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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.45
Data decisione, Autorità: 25.03.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.45 DAP 2905/2002
Bellinzona 25 marzo 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ nata __________, nato il __________ 1981 a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, celibe, militare a contratto temporaneo, difeso da: avv. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di pornografia, per avere scaricato da siti internet e caricato su dischetti immagini (27 fotografie) e filmati (4 film) vertenti su atti sessuali tra persone e animali, che ha poi installato sul PC di __________ __________, su richiesta di quest’ultimo, nei confronti del quale si procede separatamente;
fatti avvenuti a __________ nel periodo settembre/ottobre 2001;
reato previsto dall’art. 197 cifra 3bis CPS;
perseguito con decreto d’accusa del __________ 2002 DAP n. / del Procuratore pubblico Franco Lardelli, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dal difensore avv. __________ __________ tempestivamente in data 11 dicembre 2002;
indetto il dibattimento 25 marzo 2003, al quale erano presenti il signor __________ __________ ed il difensore, avv. __________ __________, mentre il Procuratore pubblico Arturo Garzoni con scritto 12 febbraio 2003 ha rinunciato a presenziare, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale l’assoluzione del suo patrocinato dalla accusa di pornografia ai sensi dell’art. 197 cifra 3bis CPS, precisando che i fatti risalgono al periodo settembre / ottobre 2001, mentre la suddetta norma di legge è entrata in vigore il 1° aprile 2002. In via subordinata che la pena detentiva tramutata in multa di lieve entità tenendo conto che il suo patrocinato ha agito con la superficialità e la goliardia tipica dei giovani. Ricorda inoltre che il tutto è scaturito dalle insistenze dello zio e dalla personalità di quest’ultimo. Precisa comunque che l’accusa di aver scaricato i filmati non è basata su alcuna prova e che il suo cliente non è mai stato confrontato dagli inquirenti con le immagini in questione, che tra l’altro non fanno nemmeno parte degli atti dell’incarto relativo a questa procedura. Infine il difensore pone l’accento sul fatto che una condanna ad una pena detentiva potrebbe seriamente compromettere la carriera di militare professionista avviata da __________ ;
sentito da ultimo l'accusato, il quale ribadisce di non aver avuto né la consapevolezza né l’intenzione di infrangere la legge, ma di aver commesso semplicemente una leggerezza di gioventù, che spera non gli rovini la carriera professionale;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
È il signor __________ autore colpevole di pornografia, art. 197 cifra 3bis CPS, per avere scaricato da siti internet e caricato su dischetti immagini (27 fotografie) e filmati (4 film) vertenti su atti sessuali tra persone e animali, che ha poi installato sul PC di __________ __________, su richiesta di quest’ultimo?
In caso di risposta affermativa deve, e se si in che misura, essere ridotta la pena proposta?
Può l’imputato beneficiare della sospensione condizionale della pena e a quali condizioni?
Un’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e in caso affermativo quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
A chi devono essere caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48, 49, 63, 197 cifra 3bis CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito n. 1;
proscioglie __________, di __________ e __________ nata __________, nato il __________ 1981 a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, celibe, militare a contratto temporaneo,
dall’accusa di pornografia, art. 197 cifra 3 CPS, per i fatti compiuti a __________ nel periodo settembre/ottobre 2001 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DAP n. __________/__________del __________ 2002;
carica la tassa e le spese di giudizio allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________, Via __________, __________, Procuratore pubblico Arturo Garzoni, __________, __________, Avv. __________, Via __________, Bellinzona,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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