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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.141
Data decisione, Autorità: 29.04.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.141/CEG DA 257/2003
Bellinzona 29 aprile 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
__________ __________, ..1977, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ __________, cittadino croato, domiciliato a __________, Via __________ __________, separato, operaio disoccupato, difeso da: avv. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà,
per avere condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.96 - max. 1.21 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1998 e nel 2002 per analogo reato;
fatti avvenuti a __________, autostrada __________, il 23.11.2002;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
perseguito con decreto d’accusa del __________ 2003 no. DA / del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2003;
indetto il dibattimento 29 aprile 2003, al quale è comparso l'accusato personalmente, assistito dal suo difensore, avv. __________ __________, __________, mentre il Procuratore pubblico Antonio Perugini con lettera 20 marzo 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale sottolinea come trattasi di caso lieve di alcolemia e richiama le condizioni personali dell'accusato. Egli chiede che nella commisurazione della pena venga considerata la regola generale ai sensi dell'art. 63 CP (con riduzione della pena detentiva al massimo a due mesi) e postula venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di 4 anni, richiamando la DTF 118 IV 100 e specificando come non vi sia stato incidente. Infine le condizioni economiche attuali (disoccupazione) dell'accusato giustificano la riduzione della multa al massimo a fr. 500.--.
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
per avere condotto, a __________, autostrada __________, il 23.11.2002, l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.96 - max. 1.21 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1998 e nel 2002 per analogo reato?
In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in che misura, essere ridotta la pena proposta?
Può essere concessa la sospensione condizionale della pena, e, se sì, per quale periodo di prova?
L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCS; 41 cifra 4, 49 cifra 3, 80 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1, 2 e 4, negativamente ai quesiti posti sub 3,
dichiara __________ __________,
autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà per i fatti compiuti a __________ il 23 novembre 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa no. DA __________/__________del __________ 2003;
condanna __________ __________,
alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione da espiare;
alla multa di fr. 700.-- (settecento);
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
dichiara la sentenza definitiva.
Distinta spese a carico di __________ __________,
fr. 700.-- multa
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 400.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'400.-- totale
Intimazione a:
__________ __________, Via __________ ______________________________, Avv. __________ __________, __________ __________, __________ __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ __________ __________ __________, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.
Il giudice: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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