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Numero d'incarto:
10.2001.26
Data decisione, Autorità:
31.07.2001, ICCA
Incarto n.
10.2001.00026
Lugano,
31 luglio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
12 luglio 2001 presentata da
__________ (patrocinati dall'avv. __________)
riguardante
la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 15 agosto 2000 dall'Amtsgericht __________, Familiengericht;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolta
l’istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 15 agosto 2000 l'Amtsgericht di __________
(Baden-Württemberg) ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________,
entrambi cittadini tedeschi, omologando – tra l'altro – una convenzione
notarile sullo scioglimento del regime matrimoniale da essi stipulata (dispositivo
n. 2);
che nella
convenzione predetta __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione
del regime, la sua quota di un mezzo sulla proprietà per piani n. __________,
pari a 130/1000 della particella
n.
__________ RFD di __________, il marito impegnandosi da parte sua ad assumere
tutti i debiti legati all'immobile (clausole n. 2.1, 2.2 e 2.3 della
convenzione rogata il 14 agosto 2000);
che con
istanza del 12 luglio 2001 gli ex coniugi chiedono ora a questa Camera di
riconoscere e dichiarare esecutiva l'omologazione di tale accordo, in modo da postulare
l'iscrizione della proprietà per piani nel registro fondiario a nome del solo
__________;
che
l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio
davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive
nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art.
29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che la
relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera
di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che le
sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in
Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute
nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi
(cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza
sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge
attore sia cittadino (cpv. 2);
che
accanto all'art. 65 LDIP si applicano i trattati multilaterali o bilaterali
ratificati dalla Svizzera, in particolare – per quanto riguarda il caso in
esame – la convenzione tra la Confederazione e il Reich Germanico circa il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze
arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361), la Germania non avendo
firmato sinora la convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle
separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3);
che,
dandosi concorso di norme tra l'art. 65 LDIP e un trattato internazionale, di
massima il trattato internazionale è prioritario (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno
che il diritto interno risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza
estera e il trattato internazionale non impedisca di far capo a criteri più
favorevoli (Siehr in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 2 ad art. 65);
che in
concreto il diritto interno è effettivamente più favorevole al riconoscimento
della sentenza straniera per rapporto alle disposizioni sulla competenza
dell'autorità estera contenute nell'art. 2 della convenzione con il Reich
Germanico (si veda anche la rassegna di giurisprudenza in: Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire
de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 173, n. 22
segg.), bastando ai fini dell'art. 65 cpv. 1 LDIP che il pronunciato di
divorzio emani – come nella fattispecie – dallo Stato di domicilio o di origine
di entrambi i coniugi;
che, per
altro, la convenzione con il Reich Germanico non osta all'applicazione di norme
interne più favorevoli al riconoscimento di sentenze civili emanate nell'altro
Stato (Siehr, op. cit., n. 2 ad
art. 65 LDIP);
che,
invero, l'art. 65 LDIP riguarderebbe solo il divorzio come tale, ovvero la
pronuncia di stato, non le relative conseguenze (Siehr, op. cit., n. 5 ad art. 65 LDIP), ma a tale esclusione
sfugge proprio – e ciò riguarda il caso specifico – lo scioglimento del regime
dei beni (Siehr, op. cit., n. 28
ad art. 65 LDIP; Bucher, Droit
international privé suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 203 n. 586);
che nelle
condizioni descritte l'Amtsgericht __________ era senz'altro competente
a omologare il noto trapasso di proprietà, entrambe le parti avendo la
cittadinanza germanica (art. 65 cpv. 1 LDIP);
che, ciò
posto, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il
passaggio in giudicato della sentenza (art. 1 e 7 cpv. 1 n. 1 della
convenzione), il rispetto dell'ordine pubblico nazionale (art. 4 della
convenzione) e la regolare citazione delle parti (art. 7 cpv. 1 n. 2 della
convenzione), requisiti che si identificano per l'essenziale con quelli posti
dagli art. 29 lett. b, 27 cpv. 1, 27 cpv. 2 lett. c LDIP;
che nel
caso specifico la sentenza di divorzio è passata in giudicato il 22 settembre
2000, come risulta dall'attestazione rilasciata il 7 novembre 2000 dallo stesso
Amtsgericht __________, prodotta dagli istanti;
che la
sentenza germanica non denota una qualsiasi contrarietà con l'ordine pubblico
svizzero, le parti essendo state per altro debitamente patrocinate davanti al
tribunale tedesco;
che il
dispositivo n. 2 della sentenza in esame adempie quindi i presupposti per essere
riconosciuto e dichiarato esecutivo in relazione alle clausole n. 2.1, 2.2 e
2.3 della convenzione notarile sugli effetti del divorzio;
che gli
oneri processuali del giudizio attuale vanno solidalmente a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno (art. 10 cpv. 1 LTG), come i coniugi stessi hanno
pattuito nella convenzione per quanto riguarda i costi inerenti al trapasso
immobiliare in Svizzera (clausola n. 10, secondo paragrafo), non essendovi del
resto alcun “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per
gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza
è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le
parti il 15 agosto 2000 dall'Amtsgericht __________, Familiengericht, è
riconosciuto e dichiarato esecutivo relativamente all'omologazione delle
clausole n. 2.1, 2.2 e 2.3 della convenzione notarile sullo scioglimento del
regime matrimoniale.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti solidalmente a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno. Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione
all'avv. __________.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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