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Numero d'incarto:
10.2002.314
Data decisione, Autorità:
21.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.314/AMM
DAC
8/2002
Bellinzona
21
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ n. __________,
nato il __________ __________ __________ a __________ (Iran), cittadino
iraniano, __________, coniugato, domiciliato a __________, __________
(difeso dall'avv. __________
__________, __________)
accusato di tentata truffa, art. 146 cpv. 1 CP
(art. 148 vCP) in relazione con l'art. 22 cpv. 1 CP
per avere, nell'intento di
procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità di:
,,
__________ __________, __________,
__________, __________,
__________, detto __________, __________
__________ __________,
__________,
__________, __________,
__________ __________,
__________,
__________ __________,
__________,
__________, __________,
__________ __________, __________,
ognuno con diverso ruolo,
partecipazione e aspettativa di guadagno, __________ tra le persone che hanno
ideato, organizzato e attuato la messinscena, tentato di ingannare con astuzia
i responsabili della compagnia assicurativa La __________ __________ – presso
la quale era stata stipulata una copertura assicurativa contro il furto – al
fine di ottenere un indebito indennizzo assicurativo di fr.
5 000 000.– senza però riuscire nel proprio intento;
configurandosi l'inganno
astuto:
– nell'organizzare – facendolo
precedere da un viaggio di "prova" – per il tramite della ditta
__________ di __________, un trasporto di __________ propri e di terzi da
__________ a __________ assicurando il carico per un importo di fr.
5 000 000.– mentre il reale valore era di circa fr.
1 000 000.–;
– nel simulare e denunciare
il 16/17 marzo 1989 ai Carabinieri di __________ __________, provincia di
__________, l'avvenuta rapina ai danni dell'autista del camion che trasportava
i tappeti – rapina in effetti mai avvenuta;
– nell'inoltrare alla
compagnia d'assicurazioni La __________ __________ l'avviso di sinistro allo scopo
di ottenere un indebito risarcimento di fr. 5 000 000.– notificando
per i differenti tappeti valori superiori a quelli reali,
fatti avvenuti a __________ e __________, così
come in altre località ticinesi e italiane tra il gennaio e il marzo 1989;
perseguito con decreto d’accusa DAC
/ del __________ __________ __________ emanato dal Procuratore
pubblico Fiorenza Bergomi, __________, che propone la condanna:
-
Alla pena di 90
(novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
-
Alla multa di
fr. 5000.–.
-
Alla pena
accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di prova di 3
(tre) anni sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni.
-
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 5000.– e delle spese giudiziarie di fr. 4000.–;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente il 18 gennaio 2002;
indetto il dibattimento per il 21 marzo
2003, al quale sono intervenuti il difensore e il procuratore pubblico, mentre
l'accusato – regolarmente citato – non è comparso;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentiti – il procuratore pubblico, che ha
chiesto la conferma del decreto d'accusa.
– il difensore, che ha postulato
l'archiviazione dell'incarto senza condanna per il lungo periodo trascorso dai
fatti o, in subordine, la derubricazione del reato in tentata truffa
limitatamente all'importo di 2 milioni e l'esenzione dell'accusato da ogni pena
o, in via ancor più subordinata, la derubricazione del reato in complicità
anziché correità.
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- Se l'imputato è autore
colpevole di
1.1 tentata truffa, commessa
nelle circostanze di cui sopra.
1.2 complicità in tentata
truffa
- In caso di risposta affermativa
al quesito n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 Se la procedura deve
essere archiviata;
2.2 Se l'accusato deve essere
mandato esente da pena
2.3 eventualmente quale pena
e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputato;
2.4 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale dell'eventuale pena e/o pena accessoria e, se sì, per
quale periodo di prova.
-
Se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni avverrà la cancellazione.
-
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 146 cpv. 1 CP (art.
148 vCP) in relazione con l'art. 22 cpv. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
__________ __________ colpevole di
tentata truffa, art. 146 cpv. 1
CP (art. 148 cpv. 1 vCP) in relazione con l'art. 22 cpv. 1 CP
per avere, nell'intento di
procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità di:
,,
__________ __________, __________,
__________, __________,
__________, detto __________, __________,
__________ __________,
__________,
__________, __________,
__________ __________,
__________,
__________ __________,
__________,
__________, __________,
__________ __________, __________,
ognuno con diverso ruolo, partecipazione
e aspettativa di guadagno, __________ tra le persone che hanno ideato,
organizzato e attuato la messinscena, tentato di ingannare con astuzia i
responsabili della compagnia assicurativa La __________ __________ – presso la
quale era stata stipulata una copertura assicurativa contro il furto – al fine
di ottenere un indebito indennizzo assicurativo di circa fr.
5 000 000.– senza però riuscire nel proprio intento;
configurandosi l'inganno
astuto:
– nell'organizzare – facendolo
precedere da un viaggio di "prova" – per il tramite della ditta
__________ di __________, un trasporto di __________ propri e di terzi da
__________ a __________ assicurando il carico per un importo di circa fr.
5 000 000.– mentre il reale valore era di circa fr. 1 000 000.–;
– nel simulare e denunciare
il 16/17 marzo 1989 ai Carabinieri di __________ __________, provincia di
__________, l'avvenuta rapina ai danni dell'autista del camion che trasportava
i tappeti – rapina in effetti mai avvenuta;
– nell'inoltrare alla
compagnia d'assicurazioni La __________ __________ l'avviso di sinistro allo scopo
di ottenere un indebito risarcimento di circa fr. 5 000 000.– notificando
per i differenti tappeti valori superiori a quelli reali,
fatti avvenuti a __________ e __________, così
come in altre località ticinesi e italiane tra il gennaio e il marzo 1989;
condanna __________ __________ __________
-
Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
-
Alla multa di
fr. 5000.–.
-
Alla pena
accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di prova di 3
(tre) anni sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni.
-
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 6000.–;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al condannato un termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP); il condannato potendo altresì ricorrere solo
contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato è stato inoltre avvertito della
facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi
al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente
esecutiva.
Intimazione a:
__________ ____________________Studio legale __________ ____________________,
__________,
avv. __________ __________,
__________,
Procuratore pubblico Fiorenza
Bergomi, __________,
Assicurazioni, __________,
avv. __________ __________
__________, __________,
e, alla crescita in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________
__________ __________i
fr. 5000.– multa
fr. 2000.– tassa di giustizia
fr. 4000.– spese giudiziarie
fr. 11000.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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