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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.324
Data decisione, Autorità: 27.11.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.324 DA 1316/2003
Bellinzona, 27 novembre 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di segretario, per giudicare
_________ _________, _________.1958, di _________ e _________ n. _________, nato a _________, attinente di _________, domiciliato a _________, via _________, celibe, consulente assicurativo, difeso da: Avv. _________ _________, _________,
prevenuto colpevole di
per aver condotto l’autovettura _________ targata _________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.91 – max. 1.13 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1999 e nel 2002 per analogo reato (alcolemia 2002: 2.03 grammi per mille);
fatti avvenuti a _________ il 10.01.2003;
per aver condotto la vettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 26.03.2001 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a _________ il 10.01.2003;
perseguito con decreto d’accusa del _________ 2003 no. DA _________ /_________ del Procuratore pubblico Antonio Perugini, _________, che propone la condanna:
Alla pena di 90 (novanta) giorni di dentezione, da espiare.
Alla multa di fr. 2'000.—, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cfr. 3 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.— e delle spese giudiziarie di fr. 300.—.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Corte delle Assise Correzionali di _________ il 30.10.2002 (art. 41 cfr. 3 cpv. 1 CPS).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
Vista l'opposizione al decreto di accusa interposta tempestivamente in data 6
maggio 2003 dal patrocinatore dell’accusato;
indetto il dibattimento nel giorno di giovedì 27 novembre 2003, alle ore 14.30, al quale sono comparsi l’accusato, _________ _________, _________ e il suo difensore, avv. _________ _________, _________, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 10 ottobre 2003, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato,
data lettura del decreto d'accusa,
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
acquisiti gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico;
sentita la teste _________ _________, _________.1976, cittadina bulgara, domiciliata a _________, casalinga, separata, la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CPS, giura;
sentito il teste app. _________ _________, di _________ e di _________, nata _________, agente di polizia, di _________, domiciliato a _________, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CPS, giura;
sentita la teste gend. _________ _________ , _________.1979, di _________, domiciliata a _________, ispettrice di polizia, la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CPS, promette;
prodotti dal patrocinatore dell’accusato i seguenti documenti:
certificato medico 27.11.2003,
_________ SA 3.11.2003;
controlli alcoolemia;
data la parola al difensore, il quale in un primo momento rievoca succintamente i fatti di cui è stato protagonista l’accusato e asserisce in sostanza di non opporsi alla qualificazione giuridica operata dal procuratore pubblico; egli sostiene altresì l’applicazione dell’art. 11 CPS, in quanto l’accusato, sebbene consapevole dell’illiceità degli atti che andava compiendo, è venuto a trovarsi in circostanze tali da non riuscire a trattenersi dall’agire in tal guisa. Quindi, in relazione alla commisurazione della pena, pone inizialmente in risalto la situazione personale dell’imputato al momento dei fatti (locale pubblico, pubblica provocazione ad opera della compagna, rischio della perdita del posto di lavoro in considerazione della sua notorietà a _________), e si sofferma sulla gravità della colpa del prevenuto. Conclude che non deve essere revocata la pena di 6 mesi inflitta dalla Corte delle assise correzionali del 30.10.2002, in quanto non si tratterebbe di una recidiva specifica e il prevenuto ha tenuto un comportamento corretto durante tutto il procedimento penale; d’altra parte non si oppone all’espiazione della pena principale della detenzione e alla multa, di cui tuttavia chiede una riduzione, rimettendosi al prudente apprezzamento del giudice.
Sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio, con il consenso del patrocinatore, i seguenti quesiti:
1.1 Circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS?
1.2 Circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre, art. 95 cfr. 2 LCS?
Ha agito in stato di scemata responsabilità?
In caso di risposta affermativa ai quesiti precedenti, quale pena gli deve essere comminata?
In caso di condanna ad una pena privativa della libertà, può _________ _________ essere posto al beneficio della sospensione condizionale della pena, e, se sì, per quale periodo di prova?
Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 6 (sei) mesi di detenzione, decretata nei suoi confronti dalla Corte delle Assise Correzionali di _________ il 30.10.2002?
La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
Il giudizio sulle spese processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna delle parti ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1, 95 cfr. 2 LCS; 11, 36, 41, 48, 49, 50, 63, 67 e 68 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti no. 1.1, 1.2 e 6 e negativamente ai quesiti no. 2, 4 e 5;
dichiara _________ _________,
autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, di circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre, art. 95 cfr. 2 LCS, per i fatti compiuti a _________ il 10 gennaio 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa no. DA _________ /_________ del _________ 2003;
condanna _________ _________, _________.1958, di _________ e _________ n. _________, attinente di _________, domiciliato a _________, celibe,
alla pena di 90 giorni di detenzione, da espiare;
alla multa di fr. 2'000.— (duemila);
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.—.
Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cfr. 4 CPS.
Assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
Non revoca la sospensione condizionale concessa alla pena di 6 (sei) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Corte delle Assise Correzionali di _________ il 30.10.2002, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
_________ _________, via _________ , _________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, viale _________, _________, Avv. _________, Palazzo _________, _________,
Ministero pubblico della Confederazione, _________
Comando della Polizia cantonale, _________,
Sezione esecuzione pene e misure, _________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, _________,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, _________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di _________ _________,
fr. 2000.00 multa
fr. 450.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 120.00 spese di inchiesta
fr. 2920.00 totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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