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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.222
Data decisione, Autorità: 07.05.2004, PRPEN
Incarto n. 10.2003.222 ROC/MAM DA 805/2003
Bellinzona 7 maggio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare
__________ __________; difeso da: __________
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere, a __________, nel periodo 1. aprile 1996 - 31 dicembre 1998,
omesso, benché ne abbia avuto i mezzi, rispettivamente li possa aver avuti per farlo, di prestare alla ex moglie __________ __________ i contributi di mantenimento fissati dalla decisione cautelare del 21 luglio 1995 della Prima Camera Civile del Tribunale di Appello in fr. 935.-- mensili e, a partire dalla sentenza di divorzio del Pretore della Giurisdizione di __________ - Città del 27 luglio 1998, quindi da agosto e sino al 31 dicembre 1998, fissati in fr. 1'800.-- mensili ;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall' art. 217 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa no. DA / di data __________ 2003 del che propone la condanna dell'accusato:
Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Al versamento alla parte civile __________ __________ dell'importo di fr. 35'180.-- oltre interessi al 5 % a partire dal 1. gennaio 1999, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 marzo 2003 dall'accusato;
indetto il pubblico dibattimento del 7 maggio 2004, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore lic. iur. __________ __________, __________, come pure il Procuratore Pubblico, nonché la parte civile;
preliminarmente il Procuratore pubblico ha ritirato la proposta contenuta nel dispositivo no. 2 del decreto d’accusa impugnato (pretese di parte civile) trattandosi di res iudicata. Egli ha inoltre proposto, con il consenso di tutte le parti e del Giudice, la modifica del periodo del reato di cui al decreto d’accusa e relativo al mancato pagamento dei contributi alimentari in favore dell’ex coniuge, segnatamente a fare tempo dal 1. Giugno 1997 al 31 dicembre 1998;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Procuratore Pubblico, il quale ha chiesto la conferma del decreto d’accusa,
con le modifiche di cui sopra, postulando inoltre l’ammonimento formale del
prevenuto;
sentita la parte civile, la quale si è confermata in quanto esposto dal Procuratore;
sentito il difensore il quale ha postulato, in via principale, l’assoluzione del prevenuto,
e, subordinatamente, una massiccia riduzione della pena;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere, a Locarno, nel periodo 1. giugno 1997 - 31 dicembre 1998,
omesso, benché ne abbia avuto i mezzi, rispettivamente li possa aver avuti per farlo, di prestare alla ex moglie __________ __________ i contributi di mantenimento fissati dalla decisione cautelare del 21 luglio 1995 della Prima Camera Civile del Tribunale di Appello in fr. 935.-- mensili e, a partire dalla sentenza di divorzio del Pretore della Giurisdizione di __________ - Città del 27 luglio 1998, quindi da agosto e sino al 31 dicembre 1998, fissati in fr. 1'800.-- mensili ;
essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 CPS;
In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura
letti ed esaminati gli atti;
rispondendo affermativamente ai quesiti 1, 2, 3, 5 e 6 e negativamente al quesito 4;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli artt. 217 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg CPP, e art. 39 lett. a LTG;
dichiara __________ __________, fu __________ e fu __________ nata __________, nato a __________ in data __________.1945, attinente di __________ __________, domiciliato a __________a, Via __________, divorziato, artista in proprio;
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere,
a __________, nel periodo 1. giugno 1997 - 31 dicembre 1998,
omesso, benché ne abbia avuto i mezzi, rispettivamente li possa aver avuti per farlo, di prestare alla ex moglie __________ __________ i contributi di mantenimento fissati dalla decisione cautelare del 21 luglio 1995 della Prima Camera Civile del Tribunale di Appello in fr. 935.-- mensili e, a partire dalla sentenza di divorzio del Pretore della Giurisdizione di __________ - Città del 27 luglio 1998, quindi da agosto e sino al 31 dicembre 1998, fissati in fr. 1'800.-- mensili ;
di conseguenza
condanna __________ __________, fu __________ e fu __________ nata __________, nato a __________ in data __________.1945, attinente di __________ __________, domiciliato a __________a, Via __________, divorziato, artista in proprio;
Alla pena di 70 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, __________, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________ Sezione esecuzione pene e misure, __________, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________ Ministero pubblico della Confederazione, __________
La sentenza è definitiva.
Il Giudice: Il Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Distinta spese a carico di _______ ______________
fr. 0.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 0.00 spese di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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