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Numero d'incarto:
10.2000.4
Data decisione, Autorità:
14.04.2000, ICCA
Incarto n.
10.2000.00004
Lugano,
14 aprile
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione
dell'8 novembre 1999 presentata da
(patrocinata dall'avv. __________)
riguardante
la sentenza emanata il 29 novembre 1999 dal Tribunale distrettuale di
__________ (Bezirksgericht __________) nella causa di divorzio che ha
opposto l'istante a
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 21 dicembre 1999 (inc. __________) questa Camera ha riconosciuto
e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino un dispositivo del 10 giugno 1998 con
cui il Tribunale distrettuale di __________ ha pronunciato il divorzio fra
__________ e __________ (entrambi del __________), omologando la convenzione
sulle conseguenze accessorie in cui l'attore dichiarava di cedere alla convenuta
– in liquidazione del regime matrimoniale – la sua proprietà per piani n.
__________, pari a 10/1000 della particella n. __________
RFD di __________, sezione di __________, mentre la convenuta si impegnava ad assumere
il relativo carico ipotecario e il contratto di locazione in vigore (clausola
n. 4.1);
che sulla
proprietà per piani gravava tuttavia una restrizione della facoltà di disporre
ordinata dallo stesso tribunale come misura a protezione dell'unione coniugale,
restrizione che questa Camera ha delibato il 20 ottobre 1997 (inc. __________)
e che il giudice confederato ha omesso per svista di revocare nella sentenza di
divorzio;
che
pertanto, con sentenza del 29 novembre 1999 il Tribunale distrettuale di
__________ ha integrato la sentenza di divorzio, pronunciando – con l'adesione
di __________ – la revoca della restrizione ordinata a suo tempo;
che il 25
gennaio 2000 __________ ha chiesto la delibazione anche di tale sentenza nel
Cantone Ticino;
che
l'udienza del 17 febbraio 2000 indetta da questa Camera per il contraddittorio
è andata deserta, di modo che occorre procedere – conformemente a quanto era stato
indicato nella citazione – sulla base degli atti;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino – come questa
Camera ha già avuto modo di ricordare il 21 dicembre 1999 – se sono passate in
giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b)
e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in
contumacia (lett. c);
che in
concreto la sentenza integrativa ha acquisito forza di giudicato il 14 dicembre
1999, la cancelleria del tribunale avendo attestato tale circostanza in calce
al primo foglio dell'esemplare prodotto dall'istante ai fini della delibazione;
che sulla
competenza dell'autorità adita non sussistono dubbi, come si è già rilevato nel
giudizio precedente, l'attore risultando domiciliato – quanto meno al momento
del divorzio – nel Comune di __________;
che le
parti sono state regolarmente citate in giudizio, tant'è che il convenuto ha assentito
esplicitamente alla revoca della nota restrizione;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura – ridotti per le particolarità del caso – vanno a
carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non
potendosi quindi considerare soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per
gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
che
l'istante potrà eventualmente rivalersi della spesa sull'ex marito, nella
misura in cui risultasse che impegnandosi a onorare gli emolumenti legati al
trapasso di proprietà nel registro fondiario (clausola n. 4.1 della convenzione
sugli effetti accessori del divorzio, quartultimo capoverso) il marito
intendesse assumere anche i costi legati al giudizio di delibazione;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la sentenza emanata fra le parti il 29 novembre 1999
dal Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________) è
riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________;
–
__________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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