__________.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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