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Numero d'incarto:
10.2003.326
Data decisione, Autorità:
11.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.326/AMM
DA
1204/2003
Bellinzona
11
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
__________ __________, fu __________ e di __________ n. __________, nato
a __________ il __________ 1956, attinente di __________, domiciliato a
__________, via __________ __________, separato, amministratore;
accusato di ripetuta infrazione alla LF sugli
stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, in veste di amministratore unico della società __________ SA che
sapeva essere attiva nell'ambito della coltivazione di un ingente quantitativo
di piante di canapa destinate al mercato degli stupefacenti (marijuana),
contribuito al raggiungimento di tale finalità occupandosi degli aspetti
amministrativi e contabili della suddetta società il cui scopo sociale
figurante a RC nulla aveva a che vedere con la coltivazione indoor di canapa o
di altri vegetali in genere;
reato previsto dall'art. 19 n.
1 LStup;
fatti avvenuti a __________ e __________ fra il
1° luglio 2002 e il 14 febbraio 2003;
perseguito con decreto d’accusa DA
/ del __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio
Perugini, __________, che propone la condanna dell'imputato:
-
alla pena di 60
(sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–,
e inoltre 3. ordina la
confisca di tutti gli oggetti e della documentazione cartacea sequestratagli
dalla polizia il 21 marzo 2003;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'accusato il 29 aprile 2003;
indetto il
dibattimento 11 settembre 2003, al quale è comparso l'accusato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
-
Se l'imputato è autore
colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, commessa nelle circostanze
di cui sopra.
-
In caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 se ed eventualmente quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di
prova.
-
Se dev'essere ordinata la
confisca di tutti gli oggetti e della documentazione cartacea sequestratagli
dalla polizia il 21 marzo 2003.
-
Se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni avverrà la cancellazione.
-
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 n. 1 LStup.; 41, 58
e 63 segg. CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________
autore colpevole di ripetuta
infrazione alla LF sugli stupefacenti, per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa DA __________/__________del
__________ 2003;
condanna __________ __________
-
alla pena di 50 (cinquanta)
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni,
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–,
e inoltre 3. ordina la
confisca di tutti gli oggetti e della documentazione cartacea sequestratagli
dalla polizia il 21 marzo 2003, tranne i dossier riguardanti la __________SA,
la __________, la __________ SA, la __________ SA, la Interfati, così come i
sei classificatori "vari società di __________ ", 2 CD __________ e 1
agenda personale;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 n. 4 CP;
Intimazione
a:
__________ __________, __________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________,
Ministero pubblico della Confederazione, __________,
Consiglio di vigilanza sull'esercizio delle professioni di
fiduciario, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, __________,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
__________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 250.– tassa di giustizia
fr. 350.– spese giudiziarie
fr. 600.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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