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Numero d'incarto:
10.2002.284
Data decisione, Autorità:
03.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.284/pg
DAC
125/2001
Bellinzona
3
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
__________ __________, fu __________ e di __________ n. __________, nato
__________ 1955 a __________, cittadino albanese, coniugato, procacciatore
d'affari, domiciliato a __________, __________ __________,
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di importazione, acquisto e deposito
di monete false,
per avere, a __________ e altre
località della Confederazione, nel corso del 1997, al fine di metterle in
circolazione come genuine, ricevuto e importato in Svizzera 144 banconote false
da US$ 100.– e una banconota falsa da lit. 100 000 pure falsa,
rispettivamente, all'interno del proprio veicolo, detenuto 84 banconote da 250
dinari iracheni, una banconota da US$ 100.–, una banconota da 500.– franchi francesi,
una banconota da DM 200.–, una banconota da DM 100.– e una banconota da
lit.100 000, tutte false;
reato previsto dall'art. 244
cpv. 1 CP,
entrata illegale,
per avere, a __________, il 25
giugno 1997, presentando al controllo doganale d'entrata il passaporto croato
intestato a __________ ma recante la propria fotografia, scientemente fatto uso
di un certificato d'identità contraffatto per entrare in Svizzera;
reato previsto dall'art. 23 n.
1 LDDS
ricettazione,
per avere, a __________, il 14
luglio 1999, ricevendola da __________ __________ a garanzia o parziale
rifusione di un debito e usandola per pagare il rifornimento di benzina,
acquistato, rispettivamente ricevuto in regalo, la carta di credito American
Express intestata a __________ __________ __________ che sapeva o doveva
presumere proveniente da reato patrimoniale, siccome intestata a una terza persona;
reato previsto dall'art. 160 n.
1 cpv. 1 CP,
abuso di un impianto per
l'elaborazione di dati,
per avere, a __________, il 15
luglio 1999, per procacciarsi un indebito profitto, servendosi in modo abusivo
della carta di credito di cui sopra, tentato di ottenere un trasferimento di
attivi, nel caso specifico il pagamento del rifornimento di benzina del veicolo
in suo possesso;
reato previsto dall'art. 147
cpv. 1 CP,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa DAC
/ del __________ 2001 emanato dal Procuratore generale
Luca Marcellini, __________, che propone la condanna:
-
Alla pena di 90
(novanta) giorni di detenzione, da dedursi al carcere preventivo sofferto,
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, a valersi
quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di fr. 800.– di multa inflitta
all'accusato l'11 febbraio 1997 dalla 2. Strafkammer des
Obergerichts des Kantons Bern per titolo di
"istigazione a falsità in certificati".
-
Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
-
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.– e delle spese giudiziarie di fr. 700.–.
-
Il periodo per
la cancellazione della multa di fr. 800.–, inflitta all'accusato l'11 febbraio
1997 dalla 2. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern,
viene prolungato di 1 (un) anno;
-
Il periodo per
la cancellazione della multa di fr. 400.–, inflitta all'accusato il 21 aprile
1995 dal Richteramt IX (Strafmandat) des Kantons Bern, viene
prolungato di 1 (un) anno;
-
Ordina la
confisca di tutte le banconote false sequestrate dalla polizia sia al momento
del controllo, sia durante la perquisizione del veicolo, come pure del
passaporto croato contraffatto, del documento rilasciato dalla __________
__________ __________, del coltello e del caricatore per pistola cal. 22.
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall'accusato il 5 marzo 2001;
indetto il
dibattimento per il 3 aprile 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il suo
difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
preso atto
che l'accusato ha dichiarato di ritirare l'opposizione al
decreto di accusa, tranne che per il punto 2 del dispositivo inerente alla pena
accessoria dal territorio svizzero;
proseguito
pertanto il dibattimento limitatamente a questo aspetto;
sentito il
difensore, il quale ha chiesto la sospensione condizionale della pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
se all'accusato deve essere
inflitta la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero.
-
In caso di risposta affermativa
al quesito n.1, se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena
accessoria e, se sì, per quale periodo di prova.
-
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza e a ricorrere;
visti gli art. 41 e 55 CP; 9 segg. e
273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
condanna __________ __________
Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
non preleva né tasse né spese dell'odierno
giudizio.
per il resto il decreto d'accusa è
esecutivo e l'incarto è ritornato al Procuratore generale per quanto di sua
competenza.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
– __________ __________, per il tramite del difensore,
– avv. __________ __________, __________,
– Procuratore generale Bruno Balestra, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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