AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.354
Data decisione, Autorità:
16.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.354
DA
1506/2003
Bellinzona
16
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ nata
__________, nato il __________ 1983 a __________, attinente di __________,
domiciliato a __________ __________, celibe, lattoniere di carrozzeria,
difeso da: avv. __________
__________, __________;
prevenuto colpevole di 1. Falsità in documenti, per
avere, a scopo di inganno, modificato, servendosi del computer, la risoluzione
n. / a-__________ emanata dalla Sezione della circolazione
di __________ il 18 luglio 2002 in relazione ad un incidente occorsogli in
precedenza, in particolare cambiandone la data e il relativo periodo di revoca
previsto dal 09.03.2002 al 08.03.2003 correggendolo con: "dal 02.03.3003
(recte: 2003) al 01.03.2003", esibendola poi agli agenti di polizia intervenuti
a seguito dell'ulteriore incidente di cui sub. punto 2, attestando così
contrariamente alla verità un fatto di importanza giuridica;
fatti avvenuti a
__________ e a __________ il 3 marzo 2003;
reato previsto dall'art.
251 cifra 1 e 2 CPS;
- Grave infrazione alle
norme della circolazione, per aver violato le norme medesime cagionando un
serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con
la vettura __________ targata __________ alla velocità da lui ammessa in circa
120 Km/h malgrado il vigente limite di 80 Km/h perdendo poi negligentemente la
padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva
laterale;
fatti avvenuti a
__________, autostrada A2, il 3 marzo 2003;
reato
previsto dall'art. 90 cifra 2 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv.
1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett.
b, 7 cpv. 2 ONC;
- Circolazione malgrado la
revoca, per aver condotto la vettura surriferita sebbene la licenza di condurre
gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 18
luglio 2002 per il periodo 09.03.2002 - 08.03.2003;
fatti avvenuti a
__________, autostrada A2, il 3 marzo 2003;
reato previsto dall'art.
95 cifra 2 LCS;
perseguito con decreto
d’accusa del __________ 2003 DA n. / del Procuratore
pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione inflittigli da questo Ministero
pubblico in data 8 maggio 2002 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 200.--.
Ordina la confisca della risoluzione no. 1955/2002 a-43192, del 18
luglio 2002, sequestratagli dalla polizia il 4 marzo 2003 e risultata
falsificata (art. 58 CPS).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41
cifra 4 CPS;
vista l'opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 maggio 2003 dal
difensore, avv. __________, __________;
indetto il dibattimento 16 settembre
2003, al quale hanno partecipato l'imputato ed il difensore, avv. __________;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ha
sottolineato il fatto che il cliente ha preso coscienza della gravità dei reati
da lui commessi. Inoltre ha evidenziato come un'eventuale condanna
all'espiazione di una pena detentiva possa pregiudicare le relazioni personali
e famigliari dell'imputato, nonché il suo futuro professionale. Ha ritenuto
inoltre dati gli estremi per un'applicazione dell'art. 64 CPS. Egli ha pertanto
chiesto di non revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena
detentiva precedente ;
sentito da ultimo
l'accusato, il quale non ha nulla da aggiungere a quanto riferito dal suo
legale;
posti a giudizio i seguenti quesiti
- E'
il signor __________ autore colpevole di:
1.1. Falsità
in documenti?
1.2. Grave
infrazione alle norme della circolazione?
1.3. Circolazione
malgrado la revoca?
-
In
caso di risposta affermativa deve e, se sì, in che misura, essere ridotta la
pena proposta?
-
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della
libertà?
-
Deve
essere revocata la sospensione condizionale della pena di 10 giorni di
detenzione inflittagli l'8 maggio 2002 dal Ministero Pubblico del Cantone
__________?
-
Deve
essere ordinata la confisca della risoluzione no. / a-__________del
__________ 2002 sequestratagli dalla polizia il 4 marzo 2003?
-
A
chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 58, 63, 68, 251
cifra 1 e 2 CPS; 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 90 cifra 2 e
95 cifra 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. b, 7 cpv. 2 ONC; 9 e
ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________
i, di __________ e __________ nata __________, nato il __________ 1983
a __________o, attinente di __________, domiciliato a __________ __________,
celibe, lattoniere di carrozzeria,
autore
colpevole di:
-
Falsità in documenti, art.
251 cifra 1 e 2 CPS,
-
Grave infrazione alle norme
della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS,
-
Circolazione
malgrado la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCS,
per
i fatti compiuti a __________ e a __________ il 3 marzo 2003 nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa DA n. __________/__________del __________ 2003;
condanna __________
-
alla
pena di 60 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 5 (cinque) anni;
-
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di questa sede di complessivi fr. 150.--
(fr. 400.-- d'aumento in caso di motivazione scritta), oltre a quelle del
decreto d'accusa di complessivi fr. 300.--.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
non revoca la sospensione condizionale
della pena di 10 (dieci) giorni di detenzione inflitta al condannato in data 8
maggio 2002, ma ne prolunga il periodo di prova di 18 mesi;
ordina la confisca della
risoluzione n. __________/a- del __________ 2002
sequestratagli dalla polizia il 4 marzo 2003;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________, Via __________
__________, __________ __________,
Procuratore pubblico Antonio
Perugini, Viale __________, __________,
Avv. __________, __________,
__________,
Ministero pubblico della
Confederazione, __________,
e a,
Comando della Polizia
cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Sezione della circolazione,
__________,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di __________
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster