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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2002.314
Data decisione, Autorità: 21.03.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2002.314/AMM DAC 8/2002
Bellinzona 21 marzo 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nato il __________ __________ __________ a __________ (Iran), cittadino iraniano, __________, coniugato, domiciliato a __________, __________
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di tentata truffa, art. 146 cpv. 1 CP (art. 148 vCP) in relazione con l'art. 22 cpv. 1 CP
per avere, nell'intento di procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità di:
,,
__________ __________, __________,
__________, __________,
__________, detto __________, __________
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__________ __________, __________,
__________ __________, __________,
__________, __________,
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ognuno con diverso ruolo, partecipazione e aspettativa di guadagno, __________ tra le persone che hanno ideato, organizzato e attuato la messinscena, tentato di ingannare con astuzia i responsabili della compagnia assicurativa La __________ __________ – presso la quale era stata stipulata una copertura assicurativa contro il furto – al fine di ottenere un indebito indennizzo assicurativo di fr. 5 000 000.– senza però riuscire nel proprio intento;
configurandosi l'inganno astuto:
– nell'organizzare – facendolo precedere da un viaggio di "prova" – per il tramite della ditta __________ di __________, un trasporto di __________ propri e di terzi da __________ a __________ assicurando il carico per un importo di fr. 5 000 000.– mentre il reale valore era di circa fr. 1 000 000.–;
– nel simulare e denunciare il 16/17 marzo 1989 ai Carabinieri di __________ __________, provincia di __________, l'avvenuta rapina ai danni dell'autista del camion che trasportava i tappeti – rapina in effetti mai avvenuta;
– nell'inoltrare alla compagnia d'assicurazioni La __________ __________ l'avviso di sinistro allo scopo di ottenere un indebito risarcimento di fr. 5 000 000.– notificando per i differenti tappeti valori superiori a quelli reali,
fatti avvenuti a __________ e __________, così come in altre località ticinesi e italiane tra il gennaio e il marzo 1989;
perseguito con decreto d’accusa DAC / del __________ __________ __________ emanato dal Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Alla multa di fr. 5000.–.
Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di prova di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 5000.– e delle spese giudiziarie di fr. 4000.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 18 gennaio 2002;
indetto il dibattimento per il 21 marzo 2003, al quale sono intervenuti il difensore e il procuratore pubblico, mentre l'accusato – regolarmente citato – non è comparso;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentiti – il procuratore pubblico, che ha chiesto la conferma del decreto d'accusa.
– il difensore, che ha postulato l'archiviazione dell'incarto senza condanna per il lungo periodo trascorso dai fatti o, in subordine, la derubricazione del reato in tentata truffa limitatamente all'importo di 2 milioni e l'esenzione dell'accusato da ogni pena o, in via ancor più subordinata, la derubricazione del reato in complicità anziché correità.
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1 tentata truffa, commessa nelle circostanze di cui sopra.
1.2 complicità in tentata truffa
2.1 Se la procedura deve essere archiviata;
2.2 Se l'accusato deve essere mandato esente da pena
2.3 eventualmente quale pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputato;
2.4 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e/o pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova.
Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 146 cpv. 1 CP (art. 148 vCP) in relazione con l'art. 22 cpv. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________ __________ __________ colpevole di
tentata truffa, art. 146 cpv. 1 CP (art. 148 cpv. 1 vCP) in relazione con l'art. 22 cpv. 1 CP
per avere, nell'intento di procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità di:
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__________ __________, __________,
__________, __________,
__________, detto __________, __________,
__________ __________, __________,
__________, __________,
__________ __________, __________,
__________ __________, __________,
__________, __________,
__________ __________, __________,
ognuno con diverso ruolo, partecipazione e aspettativa di guadagno, __________ tra le persone che hanno ideato, organizzato e attuato la messinscena, tentato di ingannare con astuzia i responsabili della compagnia assicurativa La __________ __________ – presso la quale era stata stipulata una copertura assicurativa contro il furto – al fine di ottenere un indebito indennizzo assicurativo di circa fr. 5 000 000.– senza però riuscire nel proprio intento;
configurandosi l'inganno astuto:
– nell'organizzare – facendolo precedere da un viaggio di "prova" – per il tramite della ditta __________ di __________, un trasporto di __________ propri e di terzi da __________ a __________ assicurando il carico per un importo di circa fr. 5 000 000.– mentre il reale valore era di circa fr. 1 000 000.–;
– nel simulare e denunciare il 16/17 marzo 1989 ai Carabinieri di __________ __________, provincia di __________, l'avvenuta rapina ai danni dell'autista del camion che trasportava i tappeti – rapina in effetti mai avvenuta;
– nell'inoltrare alla compagnia d'assicurazioni La __________ __________ l'avviso di sinistro allo scopo di ottenere un indebito risarcimento di circa fr. 5 000 000.– notificando per i differenti tappeti valori superiori a quelli reali,
fatti avvenuti a __________ e __________, così come in altre località ticinesi e italiane tra il gennaio e il marzo 1989;
condanna __________ __________ __________
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Alla multa di fr. 5000.–.
Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di prova di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 6000.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP); il condannato potendo altresì ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato è stato inoltre avvertito della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
__________ ____________________Studio legale __________ ____________________, __________, avv. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, __________,
Assicurazioni, __________, avv. __________ __________ __________, __________,
e, alla crescita in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________ __________ __________i
fr. 5000.– multa
fr. 2000.– tassa di giustizia
fr. 4000.– spese giudiziarie
fr. 11000.– totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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