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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.260
Data decisione, Autorità: 14.04.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.260/KRM DA 34/2003
Bellinzona 14 aprile 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
__________ __________, __________.1983, di __________ e __________ n. , nato a __________ /, cittadino jugoslavo, domiciliato a __________, Via __________, celibe, pittore
siccome
ritenuto colpevole di lesioni semplici, furto d'uso, circolazione senza licenza di condurre;
fatti avvenuti il 23 agosto 2002 e il 1 settembre 2002 a __________;
reato previsto dall' art. 123 cifra 1 CP, art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, art. 95 cifra 1 LCS;
e meglio come al decreto d’accusa no. DA ______________________________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, per cui fu proposta la condanna
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Alla multa di fr. 300.--.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta in data 3 aprile 2003 dall'accusato;
rilevato che con lo scritto d'opposizione l'accusato chiede pure la restituzione del termine per interporre l'opposizione stessa;
considerato in fatto e in diritto
che il decreto di accusa del 13 gennaio 2003 è stato intimato per raccomandata il giorno stesso al domicilio dell'accusato a __________;
che l'invio è rimasto in giacenza presso l'ufficio postale di __________ dal 15 al 22 gennaio 2003 ed è ritornato al mittente il 28 gennaio 2003 con la menzione "non ritirato" (cfr. atto 9);
che la notificazione di atti giudiziari per raccomandata si reputa avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34);
che nella fattispecie la notificazione del decreto di accusa all'interessato è quindi validamente avvenuta il 22 gennaio 2003;
che di conseguenza l'opposizione è tardiva;
che l'accusato chiede la restituzione del termine per interporre opposizione, poiché sostiene di non avere mai ricevuto il decreto di accusa e di averne avuto conoscenza solo al ricevimento della citazione 21 febbraio 2003 della Pretura di __________;
che per l'art. 21 CPP la restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa unicamente se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa;
che in concreto il mancato ritiro della raccomandata è imputabile all'accusato, il quale non spiega, tantomeno prova, i motivi per quali sarebbe stato impedito di farlo;
che quand'anche si volesse prescindere dalla colpa per il mancato ritiro l'istanza non potrebbe essere comunque accolta, perché tardiva;
che per l'art. 22 cpv. 1 CPP l'istanza deve infatti essere presentata, pena la decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento;
che il signor __________ stesso ammette di aver avuto conoscenza del decreto quando ha ricevuto la citazioni intimatagli il 21 febbraio 2003 dalla Pretura di __________: nell'ipotesi a lui più favorevole questa citazione gli è stata notificata il 29 gennaio 2003, ciò significa che la restituzione del termine doveva essere chiesta entro il 8 febbraio 2003;
che l'istanza 3 aprile 2003 è quindi tardiva e pertanto irricevibile;
visti gli art. 21, 22, 208 e 210 CPP
pronuncia: 1. L'istanza di restituzione dei termini è irricevibile.
L'opposizione è irricevibile.
L'incarto è ritornato al Ministero pubblico per quanto di sua competenza.
La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- relative a questa decisone sono a carico di __________ __________.
Intimazione a:
__________ __________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________, __________, __________ __________, Via __________, __________, Avv. __________ __________, Via __________, __________,
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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