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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.3
Data decisione, Autorità: 14.02.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.3/ROC/MAM DAC 819/2002
Bellinzona 14 febbraio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il segretario Michele Maggi per giudicare
__________ , .., di __________ __________, nata __________, nato a __________ il __________ __________ , attinente di __________ / __________ domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato, __________ difeso da: Avv. __________ __________, __________,
accusato di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, per avere condotto l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.37 – max. 1.51 grammi per mille)
fatti avvenuti a __________ __________ il __________ __________ 2002
e di ripetuta circolazione malgrado la revoca, art. 95 cpv. 2 LCS, per avere ripetutamente condotto la vettura __________ suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata sequestrata dalla Polizia cantonale in data ..2002
fatti avvenuti a Chiasso il ..2002 ed in altre imprecisate località e date precedenti;
perseguito con decreto d’accusa del __________ __________ 2002 no. DAC / del Procuratore Pubblico Antonio Perugini che propone la condanna, a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella inflittagli il 5.08.2002:
per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Alla multa di fr. 1'200.- con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata
entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cfr. 3 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.--.;
il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13
novembre 2002;
richiamata la legge concernente l’istituzione della Pretura penale del 25 marzo 2002 in vigore dal 1. Gennaio 2003;
rilevata l’assenza ingiustificata dell’accusato, benché regolarmente citato, nei confronti del quale si è quindi proceduto nelle forme contumaciali, concedendo al difensore la possibilità di esprimersi conformemente alle disposizioni della CEDU;
posti a giudizio i seguenti quesiti;
1.1. di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, commesso nelle
circostanze di cui sopra.
1.2. e di ripetuta circolazione malgrado la revoca, art. 95 cpv. 2 LCS,
commesso nelle circostanze di cui sopra.
2.In casi di risposta affermativa al quesito 1.2. è l’accusato incorso in un errore di diritto a’sensi dell’art. 20 CPS?
In caso di risposta affermativa ai quesiti 1.1 e/o 1.2., se deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
In caso di risposta affermativa al quesito no. 3, se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova.
In caso di risposta affermativa al quesito no. 3, se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
richiamati gli art. 91 cpv. 1 e 95 cpv. 2 LCS, sulla procedura, gli art. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, art. 277 CPC e 39 lett. a LTG ;
dichiara __________ __________ colpevole di
circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, e di
ripetuta circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre, art. 95 cpv. 2 LCS
per il fatto compiuto a __________ __________ il ..2002 come pure per i fatti compiuti a __________ il ..2002 ed in altre imprecisate località e date precedenti
condanna __________ __________
alla pena di 50 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
alla multa di fr. 800.- con l’avvertenza che la stessa dovrà essere pagata entro tre mesi, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cfr. 3 CPS);
La presente condanna è totalmente aggiuntiva a quella inflittagli in data
__________.2002.
al pagamento della tassa di giustizia e delle spese in complessivi Fr.
650.- (aumentati a Fr. 850.- in caso di motivazione scritta).
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.
avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per le tasse e spese, la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Il Giudice Il segretario
Distinta spese a carico di __________ __________,
fr. 800.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 350.- spese giudiziarie
fr. 1’450.- totale
Intimazione a:
__________ __________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ __________ __________ __________, __________, Avv. __________ __________, __________ __________ __________, __________,
alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Sezione della circolazione, Camorino
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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