AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.2002.322
Data decisione, Autorità:
31.10.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.322, 10.2002.323/AMM
DAC
465/2002 - DAC 466/2002
Bellinzona
31
ottobre 2003
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per giudicare
__________,
accusati di:
__________ 1. impiego illecito di valori
patrimoniali, commesso e mancato,
per avere indebitamente
impiegato, rispettivamente tentato di impiegare, a profitto proprio, valori patrimoniali
venuti in suo possesso indipendentemente dalla sua volontà; e meglio per avere,
in data 24 dicembre 1999, dopo avere costatato che, a seguito di un errore di
registrazione, sul conto bancario n. __________ a lei intestato presso __________
SA, era stato erroneamente accreditato un importo di fr. 19 000.–, anziché
di fr. 1900.– (così come invece da lei versato):
1.1. prelevato, dal citato
conto bancario, tramite Bancomat, un importo di fr. 5000.–;
1.2. tentato di prelevare,
dopo pochi minuti, sempre tramite il medesimo Bancomat, un altro importo di fr.
5000.– senza tuttavia riuscire nel suo intento, avendo già superato il limite
giornaliero consentito;
impiegando indebitamente, a
profitto proprio, la somma di complessivi fr. 3084.35 (fr. 5000.– dedotto il
saldo attivo del conto a quel momento, pari a fr. 1915.65);
reato previsto dall'art. 141bis
CP, in relazione con l'art. 22 CP;
fatti avvenuti a __________ il 24 dicembre 1999;
- denuncia mendace,
per avere sporto denuncia
penale contro il funzionario di banca __________, per titolo di appropriazione
indebita, accusandolo di essersi appropriato, in qualità di cassiere, della
somma di fr. 17 100.– (corrispondente alla differenza fra la somma di fr.
19 000.– da lui quietanzata e l'importo di fr. 1900.–, a suo dire,
effettivamente versato dalla signora __________), sapendo di accusare una
persona innocente e di provocare di riflesso nei suoi confronti l'apertura di
un procedimento penale. Procedimento, questo, sfociato poi in decreto di non
luogo a procedere, nel frattempo cresciuto in giudicato;
reato previsto dall'art. 303 n.
1 CP;
fatti avvenuti a Lugano il 10 gennaio 2000;
perseguita con decreto d’accusa DAC 465/2002
del 1° luglio 2002 del Procuratore pubblico __________, __________, che propone
la condanna dell'imputata:
-
alla pena di 3
(tre) mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni,
-
al versamento
alla parte civile __________ SA dell'importo di fr. 3084.35, a titolo di
risarcimento,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–,
e inoltre 4. rinvia la parte
civile __________ SA al competente foro civile per la liquidazione di eventuali
ulteriori pretese di risarcimento;
__________ 1. falsa testimonianza,
per avere, in qualità di
testimone, fornito scientemente una falsa deposizione sui fatti oggetto del procedimento
penale aperto a carico della di lui moglie __________;
in specie, per avere
dichiarato, in urto con la verità, e sebbene avvertito delle conseguenze penali
di una falsa testimonianza, che, in data 24 dicembre 2000 (recte: 1999),
la di lui moglie __________, prima di recarsi in banca per effettuare un
versamento di fr. 19 000.–, era in possesso della somma di fr.
14 000.– in contanti, rispettivamente che, quel giorno, quest'ultima aveva
incassato anche lo stipendio di fr. 5000.–;
reato previsto dall'art. 307
cpv. 1 CP;
fatti avvenuti a __________ in data 11 aprile
2001 (recte: 2000);
- favoreggiamento,
per avere fornito una falsa
versione di fatti oggetto dell'inchiesta penale aperta a carico della di lui
moglie , al fine di avvalorare la tesi difensiva da lei sostenuta e
sottrarla, così, agli atti del procedimento penale in corso; in specie per
avere dichiarato, in urto con la verità, che in data 24 dicembre 1999, al
momento in cui la moglie asserisce di avere effettuato un versamento presso l'
SA, __________, di fr. 19 000.–, ella era effettivamente in possesso di
detta somma di denaro, in quanto fr. 14 000.– provenivano da risparmi
personali e fr. 5000.– dal suo stipendio;
reato previsto dall'art. 305
cpv. 1 e 2 CP,
fatti avvenuti a __________ il 10 maggio 2000 (recte:
11 aprile 2000);
perseguito con decreto d’accusa DAC 466/2002
del 1° luglio 2002 del Procuratore pubblico __________, __________, che propone
la condanna dell'imputato:
-
alla pena di 3
(tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte dagli accusati l'8 luglio 2002;
indetto il dibattimento 31 ottobre 2003,
al quale sono comparsi gli accusati con il difensore, il Procuratore pubblico e
l'avv. __________ per la parte civile;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentiti – il Procuratore pubblico, il quale
ritiene che l'istruttoria ha permesso di dimostrare l'adempimento dei requisiti
oggettivi e soggettivi dei reati di cui ai decreti d'accusa, dei quali conclude
per l'integrale conferma;
– l'avv. __________, il quale si
allinea alla posizione del magistrato inquirente; conclude per la conferma dei
decreti d'accusa, compreso l'indennizzo riconosciuto alla parte civile, e per
la rifusione alla banca di fr. 10 120.40, con interessi al 5% dal
passaggio in giudicato della sentenza, a titolo di ripetibili;
– il difensore, il quale conclude
per il proscioglimento degli accusati e per la rifusione di una congrua
indennità a titolo di ripetibili, tenuto conto del dispendio di tempo del
difensore pari a complessivi 15 giorni;
– da ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
per l'accusata: 1. Se l'imputata è autrice
colpevole di
1.1 impiego illecito di
valori patrimoniali, commesso e mancato, avvenuto nelle circostanze
di cui sopra,
1.2 denuncia mendace,
commessa nelle circostanze di cui sopra.
- In caso di risposta affermativa
ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 quale pena dev'essere
inflitta all'imputata,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova.
- Il giudizio sulle pretese civili
e sugli oneri processuali e sulle ripetibili.
per l'accusato: 1. Se l'imputato è autore colpevole
di
1.1 falsa testimonianza,
commessa nelle circostanze di cui sopra,
1.2 favoreggiamento,
commesso nelle circostanze di cui sopra.
- In caso di risposta affermativa
ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 quale pena dev'essere
inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova.
- Il giudizio sugli oneri
processuali e sulle ripetibili.
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. Il 28 febbraio 2000 l'__________
SA ha denunciato __________ – cittadina italiana domiciliata a __________ – per
i titoli di appropriazione semplice o indebita, impiego illecito di valori
patrimoniali e truffa, costituendosi nel contempo parte civile. La denunciata,
stando alla banca, avrebbe in sostanza depositato il 24 dicembre 1999 sul
proprio conto presso la succursale di __________ fr. 1900.–, contro il
rilascio di una ricevuta indicante erroneamente fr. 19 000.–, e avrebbe
poi prelevato dal bancomat del medesimo istituto fr. 5000.– come pure tentato
ulteriori prelievi. Il Procuratore pubblico ha successivamente esteso le
indagini al possibile reato di denuncia mendace, __________ avendo il 10
gennaio 2000 denunciato il funzionario di banca __________ per essersi
appropriato della differenza di fr. 17 100.–, così come alle imputazioni
di falsa testimonianza e di favoreggiamento perpetrate dal coniuge __________, avendo
egli confermato essenzialmente la versione della moglie di un versamento pari a
fr. 19 000.–.
B. Con decreto d'accusa del
1° luglio 2002 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autrice colpevole
di denuncia mendace, per le predette accuse mosse nei confronti del funzionario
di banca, e di impiego illecito di valori patrimoniali, commesso e mancato, per
avere indebitamente impiegato fr. 3084.35 (la differenza fra la somma prelevata
di fr. 5000.– e il saldo attivo del conto di fr. 1915.65), rispettivamente tentato
di impiegare ulteriori valori patrimoniali in relazione con un mancato prelievo
di altri fr. 5000.–. Con un secondo decreto d'accusa dello stesso 1° luglio
2002 il magistrato inquirente ha ritenuto altresì __________ autore colpevole
di falsa testimonianza e di favoreggiamento, per avere dichiarato che la moglie
era effettivamente in possesso di fr. 19 000.–, dei quali fr.
14 000.– provenienti da risparmi personali e fr. 5000.– dal di lei
stipendio. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la
condanna di ciascun accusato a 3 mesi di detenzione sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni, così come al pagamento di oneri processuali
di fr. 400.–. __________ è stata inoltre condannata a rifondere all'__________
SA la somma indebitamente impiegata di fr. 3084.35, riservate ulteriori pretese
da far valere in sede civile. I coniugi hanno introdotto entrambi l'8 luglio
2002 opposizione al rispettivo decreto d'accusa.
Considerato in diritto:
-
L'art. 303 n. 1 CP
reprime con la reclusione o con la detenzione chiunque denunci all'autorità
come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente,
per provocare contro di essa un procedimento penale. L'art. 141bis CP
commina invece la detenzione o la multa a chiunque impieghi indebitamente, a
profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo
indipendente dalla sua volontà. Può essere punito con pena attenuata (art. 65
CP) chi compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione d'un
crimine o di un delitto (art. 22 cpv. 1 CP). Quanto agli addebiti mossi al
marito, l'art. 307 cpv. 1 CP reprime con la reclusione sino a cinque anni o con
la detenzione chiunque come testimonio faccia sui fatti della causa una falsa
deposizione, mentre l'art. 305 cpv. 1 CP commina la detenzione a chiunque
sottragga una persona ad atti di procedimento penale.
-
Il Procuratore pubblico,
cui si allinea la parte civile, rimprovera in sostanza agli accusati di avere
commesso i reati appena evocati per trarre profitto dall'errata registrazione
bancaria di un versamento di fr. 1900.– in fr. 19 000.–. Stando all'accusa,
dall'istruttoria è emersa una serie di indizi convergenti atti a dimostrare la
falsità della versione fornita dai coniugi di un deposito pari a fr.
19 000.–, donde l'adempimento dei requisiti oggettivi e soggettivi delle
infrazioni enunciate nei decreti d'accusa. Gli imputati insistono per converso
nell'indicare in fr. 19 000.– la somma depositata sul conto bancario e
negano di conseguenza la commissione di qualsivoglia reato da parte loro.
-
A ragione il Procuratore
pubblico e la parte civile ravvisano indizi a sostegno di un possibile errore
della banca nel contabilizzare un deposito di fr. 1900.– in fr. 19 000.–,
segnatamente l'equivalenza dell'importo di fr. 17 100.– con l'ammanco
giornaliero dell'istituto, l'eccezionalità di un versamento di fr.
19 000.– per gli interessati e la loro non rosea situazione finanziaria,
l'anomalo comportamento della moglie (ore 19.18: versamento con rilascio di
saldo attivo superiore a fr. 19 000.–; ore 11.00: prelievo al bancomat di
fr. 5000.–, destinati a pagamenti effettuati tre giorni dopo, con contestuale
richiesta di nuovo saldo e tentativo di prelevare altri fr. 5000.–; giorno
seguente: nuovo tentativo di operazione al bancomat con ritiro della tessera),
l'incerta ricostruzione da parte dei coniugi della composizione della somma,
l'incoerente riscontro contabile dell'incasso di stipendio della moglie e il
mancato rimborso di un mutuo bancario con interesse del 9% (cfr. in particolare
act. 35, rapporto d'inchiesta, pag. 6 segg.).
-
Il fatto è che agli
indizi in favore della tesi accusatoria si contrappongono altri elementi atti a
rendere quanto meno possibile e ragionevole la versione dei fatti addotta dagli
imputati.
a) Per quel che
concerne anzitutto l'ammanco bancario, contrariamente alla versione iniziale
della parte civile (act. 1, denuncia del 28 febbraio 2000, pag. 2 a metà) e
alla testimonianza del mandatario commerciale della banca (cfr. act. 35,
deposizione di __________, comparto 9, pag. 2 verso il basso) esso non
corrisponde esattamente alla differenza di fr. 17 100.– (fr. 19 000.–
./. fr. 1900.–), bensì a fr. 17 200.– di cui fr. 100.– d'origine non
chiarita (cfr. act. 20 e le relative perplessità espresse dal magistrato inquirente
alla parte civile con lettera del 30 ottobre 2001: act. 44, pag. 1 in fondo).
Il giorno prima la stessa succursale aveva riscontrato per altro un ammanco di
fr. 200.– rimasto anch'esso non chiarito (act. 27, pag. 2 in alto).
b) La certezza con cui
il cassiere riconduce l'ammanco a un proprio errore di registrazione contrasta
con la deposizione in sede civile dell'impiegata __________, la quale ha
dichiarato quanto segue: "trattandosi della vigilia di Natale la banca
chiudeva a mezzogiorno. Ricordo che __________ mi comunicò che non gli
tornavano i conti della cassa, in particolare gli mancavano dei soldi, se ben
ricordo ca fr. 17 000.–. Si è quindi rivolto a me perché facessi anch'io
la verifica e potei constatare che effettivamente mancava questa cifra. […]
ho esaminato ad uno ad uno tutti i giustificativi delle operazioni eseguite
quella mattina (ca 60/70). Ho da prima escluso tutte quelle operazioni di
importi inferiori. Me ne sono rimaste 2 o 3. Sono quindi capitata sul
giustificativo dell'operazione eseguita dall'attrice. Ho visto che si trattava
di fr. 19 000.– quindi di un importo consistente e chiesi al cassiere __________
se si ricordava se gli erano state consegnate delle banconote di tale importo, […]
lui mi disse che non si ricordava. […] Sul momento __________
non era in grado di dire se effettivamente si era sbagliato in
quell'operazione. Se ben ricordo qualche giorno dopo ci fu mostrata la
videocassetta (era il 27 dicembre 1999). […] dopo aver visto questo filmato,
__________ si ricordò che [l'accusata] verosimilmente non
gli aveva versato tutti quei soldi" (verbale del 17 gennaio 2001, pag.
1 in basso e pag. 2 in alto, nel fascicolo verde "documenti successivi
all'opposizione al decreto di accusa"). Ora, non si vede come il
funzionario interessato non fosse in grado di escludere, il giorno stesso dei
versamento litigioso, la consegna di ben fr. 19 000.– in contanti (una fra
le sole 2 o 3 operazioni di importi consistenti avvenute quel giorno) per poi
ricordare giorni dopo di non avere ricevuto fr. 19 000.–
dall'accusata ed essere finanche in grado di escludere con certezza la consegna
di banconote di grosso taglio (act. 1, pag. 2 in basso; act. 35, comparto 8,
pag. 2 verso l'alto: "da parte mia espletavo tutte le formalità di rito
e meglio compilavo l'apposita cedola di versamento per contanti e la cliente mi
consegnava la somma di fr. 1900.– composta dalle seguenti banconote: quattro o
sei da fr. 200.– ed il rimanente da fr. 100.–").
c) Quanto alla
sproporzione fra l'entità del versamento e la situazione finanziaria dei
coniugi, l'occasionale liquidità può senz'altro essere ricondotta – come
sostenuto dagli interessati – al mutuo di fr. 31 000.– contratto il 30
luglio 1999 in vista del matrimonio celebrato nel mese di settembre dello
stesso anno (cfr. act. 35, comparto 4, doc. "FO 1"; act. 35, comparto
3, verbale 3.1 pag. 1 in basso), così come ai probabili doni di matrimonio.
Questi ultimi spiegherebbero del resto anche l'asserita prevalenza di banconote
di piccolo taglio nella somma depositata. È altresì plausibile la volontà dei
coniugi di non estinguere immediatamente il mutuo con la somma a disposizione,
nonostante il saggio d'interesse passivo del 9%, nell'incertezza dell'entità
dei debiti di fine anno/inizio anno nuovo.
d) Riguardo al
prelievo di fr. 5000.– e all'immediato tentativo di un ulteriore prelievo di
pari importo, l'accusata ha sempre negato quest'ultima operazione, che sapeva
inutile e insensata. Ora, è vero che tale operazione figura in un
giustificativo bancario (act. 35, comparto 9, allegato B), ma il giurista
dell'istituto avv. __________, in sede civile, ha avuto modo di adombrare
possibili errori del sistema elettronico "nella trascrizione dei dati sull'impianto
del bancomat" (cfr. verbale dell'11 luglio 2001, pag. 2 nel mezzo, nel
fascicolo verde "documenti successivi all'opposizione al decreto di accusa").
Sia come sia, un eventuale tentativo di ulteriore prelievo – e in generale il
comportamento dell'interessata il 24 dicembre 1999 – non bastano lontanamente a
confutare la tesi difensiva di un versamento pari a fr. 19 000.– anziché
fr. 1900.–. L'imputata ha avuto modo del resto di fornire le ragioni delle
anomalie riscontrate dall'autorità inquirente (v. in particolare act. 11:
verbale di interrogatorio del 28 aprile 2000 davanti al Procuratore pubblico;
cfr. anche act. 16), senza che dalle sue spiegazioni – o dalle affermazioni del
marito (v. in particolare act. 29) – emergessero contraddizioni tali da assodare
le accuse mosse nei confronti dei coniugi.
- E questo giudice, dopo
aver vagliato gli atti istruttori, sentito personalmente gli imputati e
ponderato attentamente tutti gli indizi a sostegno delle rispettive posizioni,
non può giungere al convincimento che gli imputati abbiano dichiarato il falso
nell'addurre un versamento pari a fr. 19 000.–. Ciò non significa evidentemente
che la versione degli accusati sia più credibile di quella avanzata dall'autorità
inquirente (v. nel dettaglio act. 35, rapporto d'inchiesta, pag. 12 seg. e
ipotesi di ricostruzione allegata): le risultanze istruttorie sono tuttavia
sufficienti a far sorgere un ragionevole dubbio sull'entità del versamento
litigioso, e – di riflesso – sull'esistenza dei connessi reati di cui ai decreti
d'accusa impugnati, dai quali gli interessati devono in definitiva essere
prosciolti. L'esito della sentenza osta al giudizio sulle pretese civili (art.
272 CPP), impone di addebitare le spese allo Stato (art. 9 cpv. 4 CPP) e giustifica
l'assegnazione agli imputati, entrambi difesi dal medesimo legale, di fr.
6000.– complessivi per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi, visti gli art. 22, 141bis, 303 n. 1,
305 cpv. 1 e 2, 307 cpv. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
proscioglie __________
dalle imputazioni di impiego
illecito di valori patrimoniali, commesso e mancato, e di denuncia
mendace, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC 465/ 2002 del 1°
luglio 2002;
proscioglie __________
dalle imputazioni di falsa
testimonianza e di favoreggiamento per i fatti descritti nel decreto
d'accusa DAC 466/2002 del 1° luglio 2002;
carica le spese allo Stato, che
rifonderà a entrambi i prosciolti fr. 6000.– complessivi per ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP);
la motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________, __________,
__________, __________,
avv. __________, __________,
Procuratore pubblico __________,
__________,
__________ SA, __________ e __________,
avv. __________, __________,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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