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Numero d'incarto:
10.2003.226
Data decisione, Autorità:
01.10.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.226/CEG
DA
171/2003
Bellinzona
- ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con
Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
__________, __________.1977,
di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino
italiano, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe,
giardiniere
prevenuto colpevole di sommossa,
per avere,
in correità con __________ __________, __________ __________, __________
__________ ed altre persone non identificate, partecipato ad un pubblico
assembramento, durante la "Sagra dell'uva", commettendo
collettivamente atti di violenza contro le persone e cose, con danneggiamenti
non meglio quantificati, ma non inferiori ad un valore di fr. 1'000.--;
fatti avvenuti il 30
settembre 2001 a __________;
reato previsto dall'art. 260
cpv. 1 CP;
perseguito con decreto
d’accusa no. DA / intimato in data 20 gennaio 2003 del
Procuratore generale Bruno Balestra,
__________, che propone la condanna dell'accusato:
-
Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione da
espiare.
-
Al pagamento della tassa di giustizia di fr.
100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l'"opposizione"
interposta in data 12/13 febbraio 2003 dalla madre __________ __________ -__________,
__________, "a nome e per conto" dell'accusato, il quale poi,
con scritto 14 marzo 2003 ha confermato la propria volontà di opporsi al decreto
d'accusa;
considerato che nel
frattempo è stato indetto il dibattimento per martedì 7 ottobre 2003;
che nel
corso della disamina dell'incarto in vista di tale dibattimento questo giudice
si è avveduto della necessità di preventivamente esaminare la fattispecie per
quanto attiene la tempestività dell'opposizione al decreto d'accusa;
che ciò è
giustificato primariamente da motivi di economia processuale;
che il
decreto d'accusa è stato regolarmente intimato il 20 gennaio 2003 (doc. B)
all'accusato; nello stesso, a pag. 2, è indicato che:
"L'accusato
e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore Generale formale
opposizione scritta contro le proposte contenute nel presente decreto di accusa
entro 15 giorni dall'intimazione (art. 210 CPPT); gli atti saranno allora
trasmessi per la celebrazione del pubblico dibattimento al Giudice competente (art.
211 CPPT).
In caso
di mancata opposizione, il decreto d'accusa acquisterà forza di cosa giudicata
senza ulteriori formalità.";
che
pertanto è stato formalmente ossequiato il disposto di cui all'art. 208 cpv. 1
CPPT, in particolare lett. e, che impone tale avvertenza nel decreto d'accusa;
che giusta
l'art. 19 CPPT, qualora non sia espressamente disposto il contrario, i termini
fissati nel CPPT non possono essere prorogati;
che in
data 13 febbraio 2003 perveniva al Ministero Pubblico una raccomandata non
datata (spedita il 12 febbraio 2003) in cui la Signora __________ __________
-__________ di __________ "a nome e per conto" di suo figlio
__________ __________ __________, chiedeva che "tutto sia congelato
sino al ritorno di mio figlio (previsto per la fine di febbraio)",
assente, a suo dire, all'estero "in un programma di aiuto sociale in
America latina" (doc. 1);
che tale
scritto è stato inviato ben oltre il termine perentorio di quindici giorni
fissato dalla legge (art. 208 cpv. 1 lett. e CPPT) e indicato nel decreto
d'accusa;
che la
__________ __________ -__________ giustifica l'intempestività con il fatto che
lei non "fosse autorizzata ad accedere" alla posta del figlio,
assente al'estero da fine dicembre 2002 (doc. 1);
che
l'interrogatorio dell'accusato di fronte agli organi inquirenti è avvenuto nel
marzo 2002;
che il 6
marzo 2003 l'accusato ha sottoscritto la dichiarazione ex art. 207-207a CPPT in
cui dichiarava di aver preso conoscenza che gli atti dell'inchiesta preliminare
di polizia per il reato di sommossa durante la Sagra dell'Uva 2001 di
__________ vengono trasmessi al Ministero Pubblico;
che in
tale dichiarazione è espressamente indicato che "il Procuratore
Pubblico, ricevuti gli atti dell'inchiesta di polizia, se riterrà di dover
formulare un decreto di accusa nei miei confronti sulla scorta di tali atti e,
in genere, delle risultanze delle informazioni preliminari, lo potrà fare senza
ulteriori avvisi (art. 207a CPP)";
che
l'accusato è cognito dell'iter procedurale penale essendo stato soggetto
a cinque decisioni di condanna per reati diversi, dal giugno 1998 al giugno
2001;
che egli
doveva quindi ragionevolmente attendersi a breve-medio termine una decisione
dal Procuratore Pubblico in merito ai fatti per i quali era stato interrogato
nel marzo 2002 (cfr. DTF 116 Ia 90);
che
all'accusato incombeva un cosiddetto "obbligo di ricezione" ("Empfangspflicht"),
derivante dal principio della buona fede, in base al quale egli doveva adottare
le misure necessarie affinché le comunicazioni ufficiali potessere essergli
notificate, ad esempio indicando un rappresentante autorizzato a ricevere tali
atti oppure informando l'autorità circa la sua assenza (DTF 107 V 187),
rispettivamente segnalando a quest'ultima un indirizzo presso il quale
recapitare la posta (DTF 117 V 131 cons. 4a);
che quindi
una parte coinvolta in una procedura giudiziaria pendente deve, prima di
assentarsi all'estero, designare un patrocinatore o un rappresentante e
fornirgli tutti i ragguagli necessari che interessano eventuali sviluppi della
procedura medesima (RDAT 1995-I n. 15; CCC 18 luglio 1990 in re
__________ c. __________); non è scusabile chi si assenta per un lungo periodo
senza preoccuparsi di essere opportunamente informato sui propri affari e viene
così ad ignorare la decorrenza di un termine (RDAT 1992-I, n. 19t);
che
l'accusato avrebbe dovuto prendere i provvedimenti opportuni, dovendo
attendersi che negli oltre tre mesi di sua assenza all'estero, peraltro non
comprovata, gli venissero recapitati atti relativi al procedimento penale
aperto contro di lui;
che a
maggior ragione ciò vale, se, come in casu, l'accusato, attendeva la
decisione, presumibilmente il decreto d'accusa, a conclusione di tale
procedimento, e non un mero atto di tipo incidentale;
che
nemmeno va concessa ulteriore disamina allo scritto della di lui madre e in
particolare in merito alla sua legittimazione ad agire, poiché in ogni caso,
come visto, intempestivo;
che, visto
quanto precede, nulla giova all'accusato la lettera 14 marzo 2003 in cui rende
"formale" il proprio volere di opposizione;
che in
tale scritto nemmeno si può intravvedere un'istanza di restituzione dei termini
ai sensi dell'art. 21 CPPT, primariamente poiché non v'è richiesta in tal
senso, in subordine poiché non è stata prodotta prova alcuna dell'impedimento
senza colpa nell'osservare il termine assegnato nel decreto d'accusa;
che
pertanto il decreto d'accusa no. DA / del __________ 2003 è
regolarmente cresciuto in giudicato;
che ne
consegue che il dibattimento già fissato per martedì 7 ottobre 2003 va
annullato;
p.q.m.,
visti gli art.
19, 21, 208, 210 e 211 CPPT;
pronuncia 1. L'opposizione
al decreto d'accusa no. DA / del __________ 2003 emesso nei
confronti di Ignazio __________ __________, __________o, è irricevibile.
-
Il
dibattimento previsto per martedì 7 ottobre 2003 alle 14.30 è annullato.
-
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al
Procuratore Pubblico per quanto di sua competenza.
-
La tassa
di giustizia di fr. 50.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico di __________ __________
__________, __________.
-
Contro il
presente giudizio è data facoltà di ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale, __________. Il ricorso deve essere presentato al
giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese (art. 289 CPPT).
-
Intimazione:
__________,
Via __________ __________, __________,
Procuratore
generale Bruno Balestra, Via __________ __________, __________,
Comune di
__________, Via __________ __________, __________,
__________, Via __________ __________, __________,
Ministero
pubblico della Confederazione, __________,
e, alla
crescita in giudicato,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Il giudice: Il
segretario:
Giovanni Celio
p.p. Marco Kraushaar
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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