AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2001.37
Data decisione, Autorità: 15.01.2002, IICCA
Incarto n. 10.2001.00037
Lugano 15 gennaio 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato della Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
nel procedimento cautelare in materia di protezione dei marchi, dipendente da istanza 19 dicembre 2001 di
rappr. dall'avv. __________
contro
Successori di __________ rappr. dall'avv. __________
chiedente, in virtù della LPM, interventi e divieti diversi nei confronti della società convenuta;
considerato
che, in parziale accoglimento della domanda supercautelare, con decisione 21 dicembre 2001, è stato ordinato il sequestro di una certa quantità di birra proveniente dall'Italia e destinata alla convenuta, già trattenuta presso l'Ispettorato doganale di __________;
che, convocate le parti per il contraddittorio, esse hanno comunicato di essere addivenute a una transazione sul merito della domanda cautelare, eccezion fatta per quanto riguarda le conseguenze patrimoniali della procedura per le quali si sono rimesse al presente giudizio;
che, valendo l'accordo raggiunto e registrato a verbale in data 14 gennaio 2002 come acquiescenza della società convenuta, con lo stralcio della causa (art. 352 CPC) le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili vengono caricate alla stessa soccombente in virtù dell'art. 148 cpv. 1 e 151 CPC;
che per quanto riguarda la tassa di giustizia può senz'altro applicarsi l'art. 24 lett. b LTG che, con riferimento anche al caso specifico, prevede l'applicazione dell'art. 19 LTG che fissa i limiti della tassa fra fr. 30.- e fr. 10'000.-, ritenuto per quanto possibile un riferimento al valore della causa (art. 17 LTG);
che per il calcolo delle ripetibili l'istante propone un valore di causa di fr. 90'000.-, ovvero moltiplicando per trent'anni (tempo ipoteticamente corrispondente alla prorogabilità illimitata della validità di un marchio) l'importo di fr. 3'000.-, pari al supposto mancato utile annuo relativo alla vendita di birra;
che, in particolare, essa assume che la convenuta avrebbe verosimilmente compiuto annualmente tre acquisti simili a quello di cui alla merce sequestrata con un utile approssimativo di fr. 1'000.- ogni volta;
che a proposito della determinazione del valore di causa nelle vertenze di proprietà intellettuale, fatta eccezione per quelle che esplicitamente postulano il risarcimento di somme di denaro, non vi sono indicazioni dottrinali o giurisprudenziali univoche, riconosciuta comunque la difficoltà di stimare l'interesse economico dei beni in questione (Hugi, Der Streitwert im Immaterialgüterrecht, INGRES-Tagung, in sic ! 2000, pag. 251; Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic ! 2001, pag. 559 segg.);
che, per quanto riguarda in particolare le cautelari precedenti il merito di una lite, appare necessaria l'individuazione di un valore di causa proprio, trattandosi di un procedimento a sé stante, laddove gli importi saranno ridotti a dipendenza della limitazione nel tempo di ogni provvedimento cautelare, ovvero al massimo fino alla definizione del processo principale (INGRES-Tagung cit., pag., 252);
che l'indicazione del valore della lite è compito delle parti, in particolare all'inizio della vertenza (quando l'esito della stessa non è ancora compromesso), laddove il giudice non può pretendere nemmeno la verosimiglianza di tali indicazioni, dovendosi accontentare della loro plausibilità (INGRES-Tagung cit., pag., 250);
che, nel caso concreto, le indicazioni dell'istante, contestate solo sommariamente dalla convenuta, possono essere ammesse, ritenuto tuttavia che al massimo le misure richieste avrebbero avuto validità per un anno a dipendenza della chiara situazione giuridica presente fin dall'inizio sulla base della sentenza 15 febbraio 1999 della competente Camera del Tribunale federale (doc. _);
che pertanto, poiché il valore di causa non può superare i fr. 3'000.-, la formula giurisprudenziale d'applicazione dell'art. 11 TOA porta a un onorario di fr. 750.-, non giustificandosi per le prestazioni di patrocinio un impiego di tempo superiore a quattro ore, ancora una volta a dipendenza dei chiari presupposti di fatto e di diritto della vertenza, nonché della rapida liquidazione della contesa;
che tale risultato è di poco inferiore a quanto potrebbe indicare il puro criterio del tempo impiegato, così come altrimenti sostenuto in dottrina (Meyer, op. cit., pag., 562);
che, dovendo aggiungere a tale importo le spese vive sostenute in relazione esclusiva con l'esercizio del mandato e non dipendenti dalle infrastrutture e dall'organizzazione dello studio del patrocinatore (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 150, m. 26), può essere ammesso a tale titolo (art. 3 TOA) un importo non superiore a fr. 120.-, in particolare non giustificandosi -secondo la vigente tariffa- né fr. 80.- per fotocopie, né fr. 50.- per spese postali e telefoniche.
Motivi per i quali,
decreta 1. La procedura cautelare -inc. 10.2001.37 del Tribunale d'appello- è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione.
§. Il dissequestro della merce è già stato deciso in sede di udienza 14 gennaio 2002.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 300.-, anticipati dall'istante, sono posti a carico della società convenuta. Essa verserà inoltre alla controparte la somma complessiva di fr. 870.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: - avv.
Il giudice delegato:
dott.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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