Attempted fraud in insurance scam; conviction and suspended sentence

10.2002.314Altro tribunale21 mar 2003Convicted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Bellinzona Pretura penale convicted the redacted accused of attempted fraud in an insurance scam involving a staged robbery of carpet transport and a false insurance claim for about CHF 5 million. The defense sought dismissal because of the elapsed time, or alternatively a lesser qualification as complicity and no punishment. The court rejected these requests, confirmed co-perpetration, and imposed 90 days' detention, suspended for 2 years, a CHF 5,000 fine, and expulsion from Switzerland for 3 years, also conditionally suspended. Costs of CHF 6,000 were charged and the conviction was ordered entered in the criminal record.

Massima Omnilex

Art. 146 cpv. 1 CP in relation to Art. 22 cpv. 1 CP; attempted fraud by staged insurance loss claim, co-perpetration, and conditional sentencing. Where several persons jointly devise, organize, and execute a deceptive insurance scheme, each with a distinct role in the common plan, co-perpetration is established if the accused contributes materially to the fraudulent attempt. Mere lapse of time does not, by itself, justify dismissal or exemption from punishment. The court may impose a custodial sentence, a fine, and an ancillary expulsion measure, with conditional suspension governed by the applicable probation period (consid. not indicated in the extract).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2002.314

Data decisione, Autorità: 21.03.2003, PRPEN

Incarto n. 10.2002.314/AMM DAC 8/2002

Bellinzona 21 marzo 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per giudicare


__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nato il __________ __________ __________ a __________ (Iran), cittadino iraniano, __________, coniugato, domiciliato a __________, __________


(difeso dall'avv. __________ __________, __________)

accusato di tentata truffa, art. 146 cpv. 1 CP (art. 148 vCP) in relazione con l'art. 22 cpv. 1 CP

per avere, nell'intento di procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità di:


,,


__________ __________, __________,


__________, __________,


__________, detto __________, __________

__________ __________, __________,


__________, __________,

__________ __________, __________,

__________ __________, __________,


__________, __________,


__________ __________, __________,

ognuno con diverso ruolo, partecipazione e aspettativa di guadagno, __________ tra le persone che hanno ideato, organizzato e attuato la messinscena, tentato di ingannare con astuzia i responsabili della compagnia assicurativa La __________ __________ – presso la quale era stata stipulata una copertura assicurativa contro il furto – al fine di ottenere un indebito indennizzo assicurativo di fr. 5 000 000.– senza però riuscire nel proprio intento;

configurandosi l'inganno astuto:

– nell'organizzare – facendolo precedere da un viaggio di "prova" – per il tramite della ditta __________ di __________, un trasporto di __________ propri e di terzi da __________ a __________ assicurando il carico per un importo di fr. 5 000 000.– mentre il reale valore era di circa fr. 1 000 000.–;

– nel simulare e denunciare il 16/17 marzo 1989 ai Carabinieri di __________ __________, provincia di __________, l'avvenuta rapina ai danni dell'autista del camion che trasportava i tappeti – rapina in effetti mai avvenuta;

– nell'inoltrare alla compagnia d'assicurazioni La __________ __________ l'avviso di sinistro allo scopo di ottenere un indebito risarcimento di fr. 5 000 000.– notificando per i differenti tappeti valori superiori a quelli reali,

fatti avvenuti a __________ e __________, così come in altre località ticinesi e italiane tra il gennaio e il marzo 1989;

perseguito con decreto d’accusa DAC / del __________ __________ __________ emanato dal Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, __________, che propone la condanna:

  1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  2. Alla multa di fr. 5000.–.

  3. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di prova di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni.

  4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 5000.– e delle spese giudiziarie di fr. 4000.–;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 18 gennaio 2002;

indetto il dibattimento per il 21 marzo 2003, al quale sono intervenuti il difensore e il procuratore pubblico, mentre l'accusato – regolarmente citato – non è comparso;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentiti – il procuratore pubblico, che ha chiesto la conferma del decreto d'accusa.

– il difensore, che ha postulato l'archiviazione dell'incarto senza condanna per il lungo periodo trascorso dai fatti o, in subordine, la derubricazione del reato in tentata truffa limitatamente all'importo di 2 milioni e l'esenzione dell'accusato da ogni pena o, in via ancor più subordinata, la derubricazione del reato in complicità anziché correità.

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. Se l'imputato è autore colpevole di

1.1 tentata truffa, commessa nelle circostanze di cui sopra.

1.2 complicità in tentata truffa

  1. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1.1 e/o 1.2:

2.1 Se la procedura deve essere archiviata;

2.2 Se l'accusato deve essere mandato esente da pena

2.3 eventualmente quale pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputato;

2.4 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e/o pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova.

  1. Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

  2. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 146 cpv. 1 CP (art. 148 vCP) in relazione con l'art. 22 cpv. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

dichiara __________ __________ __________ __________ colpevole di

tentata truffa, art. 146 cpv. 1 CP (art. 148 cpv. 1 vCP) in relazione con l'art. 22 cpv. 1 CP

per avere, nell'intento di procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità di:


,,


__________ __________, __________,


__________, __________,


__________, detto __________, __________,

__________ __________, __________,


__________, __________,

__________ __________, __________,

__________ __________, __________,


__________, __________,


__________ __________, __________,

ognuno con diverso ruolo, partecipazione e aspettativa di guadagno, __________ tra le persone che hanno ideato, organizzato e attuato la messinscena, tentato di ingannare con astuzia i responsabili della compagnia assicurativa La __________ __________ – presso la quale era stata stipulata una copertura assicurativa contro il furto – al fine di ottenere un indebito indennizzo assicurativo di circa fr. 5 000 000.– senza però riuscire nel proprio intento;

configurandosi l'inganno astuto:

– nell'organizzare – facendolo precedere da un viaggio di "prova" – per il tramite della ditta __________ di __________, un trasporto di __________ propri e di terzi da __________ a __________ assicurando il carico per un importo di circa fr. 5 000 000.– mentre il reale valore era di circa fr. 1 000 000.–;

– nel simulare e denunciare il 16/17 marzo 1989 ai Carabinieri di __________ __________, provincia di __________, l'avvenuta rapina ai danni dell'autista del camion che trasportava i tappeti – rapina in effetti mai avvenuta;

– nell'inoltrare alla compagnia d'assicurazioni La __________ __________ l'avviso di sinistro allo scopo di ottenere un indebito risarcimento di circa fr. 5 000 000.– notificando per i differenti tappeti valori superiori a quelli reali,

fatti avvenuti a __________ e __________, così come in altre località ticinesi e italiane tra il gennaio e il marzo 1989;

condanna __________ __________ __________


  1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  2. Alla multa di fr. 5000.–.

  3. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di prova di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni.

  4. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 6000.–;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP); il condannato potendo altresì ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

il condannato è stato inoltre avvertito della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:


__________ ____________________Studio legale __________ ____________________, __________, avv. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, __________,


Assicurazioni, __________, avv. __________ __________ __________, __________,

e, alla crescita in giudicato della sentenza, a

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del GIAR, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta di pagamento a carico di __________ __________ __________ __________i

fr. 5000.– multa

fr. 2000.– tassa di giustizia

fr. 4000.– spese giudiziarie

fr. 11000.– totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

attempted fraudinsurance scamco-perpetrationconditional suspensionexpulsioncriminal recordcostsin absentia

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accused was guilty of attempted fraud as a co-perpetrator in the staged insurance scam.

Decisione estratta

Yes. The court found him guilty of attempted fraud committed in co-authorship, as he participated in planning and execution of the simulated robbery and inflated insurance claim.

Motivazione estratta

The scheme involved organizing an overinsured transport, simulating a robbery, and submitting a false loss notice to obtain an unjustified payout; these acts constituted a deceptive attempt with astute fraud.

Questione giuridica chiave

Whether the proceedings should be archived or the accused exempted from punishment because of the long time elapsed since the facts.

Decisione estratta

No. The court rejected the request to discontinue the case and did not exempt the accused from punishment.

Motivazione estratta

The judgment accepted the prosecution's account and imposed penalties despite the delay; no ground for dismissal or exemption was upheld.

Questione giuridica chiave

Whether the offense should be requalified as mere complicity rather than co-perpetration.

Decisione estratta

No. The court maintained the qualification of co-perpetration.

Motivazione estratta

The accused was considered one of the persons who devised, organized, and carried out the simulation, with a distinct role in the common plan.

Questione giuridica chiave

What sentence, fine, and ancillary expulsion measure should be imposed and whether they should be suspended conditionally.

Decisione estratta

The court imposed 90 days' detention and a CHF 5,000 fine, plus expulsion from Switzerland for 3 years, all suspended conditionally with a 2-year probation period for the suspended penalties.

Motivazione estratta

The court confirmed the penalty decree's core sanctions and fixed the sentence with conditional suspension as indicated in the dispositive part.

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