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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.231
Data decisione, Autorità: 05.06.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.231/ROC/MAM DA 817/2003
Bellinzona 5 giugno 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare
__________ __________, fu __________ e __________ n. __________, nato a __________ di __________ il .1953, attinente di __________ /, domiciliato a __________ __________, via __________ __________ __________, separato, gerente difeso da: Lic.iur. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per avere,
a __________, nel periodo 22 febbraio/11 marzo 2002, quale amministratore unico della __________ SA, avente come scopo la gestione e l'amministrazione di esercizi pubblici, nonché quale cogerente dell'Albergo __________, impiegato un imprecisato numero di cittadine straniere tutte dedite alla prostituzione tra cui __________ __________, __________ __________ e __________ __________, che non erano autorizzate a svolgere attività lucrativa in quanto sprovviste del richiesto permesso della Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 23 cpv. 4 LDDS;
perseguito con decreto d'accusa no. / del __________ 2003 del Procuratore Pubblico, Marco Villa che propone la condanna
Alla multa di fr. 600.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.--.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
18 marzo 2003,
indetto il dibattimento 5 giugno 2003,
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore il quale chiede il proscioglimento dell’accusato, negando ogni
addebito penale;
sentito da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore,
dichiarandosi innocente;
posti a giudizio i seguenti quesiti
degli stranieri giusta l’art. 23 cpv. 4 LDDS, commessa nelle circostanze di cui
sopra.
pena, di che natura ed in che misura.
sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo.
iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS)
condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che le parti sono state avvertite da parte dello scrivente Giudice del loro diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP), ciò che, in concreto, le stesse non hanno fatto;
visti gli artt. 23 cpv. 4 LDDS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti 1,2, 4 e 5 e venendo contestualmente a cadere il quesito no. 3;
proscioglie __________ __________, fu __________ e __________ n. __________, nato a __________ di __________ il .1953, attinente di __________ /, domiciliato a __________ __________, via __________ __________ __________, separato, gerente;
dall’accusa di contravvenzione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri ex art. 23 cpv. 4 LDDS;
le parti
intimazione a:
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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