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Numero d'incarto:
10.2002.142
Data decisione, Autorità:
02.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.142/AMM
DAP
1326/2001
Bellinzona
2
giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella
Marchetti per giudicare
__________ __________ __________, di __________ ed __________
n. , nato a __________ il __________ __________ 1969, attinente di
__________ /, domiciliato a __________ __________, via __________
__________, celibe, impiegato di commercio
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di esercizio
abusivo della professione di fiduciario, art. 19 LFID
per
avere, a __________, dal febbraio 1999 al maggio 2001, ininterrottamente, nella
sua qualità di amministratore unico della __________ __________, __________,
esercitato senza autorizzazione la professione di fiduciario, così come
definita dalla legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario,
per conto e/o nell'interesse di circa una trentina di clienti;
perseguito con
decreto d’accusa DAP __________ del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, che propone la condanna
dell'accusato:
-
alla
multa di fr. 5000.–,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di
fr. 200.–;
vista l'opposizione
interposta dall'accusato il 3 luglio 2001;
considerato che
il reato di cui al decreto d'accusa in esame costituisce una contravvenzione di
diritto cantonale a norma dell'art. 335 n. 1 CP;
che
per l'art. 1 del decreto legislativo del 24 giugno 1947 che regola la prescrizione
in materia di contravvenzioni (RL 3.3.3.4.1) l'azione per le contravvenzioni previste
da leggi cantonali si prescrive nel termine di due anni;
che
secondo l'art. 2 del citato decreto gli atti di istruttoria non interrompono il
corso della prescrizione;
che
in concreto il reato è cessato, stando al decreto di accusa, nel mese di maggio
2001;
che,
pertanto, l'azione penale nei confronti dell'accusato si è prescritta nel mese
di maggio 2003;
che
l'accusato deve quindi essere prosciolto dall'imputazione (sulle conseguenze
della prescrizione dell'azione penale, cfr. DTF inedita 1P.258/2002 del 2
ottobre 2002, consid. 3.4);
visti gli
art. 1 segg. del decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di
contravvenzioni; 9 segg. e 273 segg. CPP;
pronuncia: 1. __________
__________ __________ è prosciolto dall'accusa di esercizio abusivo della
professione di fiduciario per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.
-
Intimazione
a:
– __________ __________ __________, __________ __________,
– avv. __________ __________, __________,
– Procuratore pubblico __________ ____________________,
– Comando della Polizia cantonale, __________,
– Ufficio del GIAR, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge
che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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