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Numero d'incarto:
10.2001.12
Data decisione, Autorità:
05.05.2001, ICCA
Incarto n.
10.2001.00012
Lugano
5 maggio 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
23 marzo 2001 presentata da
__________ e
(patrocinati dall'avv. __________);
riguardante
la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 14 febbraio 2001 dal Tribunale
distrettuale di Winterthur (Bezirksgericht Winterthur);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 14 febbraio 2001 il Tribunale distrettuale di Winterthur ha sciolto il matrimonio tra __________ e
__________, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui la
moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la
sua quota di un mezzo sulla proprietà per piani n. __________, pari a 123/1000
della particella n. __________ RFD di __________ (dispositivo VI, punto 1.2);
che il 23
marzo 2001 le parti hanno postulato la delibazione della predetta sentenza nel
Cantone Ticino;
che la
richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti
a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b)
e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in
contumacia (lett. c);
che in
concreto il dispositivo VI della sentenza di divorzio ha acquisito forza di
giudicato il 19 marzo 2001, come risulta dall'attestazione in calce alla
sentenza presentata a questa Camera;
che dopo
l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio
2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può
più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.
510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che
entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti
al Tribunale distrettuale di Winterthur, tanto da chiedere congiuntamente ora
la delibazione dei noti dispositivi nel Cantone Ticino;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9
cpv. 4 LTG), come gli stessi propongono;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che il dispositivo VI (punto 1.2) della sentenza emanata
fra le parti il 14 febbraio 2001 dal Tribunale distrettuale di Winterthur (Bezirksgericht
Winterthur) è riconosciuto
e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli istanti in solido.
- Intimazione
all'avv. __________.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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