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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2002.200
Data decisione, Autorità: 24.03.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2002.200/mai DAC 609/2002
Bellinzona 24 marzo 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nato il __________ __________ __________ a __________, attinente di __________, celibe, studente, domiciliato a __________, __________ __________ __________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di sottrazione alla prova del sangue,
per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o a un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo dell'incidente dove era rimasto coinvolto suo malgrado con l'autovettura __________ targata TI __________, rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: suo comportamento dopo l'incidente; suoi precedenti specifici ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova del sangue;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 3 LCS,
inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,
per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie allontanandosi dal luogo senza attendere l'arrivo della polizia, rendendosi irreperibile fino al mattino successivo;
reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCS in relazione con l'art. 51 cpv. 1 LCS,
fatti avvenuti a __________ il 17 maggio 2002;
perseguito con decreto d’accusa DAC / del __________ __________ 2002 emanato dal Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Alla multa di fr. 500.–, tenuto conto delle condizioni economiche.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso alla pena di 70 (settanta) giorni decretata nei suoi confronti dal Tribunale cantonale dei Grigioni il 4 ottobre 2000, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova;
vista l’opposizione al decreto d’accusa tempestivamente interposta dall'accusato il 4 settembre 2002;
indetto il dibattimento per il 24 marzo 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento per entrambi i capi di accusa o quanto meno, in subordine, una riduzione della pena detentiva;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1 sottrazione alla prova del sangue, commessa nelle circostanze di cui sopra,
1.2 inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, commessa nelle circostanze di cui sopra.
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova,
2.3 se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 70 giorni decisa dal Tribunale cantonale dei Grigioni il 4 ottobre 2000 e, in caso di risposta negativa, se dev'esserne prolungato il periodo di prova.
Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 51 cpv. 1, 91 cpv. 3, 92 cpv. 1 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
proscioglie __________ __________
dall'accusa di sottrazione alla prova del sangue e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, per i fatti compiuti a __________ il 17 maggio 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DAC __________/__________del ____________________ 2002;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, avv. __________ , , Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (.).
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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