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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.150
Data decisione, Autorità: 10.04.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.150 DA 315/2003
Bellinzona 10 aprile 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ nata __________, nato il __________ 1961 a __________, cittadino croato, domiciliato a __________, coniugato, gessatore,
prevenuto colpevole di ripetuta circolazione malgrado la revoca, per aver ripetutamente condotto il motoveicolo __________ targato __________ __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 13 dicembre 2001 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti il 20 novembre 2002 a __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCS;
perseguito con decreto d’accusa DA n. / di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusato:
Alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto, da espiare.
Alla multa di fr. 300.-- con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 19 novembre 2001, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 febbraio 2003 dall'allora difensore, avv. __________ __________;
indetto il dibattimento 10 aprile 2003, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 11/12 marzo 2003, non è comparso, telefonando a questo giudice per comunicare la sua impossibilità a presenziare, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
rispondendo ai seguenti quesiti:
È il signor __________ __________ autore colpevole di ripetuta circolazione malgrado la revoca, per aver a __________ il 20 novembre 2002 ed in altre imprecisate località e date precedenti ripetutamente condotto il motoveicolo __________ targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 13 dicembre 2001 per un periodo indeterminato?
In caso affermativo deve, e se si in che misura, essere ridotta la pena proposta?
L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale della pena proposta e se si a quali condizioni?
L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e se si a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 19 novembre 2001, e se si a quali condizioni?
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
visti gli art. 41, 48, 63 CPS; 95 cifra 2 LCS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG,
dichiara __________ __________, di __________ e __________ nata __________, nato il __________ 1961 a __________, cittadino croato, domiciliato a __________, coniugato, gessatore,
autore colpevole di ripetuta circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCS, per i fatti compiuti a __________ il 20 novembre 2002 ed in altre imprecisate località e date precedenti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DA n. __________/__________del __________ 2003;
condanna __________ __________,
alla pena di 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;
alla multa di fr. 150.--;
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di questa sede di complessivi fr. 150.-- (fr. 400.-- in caso di motivazione scritta), oltre a quelle del decreto d’accusa di complessivi fr. 200.--;
conferma il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 19 novembre 2001, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 41 cifra 4 CPS).
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
__________ __________, Via __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________,
alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, __________,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, __________.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di __________ __________,
fr. 150.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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