Recognition and enforcement of an addendum divorce judgment

10.2000.4Altro tribunale14 apr 2000Granted

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Sintesi Omnilex

The Ticino Court of Appeal considered an application to recognize and declare enforceable a German-speaking Swiss divorce-court judgment of 29 November 1999 that corrected an omitted revocation of a property-disposal restriction. Relying on Art. 510 CPC, it held that the judgment was final, issued by a competent court, and rendered after proper citation of the parties. The respondent had expressly agreed to the revocation. The application was granted, but the applicant was ordered to bear the reduced procedural costs, and no party compensation was awarded.

Massima Omnilex

Art. 510 CPC; recognition and declaration of enforceability of civil judgments from federal Swiss courts; cumulative requirements of res judicata, jurisdiction and proper summons/representation. The enforcement court verifies ex officio whether the foreign/inter-cantonal judgment is final, emanates from a competent authority and was rendered with respect for the parties’ procedural rights. If these conditions are met, recognition follows. Where the opposing party does not contest the application and is therefore not unsuccessful, no party compensation is due; procedural costs may nevertheless be allocated to the applicant, taking into account the particular circumstances of the case and the applicable tariff (consid. in fine).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2000.4

Data decisione, Autorità: 14.04.2000, ICCA

Incarto n. 10.2000.00004

Lugano, 14 aprile 2000/ld

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione dell'8 novembre 1999 presentata da


(patrocinata dall'avv. __________)

riguardante la sentenza emanata il 29 novembre 1999 dal Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 21 dicembre 1999 (inc. __________) questa Camera ha riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino un dispositivo del 10 giugno 1998 con cui il Tribunale distrettuale di __________ ha pronunciato il divorzio fra __________ e __________ (entrambi del __________), omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie in cui l'attore dichiarava di cedere alla convenuta – in liquidazione del regime matrimoniale – la sua proprietà per piani n. __________, pari a 10/1000 della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, mentre la convenuta si impegnava ad assumere il relativo carico ipotecario e il contratto di locazione in vigore (clausola n. 4.1);

che sulla proprietà per piani gravava tuttavia una restrizione della facoltà di disporre ordinata dallo stesso tribunale come misura a protezione dell'unione coniugale, restrizione che questa Camera ha delibato il 20 ottobre 1997 (inc. __________) e che il giudice confederato ha omesso per svista di revocare nella sentenza di divorzio;

che pertanto, con sentenza del 29 novembre 1999 il Tribunale distrettuale di __________ ha integrato la sentenza di divorzio, pronunciando – con l'adesione di __________ – la revoca della restrizione ordinata a suo tempo;

che il 25 gennaio 2000 __________ ha chiesto la delibazione anche di tale sentenza nel Cantone Ticino;

che l'udienza del 17 febbraio 2000 indetta da questa Camera per il contraddittorio è andata deserta, di modo che occorre procedere – conformemente a quanto era stato indicato nella citazione – sulla base degli atti;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino – come questa Camera ha già avuto modo di ricordare il 21 dicembre 1999 – se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che in concreto la sentenza integrativa ha acquisito forza di giudicato il 14 dicembre 1999, la cancelleria del tribunale avendo attestato tale circostanza in calce al primo foglio dell'esemplare prodotto dall'istante ai fini della delibazione;

che sulla competenza dell'autorità adita non sussistono dubbi, come si è già rilevato nel giudizio precedente, l'attore risultando domiciliato – quanto meno al momento del divorzio – nel Comune di __________;

che le parti sono state regolarmente citate in giudizio, tant'è che il convenuto ha assentito esplicitamente alla revoca della nota restrizione;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura – ridotti per le particolarità del caso – vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi quindi considerare soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;

che l'istante potrà eventualmente rivalersi della spesa sull'ex marito, nella misura in cui risultasse che impegnandosi a onorare gli emolumenti legati al trapasso di proprietà nel registro fondiario (clausola n. 4.1 della convenzione sugli effetti accessori del divorzio, quartultimo capoverso) il marito intendesse assumere anche i costi legati al giudizio di delibazione;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza emanata fra le parti il 29 novembre 1999 dal Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– avv. __________;

– __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

recognition and enforcementdivorcefinalityjurisdictioncitationproperty restrictioncostsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the 29 November 1999 addendum divorce judgment should be recognized and declared enforceable in Ticino

Decisione estratta

Yes. The cumulative conditions of Art. 510 CPC were met: the judgment was final, issued by a competent court, and the parties were duly summoned or represented.

Motivazione estratta

The court relied on the certificate of finality dated 14 December 1999, found no doubt as to jurisdiction, and noted that the respondent had expressly agreed to the revocation of the restriction.

Questione giuridica chiave

Allocation of procedural costs and party compensation

Decisione estratta

The procedural costs were charged to the applicant and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

The respondent did not oppose recognition and therefore was not unsuccessful within the meaning of Art. 148(1) CPC; for the same reason, no ripetibili were justified.

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