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Numero d'incarto:
10.2002.273
Data decisione, Autorità:
04.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.273/AMM
DAC
379/2002
Bellinzona
4
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
__________ __________, di
__________ e __________ nata , nato __________ 1968 a __________
__________ (), cittadino macedone, cuoco, coniugato, domiciliato a
__________, via __________;
colpevole di infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 n. 1 LCS,
per avere, a __________ in data
15 marzo 2002, nottetempo, circolando al volante della vettura __________
__________, ____________________ in stato di ebrietà, perso la padronanza del
veicolo spostandosi completamente a destra andando a cozzare violentemente
contro il muro dello stabile della Biblioteca Cantonale e terminando la sua
corsa al centro della carreggiata;
circolazione in stato di
ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS,
per avere, a __________ in data
15 marzo 2002, circolato al volante della vettura __________, __________ in
stato di ebrietà (alcolemia minima 2.02/massima 2.24 grammi per mille);
inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCS,
per non avere osservato, a
__________ in data 15 marzo 2002, i doveri impostigli dalla LF sulla circolazione
stradale, omettendo di fermarsi immediatamente sul luogo dell'incidente e di
notificarsi alla polizia;
circolazione nonostante il
divieto di condurre sul territorio svizzero, art. 95 n. 2 LCS
per avere, a __________ in data
14/15 marzo 2002, circolato al volante della vettura __________, __________
nonostante il divieto di condurre veicoli a motore sul territorio svizzero a
lui intimato dall'Ufficio giuridico della circolazione valido dal 14 giugno
1995 per tempo indeterminato;
danneggiamento, art. 144
cpv. 1 CP,
per avere, a __________ il 15
marzo 2002, intenzionalmente danneggiato il cofano anteriore della vettura
__________ __________, __________ di proprietà di __________ __________,
colpendolo con dei pugni (danni non quantificati dalla parte civile);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa DAC
/ del __________ 2002 del Procuratore pubblico Marco
Villa, __________, che ha proposto la condanna:
-
Alla pena di 60
(sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
-
Alla multa di
fr. 1200.–.
-
Per ogni pretesa
la parte civile __________ __________, __________, è rinviata al competente
foro civile.
-
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 150.– e delle spese giudiziarie di fr. 350.–;
vista l’opposizione parziale al
decreto d’accusa – limitata alle pretese della parte civile (dispositivo n. 3)
– interposta dalla parte civile il 17 giugno 2002;
indetto il dibattimento per il 4 marzo
2003, al quale è comparso l'accusato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
Se dev'essere accolta la
pretesa di parte civile.
-
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed esaminati gli atti;
vista l'istanza di risarcimento presentata
dalla parte civile il 3 marzo 2003;
considerato che, data l’opposizione
parziale al decreto d’accusa, l'odierno giudizio verte solo sulle pretese di
parte civile, gli altri punti del decreto d'accusa essendo passati in
giudicato;
che __________ __________i, a
sostegno della sua pretesa risarcitoria di fr. 860.80, si limita a esibire un
"preventivo" allestito dalla Carrozzeria fratelli __________ di
__________ il 29 maggio 2002;
che un simile documento non
basta tuttavia, da sé solo, a dimostrare l'ammontare del danno patito
dall'interessato;
per questi motivi,
visti gli art. 9 segg., 265 segg. e
273 segg. CPP, 41 segg. CO
rispondendo ai quesiti posti come segue:
pronuncia: 1. La parte civile
__________ __________, __________, è rinviata al competente foro civile.
-
Per il resto il decreto
d'accusa, non oggetto di opposizione, è esecutivo e l'incarto è
ritornato al Procuratore pubblico Marco Villa per quanto di sua competenza.
-
Non si prelevano tasse o
spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– __________ __________, Via
__________ __________, __________,
– Procuratore pubblico Marco
Villa, Via __________, __________,
– __________ __________,
__________ __________ __________, ,
– avv. __________ __________
-, __________ __________ , __________ __________ __________,
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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