Recognition and enforcement of divorce settlement clause in Ticino

10.2001.29Altro tribunale13 set 2001Granted

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Sintesi Omnilex

The Ticino Court of Appeal granted an application for exequatur of a Bern divorce judgment. It recognized and declared enforceable only dispositive no. 2, which approved the divorce settlement clause concerning transfer of co-ownership of real estate and assumption of the mortgage debt. The court held that the judgment was final and that, after the entry into force of the Federal Act on Jurisdiction, the competence of the rendering court could no longer be reviewed in exequatur proceedings. The applicant had to bear the costs, and no party compensation was awarded.

Massima Omnilex

Art. 510 CPC; Art. 37 LForo: recognition and declaration of enforceability of an inter-cantonal civil judgment; review of the rendering court's jurisdiction is no longer admissible in exequatur proceedings after the entry into force of the Federal Act on Jurisdiction. Recognition presupposes finality and proper citation or participation of the parties; where these conditions are met, the judgment must be declared enforceable, limited to the dispositive provisions capable of execution in the canton concerned. Costs follow the outcome, and no party compensation is due where the opposing party did not resist the application and cannot be deemed unsuccessful.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2001.29

Data decisione, Autorità: 13.09.2001, ICCA

Incarto n. 10.2001.00029

Lugano, 13 settembre 2001/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 26 agosto 2001 presentata da


riguardante la sentenza emanata il 23 maggio 2001 dal Gerichts-kreis VI __________, nella causa di divorzio tra l'istante ed

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 23 maggio 2001 il Tribunale circondariale VI (Gerichtskreis VI) di __________ (Canton Berna) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1971 da __________ ed __________;

che con il dispositivo n. 2 della sentenza il tribunale ha omologato la convenzione sulle conseguenze del divorzio, in cui __________ dichiarava di cedere all'ex marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________ RFP di __________ (edificio con terreno annesso, 90 m²), corrispondente alla nuova particella n. __________ RFD, impegnandosi da parte sua ad assumere il relativo carico ipotecario (clausola n. 9.4);

che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 26 agosto 2001, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;

che l'udienza del 12 settembre 2001 indetta da questa Camera per il contraddittorio è andata deserta, l'istante avendo dichiarato di rinunciare a comparire, mentre la convenuta è rimasta silente;

che nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza sulla base degli atti, come si preannunciava nella citazione al contraddittorio;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che il dispositivo n. 2 con cui tribunale confederato ha omologato la clausola n. 9.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito al noto trapasso immobiliare, invitando l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a iscrivere il trasferimento dei beni dalla comproprietà dei coniugi a quella esclusiva del marito, sono i soli suscettibili di essere eseguiti nel Ticino;

che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato l'8 giugno 2001, come risulta dall'attestato accluso dal tribunale confederato all'esemplare autenticato della sentenza esibito per la delibazione;

che che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere

riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);

che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (come tutte le spese correlate al trapasso di proprietà immobiliare: clausola n. 9.4.7 della convenzione sugli effetti del divorzio), la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerata soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 23 maggio 2001 dal Tribunale circondariale VI (Gerichtskreis VI) di __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– __________;

– __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

recognitionenforcementexequaturdivorceproperty transfercivil costsjurisdiction review

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the foreign/inter-cantonal divorce judgment and its property-transfer clause could be recognized and declared enforceable in Ticino

Decisione estratta

The application was granted as to dispositive no. 2 of the Bern judgment, which was recognized and declared enforceable in Ticino.

Motivazione estratta

Under Art. 510 CPC, recognition requires finality and proper summons/appearance; the judgment was final on 8 June 2001 and the parties were duly cited. After the Federal Act on Jurisdiction entered into force, the rendering court's competence could no longer be reviewed in exequatur proceedings under Art. 37 LForo, so the former competence review under Art. 510 let. b CPC no longer applied.

Questione giuridica chiave

How to allocate procedural costs and whether party compensation was due

Decisione estratta

The costs were charged to the applicant and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

The respondent did not oppose the recognition request and was not considered unsuccessful; the costs related to the property transfer were borne by the applicant under the divorce settlement.

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