AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.289
Data decisione, Autorità:
05.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.289/CEG
DA
1214/2003
Bellinzona
5
agosto 2003
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con
Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
__________, __________.1975, fu
__________ e __________ n. __________, nato a __________, attinente di
__________, domiciliato a __________, Via __________, celibe, contabile
prevenuto colpevole di 1. circolazione in
stato di ebrietà,
per aver
condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di
ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del 21.02.2003 concludente
per uno stato di ebrietà "lieve";
fatti
avvenuti a Bissone, autostrada A2, il 21.02.2003;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
- opposizione
alla prova del sangue,
per
essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia
ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali
del suo rifiuto;
fatti
avvenuti a __________ il 21.02.2003;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 3 LCS;
- grave
infrazione alle norme della circolazione,
per aver
violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza
altrui, in particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito
alla velocità di circa 180 km/h, rilevata dal contachilometri della vettura
della polizia che lo seguiva, malgrado il vigente limite di 120 km/h;
fatti
avvenuti il 21.02.2003 sul tratto autostradale della A2 da __________ a
__________;
reato
previsto dall'art. 90 cifra 2 LCS in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31
cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2 LCS; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. d
ONC;
perseguito con decreto
d’accusa del __________ 2003 no. DA / del Procuratore
pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:
- Alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
- Alla multa di fr. 1'200.--.
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 aprile 2003;
indetto il dibattimento 5 agosto 2003, al
quale è comparso l'accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico
Antonio Perugini con lettera 12 giugno 2003 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato;
sentita la teste
__________, .1968, domiciliata a __________ -, __________
__________ , commerciante, nubile,
la quale
avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art.
124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP,
promette; precisa di essere semplice amica dell'accusato e di non essere né la
sua partner né la sua convivente.
Rinuncia
all'indennità testimoniale.
sentito da ultimo
l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto dalle accuse di circolazione
in stato di ebrietà e di opposizione alla prova del sangue. In merito a
quest'ultima imputazione rileva di non essere mai stato reso edotto, malgrado
averlo più volte richiesto, sulle conseguenze del rifiuto alla prova del
sangue. Egli sottolinea che tali indicazioni non gli sono mai state date e che,
in ogni caso, il verbale su cui risulta che invece ne avrebbe preso conoscenza
è stato da lui firmato nella sede della Polizia a __________ dopo gli
accertamenti medici presso l'ospedale e che a quel punto, visto il clima
"pesante" creatosi, non era più "possibile" chiedere di
essere sottoposto alla prova del sangue, ciò che in ogni caso non è stato
proposto dagli agenti.
Sulla
circolazione in stato di ebrietà egli nega di aver assunto bevande alcoliche e
rileva come l'etilometro nella prima occasione non avesse funzionato, nella
seconda segnasse un valore uguale a zero e come solo in terza battuta segnasse
1.4 o/oo. Il referto medico ha accertato infine sintomi del tutto normali, al
di là della "lieve ebrietà", indicata su pressione degli agenti
presenti e messa in "dubbio" dallo stesso giovane medico.
Per
l'infrazione alle norme della circolazione chiede una riduzione della pena
poiché la reale velocità non è stata accertata. Egli ammette una velocità
massima di 120 km/h sul tratto di cantiere ove il limite era di 80 km/h.
sottoposta all'accusato la
mutata imputazione relativa all'infrazione n. 3 del decreto d'accusa, nel senso
di inserire il quesito complementare a sapere se l'infrazione alle norme della
circolazione stradale sia limitata a un caso di lieve gravità ai sensi dell'art.
90 cifra 1 LCS (art. 250 cpv. 1 CPP);
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
- E'
__________ autore colpevole di:
1.1. circolazione
in stato di ebrietà,
per avere,
a __________, autostrada A2, in data 21.02.2003, condotto l'autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza, così come
risulta dal controllo medico del 21.02.2003 concludente per uno stato di
ebrietà "lieve"?
1.2. opposizione
alla prova del sangue,
per essersi,
a __________ il 21.02.2003, intenzionalmente opposto alla prova del sangue per
la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado
l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto?
1.3. grave
infrazione alle norme della circolazione,
per aver
violato gravemente il 21.02.2003 sul tratto autostradale della A2 da __________
a __________ le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza
altrui, in particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito
alla velocità di circa 180 km/h, rilevata dal contachilometri della vettura
della polizia che lo seguiva, malgrado il vigente limite di 120 km/h?
1.3.1. lieve
infrazione alle norme della circolazione,
per aver
circolato il 21.02.2003 sul tratto autostradale della A2 da __________ a
__________ ad una velocità contenuta nei limiti della lieve gravità ai sensi dell'art.
90 cifra 1 LCS?
-
In caso di
risposta affermativa, deve, e se sì, in che misura, essere ridotta la pena
proposta?
-
Può essere
concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e, se sì, per
quale periodo di prova?
-
L'eventuale
condanna va iscritta a casellario giudiziale, e se sì, quando e a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
-
A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
ritenuto che in data
5 agosto 2003 il Procuratore Pubblico Giuseppe Muschietti ha inoltrato
tempestiva dichiarazione di ricorso a norma dell'art. 289 cpv. 1 CPP, chiedendo
nel contempo la motivazione scritta della sentenza, mentre l'accusato non ha
inoltrato alcuna dichiarazione in tal senso entro il termine di cinque giorni
previsto dall'art. 276 cpv. 2 CPP; da qui le presenti motivazioni;
considerato in fatto e in
diritto,
- __________,
classe 1975, è cresciuto nel __________ ed a __________ ha portato a termine le
scuole dell'obbligo e la Scuola Commerciale. In seguito ha frequentato per un
periodo limitato i corsi per divenire contabile federale, poi ha abbandonato.
Attualmente
lavora, proprio in ambito contabile, presso la __________ di __________
__________ a __________.
L'accusato
è incensurato e non ha antecedenti penali; in possesso della licenza di
condurre dal 1993, nemmeno risultano a suo carico reati o inosservanze relativi
alle norme di circolazione stradale.
- I fatti che
hanno condotto __________ al dibattimento hanno preso avvio a __________, dove
egli, in compagnia di una sua amica, __________ , che ha poi deposto
quale teste, si era recato la sera del 20 febbraio 2003 presso il locale
" __________ ".
Partiti da
Como verso le 02.30 per tornare a __________o, la __________ targata __________
__________1, alla cui guida vi era __________, è stata fermata dalla Polizia
sul tratto autostradale della A2 da __________ a __________, per velocità
eccessiva.
Gli agenti
hanno subito opposto al'accusato una velocità superiore al limite consentito,
ciò che egli ha sempre ammesso, ancora in aula, pur contestando l'entità
imputatagli, a suo dire eccessiva e fortemente imprecisa poiché
"rilevata" con mezzi inidonei.
Gli agenti
hanno poi chiesto a __________ di effettuare la "prova del palloncino".
Stante la versione dell'accusato, gli agenti avrebbero mantenuto per tutto il
corso dei fatti modi scortesi e nervosi, dimostrandosi costantemente alterati.
Ciò è stato confermato anche dalla deposizione di __________ __________, la
quale, in sintonia con la descrizione dell'accusato, ha riferito come la prima
"soffiata" non avesse dato alcun risultato, poiché l'apparecchio non
sembrava funzionante, e che gli agenti, dopo aver armeggiato allo stesso,
avessero riproposto la prova, che dava esito di 0.00 g/mille. A questo punto,
volendo controllare nuovamente il risultato, __________ veniva sottoposto ad
una terza prova che indicava un'alcolemia dell'1.4 g/mille.
Un agente
si metteva così alla guida della __________W, con la __________, mentre
l'accusato veniva fatto salire sull'auto della polizia. Tutti si recavano
presso il posto di Polizia di __________.
Da questo
momento quindi la teste __________ nulla più ha saputo riferire, atteso che poi
è rientrata a casa con un "passaggio" di terze persone.
Secondo la
versione proposta in via scritta (doc. 6) e ancora in aula dall'accusato, sul
tragitto, egli avrebbe chiesto all'agente Bianchi, che gli aveva indicato che
sarebbe stato sottoposto all'esame medico e alla prova del sangue, quali
sarebbero state le conseguenze di un suo rifiuto. A suo dire, l'agente non
sarebbe stato in grado di spiegargli alcunché.
All'ospedale,
non ottenendo spiegazioni a fronte delle nuove richieste di conoscere le
conseguenze di un eventuale rifiuto alla prova del sangue, l'accusato avrebbe
accettato di sottoporsi al solo esame medico. Il giovane dottore preposto
all'esame avrebbe, stante sempre l'accusato, sentito su di sé la
"pressione" degli agenti che lo avrebbero spinto ad indicare,
malgrado le varie prove effettuate non evidenziassero tracce di alcolemia, la
presenza di un'ebrietà lieve. Il medico, tuttavia, titubante, avrebbe in ogni
caso voluto segnalare i suoi dubbi indicando in calce di non sapere definire se
l'esaminato fosse in grado o meno di condurre un veicolo a motore.
A richiesta
dell'accusato il medico gli avrebbe consegnato copia del certificato. L'agente
__________ lo avrebbe immediatamente "ritirato" all'accusato insieme
ad alcuni appunti che questi aveva preso.
Balmelli è
stato poi ricondotto a __________, ove è stato steso il verbale. Solo in tale
occasione gli sarebbero state indicate le conseguenze del rifiuto di sottoporsi
alla prova del sangue (pur contestando che, come risulta a verbale, peraltro da
lui controfirmato, gli sia stato fatto leggere l'articolo di legge relativo). A
quel punto, visto anche il clima teso venutosi a creare per l'atteggiamento a
suo dire inadeguato degli agenti, egli avrebbe ritenuto di non poter più
rendersi espressamente disponibile a tornare all'ospedale per effettuare il
prelievo, pena la reazione degli agenti, che, del resto, non avrebbero accennato
a tale possibilità.
Egli
avrebbe firmato il verbale con sentimento di timore, pur se nello stesso vi
erano incorrettezze, come quella di aver bevuto birra o di aver letto la
disposizioni di leggi di cui all'art. 91 cpv. 1 e 3 LCStr.
- La teste
__________, amica di __________, ma che ha tenuto a precisare di non esserne la
fidanzata, ha escluso che, nella serata, in cui è sempre stata in compagnia
dell'accusato, questi abbia bevuto bevande alcoliche, sottolineando la
correttezza che lo contraddistingue ("quando guida non beve"),
la sua costante attenzione alla forma fisica nonché il fatto che all'uscita del
locale egli non pareva dare segni di stanchezza, poiché, così fosse stato,
avrebbe guidato lei.
La teste ha
poi confermato le tre prove effettuate con l'etilometro e gli esiti diseguali,
nonché l'attitudine "aggressiva" degli agenti di polizia, che,
a titolo di esempio, l'avrebbero "richiamata" solo perché, con il
telefonino, era intenta a scrivere un SMS a un'amica per organizzare il rientro
al proprio domicilio.
Sulla
velocità nel tratto autostradale in zona di __________, la teste afferma che vi
erano dei lavori in corso prima di giungere al luogo in cui l'autovettura è
stata fermata dagli agenti e che la sua sensazione fosse che la velocità
dell'autovettura si situasse fra i 140 e 150 km/h, "di sicuro non
oltre, forse anche meno".
Pur
considerate con qualche attenta riserva, le affermazioni della teste
__________, costituiscono prova rilevante, pur limitatamente a due dei reati imputati
a __________ (sull'opposizione alla prova del sangue nulla ha potuto riferire).
- Per l'art.
91 cpv. 1 LCStr chiunque, in stato di ebrietà, conduce un veicolo a motore, è
punito con la detenzione o con la multa.
Per
l'accertamento dello stato di ebrietà, l'analisi del sangue è il sistema adatto
d'indagine. Se contrariamente a quanto prevede l'art. 138 cpv. 2 OAC, tale
analisi non è stata eseguita, l'inattitudine a condurre per influsso alcolico
può essere dimostrata con altri mezzi di prova quali ad esempio il controllo
con l'etilometro, se il risultato appare univoco, o le dichiarazioni dei
testimoni (DTF 127 IV 173). Il risultato fornito da un etilometro può
essere ammesso come prova che consenta, insieme con altre, di
determinare il tasso alcolemico ove l'analisi del sangue non sia stata
effettuata (DTF 116 IV 75).
In assenza
dei valori dati dal prelievo del sangue, questo giudice quindi non può che
prendere in considerazione le risultanze scaturite dalle prove dell'etilometro,
dall'esame medico, oltre alle dichiarazioni della teste __________.
Solo
queste ultime appaiono univoche e ferme nel sostenere che __________, quella
sera, non abbia bevuto alcolici.
Dubbi,
forti dubbi, affiorano per contro sia sul corretto funzionamento dell'etilometro
utilizzato sia dalla lettura del referto medico dopo l'esame.
La prova dell'etilometro,
da sola, non può, come visto, fungere da prova determinante. L'accusato e la
teste sono concordi nell'affermare (e ciò è stato riportato anche nel verbale
reso di fronte alla polizia, doc. 1) che nella prima occasione l'apparecchio
non sia funzionato e che nella seconda abbia dato risultato di 0.00 g/mille.
Solo ad un terzo tentativo, che non può a questo punto essere ritenuto più
determinante del precedente, è stata rilevata un'ebrietà punibile.
V'è motivo
quindi per considerare i dati resi da quell'etilometro come poco attendibili e
in ogni caso, per esserlo, necessari di altre prove a sostegno; prove che, nel
caso concreto, fanno difetto, anche di fronte alla deposizione della teste che
non lascia spazio al fatto che Balmelli possa aver ingerito alcolici.
Rimane da
esaminare se il certificato medico possa assurgere a mezzo probatorio decisivo
per propendere verso la colpevolezza di ebrietà; in caso contrario, in virtù
del principio secondo cui il dubbio deve profittare all'accusato, lo stesso va
prosciolto.
I valori
certificati dal medico nel suo referto (doc. 1) non stanno certo ad indicare la
presenza di ebrietà (perlomeno nella misura punibile): aspetto generale medio,
abbigliamento in ordine, nessun sintomo di shock o di lesione, favella chiara,
prova di __________ negativa, deambulazione sicura, deambulazione in linea
retta regolare, tremito digitale assente, prova indice-indice sicura, riflessi
pupillari normali, nistagmo assente, riflessi tendinei normali, nessun riflesso
patologico, esatto orientamento nello spazio e nel tempo, chiara capacità di
discernimento e buona capacità di calcolo.
Gli unici
dati "non regolari" sono un comportamento euforico, un polso
accelerato e la presenza di fetore alcolico. Queste tre variabili non possono,
da sole, far concludere questo giudice per la presenza di un'ebrietà di almeno
0.8 g/mille. Tanto più, e ciò ha la sua importanza, che il medico ha indicato
di non essere in grado di valutare se l'accusato fosse in grado di
padroneggiare un veicolo a motore (doc. 1), non escludendo quindi che lo fosse.
In altre parole il dubbio, che pervade questo giudice, è stato anche del
medico.
Certo, sia
detto a titolo abbondanziale conclusivo, l'accusato non ha convinto quando
afferma di non aver bevuto, nel locale di __________, tre birre, come risulta
dal verbale 21 febbraio 2003 (doc. 1) da lui controfirmato ("per paura")
e come risultante sul certificato medico, tanto più che il medico ha rivelato
la presenza di un fetor ex ore (così spiegabile) e di una lieve ebrietà
(così spiegabile, atteso peraltro che nel formulario prestampato non v'è
indicazione per differenziare chi si trova in stato di ebrietà con valore di
0.1 g/mille da chi è, invece, nei valori punibili).
In ogni
caso, anche tenendo conto dell'assunzione di tre birre, può essere affermato
con sufficiente certezza che le stesse non avrebbero potuto comportare un
valore etilico di 0.8 g/mille o superiore.
Ne
consegue che l'accusato va prosciolto dall'accusa di circolazione in stato di
ebrietà.
- L'art. 91
cpv. 3 prevede che chi si oppone o si sottrae alla prova del sangue, che è
stata ordinata o che egli deve presumere che lo sia, o a un esame sanitario completivo
oppure ne elude lo scopo è comminato l'arresto o la multa.
Giusta l'art.
138 cpv. 4 OAC la persona sospetta che rifiuta di sottoporsi al prelievo del
sangue o all'esame medico complementare deve essere informata sulle conseguenze
del rifiuto (art. 91 cpv. 3 LCStr).
durante il controllo medico alle ore 03.20 del 21 febbraio 2003 ha motivato il
rifiuto del prelievo del sangue "perché la polizia non sa spiegare per
quale motivo devo sottopormi alla visita". Nel seguente verbale di
polizia, di un'ora dopo, redatto a __________, risulta che "nell'ospedale
causa informazioni insufficienti da parte degli agenti sugli eventi futuri mi
sono rifiutato di eseguire il prelievo del sangue" (doc. 1).
Che ciò
corrisponda al vero risulta dal fatto che nello stesso verbale, più avanti, e
in ogni caso quando già si era a __________ e si aveva lasciato da tempo
l'ospedale - si legge: "In sede di verbale l'agente mi fa
rilevare che da parte mia sono sottoposto all'articolo 91.1/91.3 che mi viene
permesso di leggere" (sott. ns.).
La Corte
di Cassazione penale del Cantone ______________________________, in una
decisione invero datata, 1972 (pubblicata in RJN 05-II-208 segg.), ma
che per quanto noto non è stata smentita dalla giurisprudenza più recente, ha
affermato, peraltro in un caso in cui non v'era dubbio sull'ebrietà
dell'accusato, che non può esservi colpevolezza ai sensi dell'art. 91 cpv. 3 LCStr
per il rifiuto di sottoporsi alla prova del sangue allorquando v'è mancanza di
informazione sulle conseguenze del rifiuto medesimo. L'informazione può essere
data oralmente ed essere menzionata nel rapporto di polizia (inteso: quando
ancora l'esame risulta effettuabile) così che ciò possa essere reso noto al tribunale.
Meglio ancora - viene detto nella citata sentenza - sarebbe ottenere la firma
del conducente su un formulario ove sia indicato l'ordine di sottomettersi alla
prova del sangue (in forza dell'art. 55 LCStr) e le conseguenze penali in caso
di rifiuto (RJN 85-II-214-215).
In altre
parole, per dirla con l'Alta corte neocastellana, l'applicazione dell'art. 91
cpv. 3 LCStr è subordinata all'informazione delle conseguenze del rifiuto;
altrimenti l'esigenza, esplicita, posta dall'art. 138 cpv. 4 OAC (allora: art.
1 cpv. 4 del Decreto del Consiglio Federale del 14 febbraio 1968 concernente
l'accertamento dell'ebrietà degli utenti della strada, RU 1968 263) non avrebbe
senso e resterebbe lettera morta.
Appare
accertato che l'indicazione sulle conseguenze penali in caso di opposizione
alla prova del sangue, malgrado più volte richieste dall'accusato, è avvenuta,
come risulta expressis verbis a verbale, la prima volta nel posto di
polizia di __________, quindi successivamente alla visita medica presso l'ospedale,
pertanto in urto con i dettami dell'art. 138 cpv. 4 OAC, disposto che impone
l'obbligo di informazione delle conseguenze del rifiuto (RJN 05-II-213
segg.).
va pertanto prosciolto anche da questo caso d'accusa.
- E' ammesso
e pacifico che __________ abbia circolato a velocità eccessiva sul tratto
autostradale della A2 tra __________ e __________.
Contestazione
è per contro stata sollevata sull'entità della velocità che la polizia avrebbe
riscontrato. L'accusato dichiara di aver tenuto una velocità costante, durante
l'inseguimento, di 120 km/h, pur non sapendo ricordare se il limite vigente nei
luoghi dei fatti fosse di 80 o di 120 km/h. Egli ha affermato che, vista anche
la situazione di lavori in corso sulla strada (il "cantiere __________
" terminava poco prima del luogo ove è stato fermato), sicuramente non
avrebbe potuto raggiungere i 180 km/h.
Dal canto
suo la polizia, cognita di tali luoghi, certifica che il limite in vigore nei
luoghi era di 120 km/h, come del resto recepito nel capo d'imputazione. E'
questo quindi il limite da considerare come consentito su quel tratto
autostradale. In verità il cantiere denominato "__________" sarebbe
stato incontrato parecchio prima da __________, venendo da sud; l'infrazione contestatagli
è avvenuta in seguito, a __________.
Infatti,
l'eventuale infrazione sul tratto, precedente, di velocità massima 80 km/h, non
è stato ritenuta dal Procuratore Pubblico nel suo decreto d'accusa e pertanto
non è oggetto qui di giudizio.
Nulla
agli atti viene detto sulla taratura e sul grado di precisione del tachimetro
impiegato per il rilevamento né sul fatto che lo stesso sia stato sottoposto, e
con quali risultati, alle necessarie verifiche periodiche (né, perlomeno, a
poco dopo i fatti). La forza probatoria degli apparecchi di misurazione della
velocità è infatti ammessa di regola dalla giurisprudenza, tuttavia solo
allorquando vengono utilizzati conformemente alle istruzioni; in ogni caso sono
sottomessi al libero apprezzamento della prova da parte del giudice (Piquerez,
Circulation routière et procédure pénale, in: Collezione Assista TCS SA,
Ginevra 1998, pag. 495).
Le
istruzioni tecniche concernenti i controlli della velocità nella circolazione
stradale emesse dal Dipartimento federale dell'__________, dei , dell'
e delle __________ il 10 agosto 1998 a firma __________ __________, indicano
che per i controlli della velocità mediante veicolo inseguente sono necessari
cumulativamente i seguenti presupposti (pagg. 6 e 7):
mantenere una distanza immutata, non troppo grande, tra il veicolo inseguente e
il veicolo che lo precede;
impiegare un apparecchio di misurazione debitamente regolato, che indichi in
modo probatorio la velocità del veicolo inseguente.
Nulla in
merito traspare dall'incarto.
Ma v'è di
più.
Gli
apparecchi installati su veicoli inseguenti utilizzati per i controlli della
velocità devono essere sottoposti, oltre alla verificazione successiva (di cui,
in casu, non v'è indicazione) all'episodio, alla verifica della loro
precisione, almeno una volta all'anno, per quanto concerne l'indicazione e la
registrazione dei dati. Di ciò va steso un verbale, di cui non v'è traccia agli
atti.
Infine,
anche a volere - ma non potere - soprassedere ai diversi vizi evidenziati, vi
sarebbe da tenere debito conto di un adeguato e proporzionato "margine di
sicurezza" rispetto alla velocità riscontrata dal tachimetro dell'auto di
servizio __________ (doc. 1).
E' vero
che l'accertamento della velocità di un veicolo può essere esperito anche in
assenza di un apparecchio ufficialmente preposto a tale scopo, per esempio
mediante la constatazione oculare di agenti di polizia o altro mezzo idoneo.
Nel caso concreto non v'è motivo di dubitare in sé delle affermazioni
dell'agente denunciante, secondo cui la velocità della sua auto
all'inseguimento di quella dell'imputato - rilevata sul tachimetro - risultasse
di 180 km/h; tuttavia in assenza di elementi atti ad appurare l'attendibilità
dello strumento di rilevamento utilizzato dagli agenti, questo giudice non può
giungere al convincimento che l'imputato sia effettivamente circolato alla
velocità indicata dall'agente.
La teste
__________, pur basandosi sulle proprie sensazioni di passeggera, comunque
seduta sull'autovettura nel mentre veniva commessa l'infrazione, ha stimato in
140-150 km/h la velocità tenuta dall'accusato in quel tratto. Di fatto tale
valore conferma l'eccessiva velocità e può essere considerato attendibile,
tenendo conto dei vari margini di errore che possono essere imputati alla
rilevazione degli agenti per mezzo del tachimetro della propria autovettura.
Ne deriva
la stima della velocità media tenuta dall'accusato in quel tratto autostradale
__________ -__________, in 145 km/h, valore tale – in condizioni normali di
circolazione e unito alle argomentazioni esposte nei considerandi 4 e 5 – da
non più far configurare l'eccesso di velocità quale grave infrazione alle norme
della circolazione ai sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr.
- Di
conseguenza, richiamati altresì i disposti dell'OMD (__________), occorre
ritenere la fattispecie quale caso di lieve gravità ai sensi dell'art. 90 cifra
1 LCS.
L'eccessiva
velocità nei luoghi, stimata in 145 km/h, ove il limite era di 120 km/h,
configura caso da multa disciplinare, nell'entità di fr. 260.-- così come
previsto al punto 303.3. lett. e dell'OMD.
- Sia detto,
a chiosa finale, che questo giudice ha apprezzato in favore dell'accusato le
manchevolezze e i vizi insiti nell'incarto.
La
mancanza di prove certe ha condotto all'applicazione del principio in dubio
pro reo ed ha giovato così all'accusato, che si vede prosciogliere
dall'accusa di aver commesso due dei tre reati e derubricare l'altro.
L'atteggiamento
in aula dell'accusato è stato sicuramente rispettoso, tuttavia non può rimanere
sottaciuto come la sua versione dei fatti non possa apparire del tutto
credibile.
In
particolare appare poco verosimile credree che a __________ siano capitati,
tutti in una volta, eventi "eccezionali" allorquando i
"fermi" di questo tipo costituiscono, sempre più, purtroppo, lavoro
di routine.
In
particolare egli si sarebbe scontrato con agenti caratterialmente aggressivi,
in possesso di un etilometro malfunzionante, non cogniti delle procedure, dei
diritti (dell'accusato) e dei doveri (di significare, ad esempio le conseguenze
penali per l'omissione alla prova del sangue) che la loro funzione impone di
conoscere.
In più
egli avrebbe avuto a che fare con un medico, giovane (il che nulla significa),
che si sarebbe lasciato "impressionare" dagli agenti, che avrebbe
scritto che l'accusato aveva bevuto tre birre senza che questi glielo avesse
detto e che gli avrebbe chiesto, al momento di pronunciarsi sull'ebrietà "cosa
vuole che faccia?" (cfr. doc. 6).
Infine
__________ avrebbe "dovuto" firmare il verbale per evitare di finire,
come minacciato, in cella, perché gli agenti voleano andare a casa dalle
proprie famiglie; in tale verbale sarebbero poi state inserite, prima della
firma, cose inveritiere, laddove si legge che l'accusato ha affermato di aver
bevuto tre birre e di aver letto l'art. 91 cpv. 3 LCStr.
L'insieme
di tutti questi, troppi elementi "particolari" stride, in qualche
modo, con l'oggettiva realtà dei fatti; tuttavia il rilevante conforto della
deposizione della teste __________ ha condotto questo giudice a pronunciarsi
come da considerandi.
P.q.m.,
visti gli art.
26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 138
cpv. 4 OAC; 303.3. lett. e OMD; 9 e segg., 250 cpv. 1, 273 e segg., 289 cpv. 1
CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai
quesiti posti sub 1.1., 1.2., 1.3., affermativamente ai quesiti posti sub
1.3.1., 2, 4, decaduto il quesito posto sub 3,
dichiara __________,
autore colpevole di
lieve infrazione alle norme della circolazione, per i fatti compiuti il 21
febbraio 2003 sul tratto autostradale A2 da __________ a __________, per aver condotto
l'autovettura __________ targata __________ __________alla velocità di 145 km/h
ove vigeva un limite di 120 km/h;
condanna __________,
-
alla
multa di fr. 260.-- (duecentosessanta);
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.
assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto;
proscioglie __________
__________ dalle accuse di circolazione in stato di ebrietà e opposizione alla
prova del sangue;
le parti sono state
avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del
ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre
esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la
precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art.
289 cpv. 2 CPP).
Distinta spese a carico di
__________ __________,
fr. 260.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi (rinuncia indennità teste Zambelli)
fr. 760.-- totale
Intimazione a:
__________ __________, Via
__________ __________, __________,
Procuratore pubblico Antonio
Perugini, Viale __________, __________,
Ministero
pubblico della Confederazione, __________
e, alla crescita in giudicato
della sentenza, a:
Comando della Polizia
cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, ___________.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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