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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.258
Data decisione, Autorità:
05.05.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.258/AMM
DAC
1036/2001
Bellinzona
5
maggio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini
per giudicare
(difesi dall'avv. __________
__________, __________)
accusati di lesioni
semplici
qualificate,
siccome commesse utilizzando un oggetto pericoloso, e meglio per aver
intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________ __________
colpendolo più volte alla testa e sul fondoschiena con il paletto di un
cartello segnaletico e pure con pugni al volto, procurandogli così le lesioni
descritte nel certificato medico 18 ottobre 2001 dell'Ospedale regionale di
__________;
reato
previsto dall'art. 123 n. 2 CP;
fatti avvenuti a
Paradiso il 16 ottobre 2001;
perseguiti con
decreto d’accusa DAC / del __________ 2001 del ___________
che propone la condanna di ciascuno:
-
alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni,
-
alla
pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3
(tre) anni, da espiare,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 200.–;
viste le
opposizioni al decreto d’accusa interposte da entrambi gli accusati il 17 dicembre
2001;
indetto il
dibattimento 5 maggio 2004, cui sono comparsi con e l'interprete __________
__________;
mentre
l'accusato __________ __________ – regolarmente citato – non è comparso, ragion
per cui nei suoi confronti si procede nelle forme contumaciali;
letti ed
esaminati gli atti;
sentito il
difensore, il quale rileva come l'imputato presente sia intervenuto a lite iniziata
e per dividere i contendenti; egli ha reagito solo dopo essere stato provocato,
ma non ha inferto con il cartello alcun colpo in testa bensì al fondoschiena,
colpo che non ha cagionato ferite di sorta (la parte lesa non si è neppure accorta);
all'imputato presente possono quindi essere rimproverate tutt'al più vie di
fatto o lesioni semplici non qualificate, per il perseguimento delle quali
difetta però ogni querela; donde la richiesta di proscioglimento;
quanto
all'imputato contumace, il difensore rileva come nessuno abbia potuto vedere
chi ha cominciato la lite; occorre quindi considerare la versione più favorevole
all'accusato, di essersi solo difeso dall'attacco altrui; conclude per una
congrua riduzione della pena per eccesso di legittima difesa e chiede inoltre
di soprassedere o di sospendere l'espulsione, l'accusato dovendo per altro
lasciare la Svizzera dato il rigetto della domanda di asilo;
posti a
giudizio i seguenti quesiti, per ciascun accusato:
-
se
l'imputato è autore colpevole di lesioni semplici qualificate, commesse nelle
circostanze di cui al decreto d'accusa;
-
in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale
pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e/o pena accessoria
e, se sì, per quale periodo di prova;
- il
giudizio sugli oneri processuali;
preso atto che
nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 41, 55, 63 e 123 n. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara __________
autore
colpevole di lesioni semplici qualificate, art. 123 n. 2 CP,
per
aver intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________ __________
colpendolo alla testa con il paletto di un cartello segnaletico e pure con
pugni al volto, procurandogli così le lesioni descritte nel certificato medico
18 ottobre 2001 dell'Ospedale regionale di __________;
condanna __________
-
alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
-
alla
pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3
(tre) anni, da espiare,
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
proscioglie __________
dall'accusa
di lesioni semplici qualificate, art. 123 n. 2 CP, per i fatti descritti nel
decreto d'accusa DAC __________/__________del __________ 2001;
carica le
spese inerenti al procedimento nei suoi confronti allo Stato;
L'indicazione dei rimedi di
diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.
Intimazione:
– per i dispositivi inerenti a
__________ __________, a
__________, per il tramite dell'avv. __________
__________, __________,
avv. __________ __________, __________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________,
Ministero pubblico della Confederazione, __________,
e, al
passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio
del GIAR, __________.
– per i dispositivi inerenti a
__________ __________, a
Ministero pubblico della Confederazione, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,
Ufficio del GIAR, __________.
Il
giudizio nei confronti di __________ è definitivo.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico di __________ __________:
fr.
200.– tassa di giustizia
fr. 300.– spese giudiziarie
fr. 500.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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