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Numero d'incarto:
10.2001.29
Data decisione, Autorità:
13.09.2001, ICCA
Incarto n.
10.2001.00029
Lugano,
13 settembre
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
26 agosto 2001 presentata da
riguardante
la sentenza emanata il 23 maggio 2001 dal Gerichts-kreis
VI __________, nella causa
di divorzio tra l'istante ed
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 23 maggio 2001 il Tribunale circondariale VI (Gerichtskreis
VI) di __________ (Canton Berna) ha sciolto per divorzio il matrimonio
contratto il __________ 1971 da __________ ed __________;
che con
il dispositivo n. 2 della sentenza il tribunale ha omologato la convenzione
sulle conseguenze del divorzio, in cui __________ dichiarava di cedere all'ex
marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà
(un mezzo) sulla particella n. __________ RFP di __________ (edificio con
terreno annesso, 90 m²), corrispondente alla nuova particella n. __________
RFD, impegnandosi da parte sua ad assumere il relativo carico ipotecario
(clausola n. 9.4);
che
__________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 26 agosto 2001, la
delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;
che
l'udienza del 12 settembre 2001 indetta da questa Camera per il contraddittorio
è andata deserta, l'istante avendo dichiarato di rinunciare a comparire, mentre
la convenuta è rimasta silente;
che nulla
osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza sulla base degli atti, come
si preannunciava nella citazione al contraddittorio;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b)
e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in
contumacia (lett. c);
che il
dispositivo n. 2 con cui tribunale confederato ha omologato la clausola n. 9.4
della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito al noto trapasso
immobiliare, invitando l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di
__________ a iscrivere il trasferimento dei beni dalla comproprietà dei coniugi
a quella esclusiva del marito, sono i soli suscettibili di essere eseguiti nel
Ticino;
che gli
altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio
(trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile:
art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il
Cantone;
che la
sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato l'8 giugno 2001, come
risulta dall'attestato accluso dal tribunale confederato all'esemplare autenticato
della sentenza esibito per la delibazione;
che che
dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1°
gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza
non può più essere
riesaminata
in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va
considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che le
parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando
per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al
tribunale per l'approvazione;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c
CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (come tutte le spese
correlate al trapasso di proprietà immobiliare: clausola n. 9.4.7 della
convenzione sugli effetti del divorzio), la convenuta non essendosi opposta
alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerata soccombente nel
senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che
per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le
parti il 23 maggio 2001 dal Tribunale circondariale VI (Gerichtskreis VI)
di __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
–
__________;
–
__________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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