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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2002.78
Data decisione, Autorità: 25.03.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2002.78/AMM DAP 1249/2002
Bellinzona 25 marzo 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria per giudicare
__________ __________, di __________ e fu __________ n. __________, nata il __________ __________ 1954 ad , attinente di __________ /, divorziata, esercente, domiciliata a __________, via __________ __________,
accusata di infrazione e contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________ nel periodo 20 ottobre 2001 – 28 marzo 2002, ospitandolo presso l'albergo __________, facilitato il soggiorno illegale di __________ __________ come pure occupandolo presso detto albergo quale aiuto cucina, impiegato uno straniero non autorizzato a lavorare in Svizzera, sapendo del soggiorno illegale dello stesso e che il medesimo era sprovvisto dei necessari permessi di polizia;
reati previsti dagli art. 23 n. 1 cpv. 5 e 23 n. 4 LDDS,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa DAP / del __________ __________ 2002 emanato dal Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusata il 26 giugno 2002;
indetto il dibattimento per il 25 marzo 2003, al quale sono intervenuti l'accusata e il difensore;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e all'audizione del testimone __________ __________;
prospettato alle parti, giusta l'art. 250 CPP, l'eventuale applicazione alla fattispecie dell'art. 23 n. 6 LDDS;
sentito il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento dell'accusata;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
Se l'imputata è colpevole di infrazione e/o contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 n. 1 cpv. 5 e n. 4 LDDS, subordinatamente art. 23 n. 6 LDDS, commessa nelle circostanze di cui sopra.
In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena detentiva e/o multa dev'essere inflitta all'imputata;
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena detentiva e, se sì, per quale periodo di prova.
Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 n. 1 cpv. 5, n. 4 e n. 6 LDDS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 n. 6 LDDS, per avere nel mese di marzo 2002 (sull'arco di 3-4 settimane), senza notificarlo, ospitato __________ __________ presso l'albergo __________ e averne occasionalmente richiesto i servigi in cucina (per cucinare e rigovernare limitatamente al proprio pasto e a quello dei propri commensali) dovendo sapere che il medesimo era sprovvisto dei necessari permessi di polizia;
condanna __________ __________
alla multa di fr. 100.–;
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie (comprese quelle indicate nel decreto d'accusa) di complessivi fr. 250.– ;
la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
assegna alla condannata un termine di tre mesi per il pagamento della multa e l'avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);
Intimazione a:
__________ __________, __________, avv. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, __________, Comando della Polizia cantonale, __________, Ufficio del GIAR, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di __________ __________
fr. 100.– multa
fr. 100.– tassa di giustizia
fr. 120.– spese giudiziarie
fr. 30.– testi
fr. 350.– totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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