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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.245
Data decisione, Autorità:
10.12.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.245/AMM
DAC
74/2002
Bellinzona
10
dicembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
__________ __________, di __________ e fu __________ n. __________, nato
a __________ il __________ __________ __________, attinente di __________,
domiciliato a __________, divorziato, __________, __________ (difeso
dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di 1. infrazione
alle norme della circolazione,
per
avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, in fase di
rientro da una manovra di sorpasso, negligentemente urtato contro l'adiacente
autobus __________ targato (I) __________ __________ __________ condotto da
__________ __________ che stava sorpassando, cozzando poi contro lo spartivia
centrale;
reato
previsto dall'art. 90 n. 1 LCS;
- inosservanza
dei doveri in caso d'infortunio,
per
aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri
impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato
o la polizia per quanto concerne il danno arrecato allo spartivia centrale;
reato
previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCS, in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCS;
- sottrazione
alla prova del sangue,
per
essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o a un esame sanitario
completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del
suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo
presumere, tenuto conto delle circostanze (vedasi: dinamica e ora dell'incidente,
suoi precedenti specifici, comportamento successivo ai fatti, bevande alcoliche
sorbite nel corso della serata ecc.), che la polizia avrebbe ordinato
tempestivamente la prova del sangue;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 3 LCS;
fatti
avvenuti a __________, __________ __________, il
__________ __________ 2001;
perseguito con
decreto d’accusa DAC / del __________ __________ 2002 del
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna
dell'imputato:
-
alla
pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 4 (quattro) anni,
-
alla
multa di fr. 1000.–,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di
fr. 300.–;
2002;
indetto il
dibattimento __________ __________ 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il
difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato e all'audizione del teste __________ __________;
sentito il
difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell'imputato da tutti i
capi d'accusa e per la rifusione di una congrua indennità per ripetibili;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
- Se
l'imputato è autore colpevole di
1.1 infrazione
alle norme della circolazione,
1.2 inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,
1.3 sottrazione
alla prova del sangue,
commesse
nelle circostanze di cui sopra.
- In
caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2 e/o 1.3:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì,
per quale periodo di prova.
- Il
giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 51 cpv. 1 e 3, 90 n. 1, 91 cpv. 3 e 92 cpv. 1 LCS; 72 n. 2 cpv. 2 e 109
vCP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
proscioglie __________
dalle
imputazioni di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 n. 1
LCS, di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1
LCS, e di sottrazione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCS, per i
fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________/__________del
____________________ 2002;
carica le
spese allo Stato, che rifonderà all'accusato prosciolto fr. 1000.– per
ripetibili;
Intimazione
a:
– __________ __________, __________,
– avv. __________ __________, __________,
– Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Sezione della circolazione, Camorino (7152),
– __________, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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