AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.523
Data decisione, Autorità:
22.12.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.523
DA
2707/2003
Bellinzona
22
dicembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in
qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, di __________ e di
__________ nata __________, nato il __________ __________ __________ a
__________, da e in __________, celibe, __________,
difeso da: avv. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________, in via
__________ __________, in data __________ __________ 2002, intenzionalmente
cagionato un danno al corpo o alla salute di __________ __________ e
specificatamente colpendolo al volto con un pugno cagionandogli le lesioni descritte
nel certificato medico di data __________ __________ 2002 dell'Ospedale
regionale di __________;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CPS,
richiamato l'art. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del __________
__________ 2003 n. DA / del Sostituto Procuratore pubblico
Chiara Borelli, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--;
ed inoltre la condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione al decreto
d'accusa interposta tempestivamente in data __________ __________ 2003
dall'accusato;
indetto il dibattimento __________
__________ 2003, al quale hanno partecipato l'imputato, il difensore, avv.
__________ __________ ed il Sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la Sostituto Procuratore
pubblico, la quale la quale postula la conferma integrale del decreto d'accusa.
In effetti alla luce delle varie risultanze istruttorie si può concludere, come
dimostrato, che l'imputato abbia inferto un pugno alla parte lesa. Le ferite
provocate adempiono indubbiamente i requisiti delle lesioni semplici ex art.
123 cifra 1 CPS e non possono essere considerate semplici vie di fatto. Nel
caso di specie non sono nemmeno dati gli elementi per un'applicazione dell'art.
33 CPS, così come pure esclusa è un attenuazione della pena ai sensi degli art.
64 cpv. 6 CPS, rispettivamente 123 cifra 2 CPS. In conclusione aggiunge, ella
precisa di non chiedere la revoca della sospensione condizionale della pena
proposta con il decreto d'accusa n. DA /, cresciuta in
giudicato, che per una svista non è stata iscritta a casellario giudiziale,
richiedendo comunque che venga previsto un formale ammonimento;
sentito il difensore, il quale sottolinea
come la versione fornita dal suo assistito sia più attendibile di quella resa
dalla parte lesa e dalla di lui moglie, rilevandone le numerose incongruenze.
Egli ricorda inoltre come non sia stata provata l'intenzionalità del presunto
pugno inferto dall'imputato. Dal profilo del diritto egli sottolinea come non
sussistano gli estremi per l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 CPS, ma
unicamente quelli dell'art. 126 CPS, reato tuttavia non prospettato nel caso di
specie. In conclusione, egli chiede il pieno proscioglimento dell'imputato;
sentita in replica la Sostituto Procuratore
pubblico, la quale ricorda che il colpo inferto ha provocato la frattura dello
zigomo e che l'ematoma all'occhio era ancora visibile dopo alcuni giorni;
sentito in duplica il difensore, il quale
ribadisce che non sono stati dimostrati né il dolore che avrebbe subito la
parte lesa, né la durata della lesione;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
non ha aggiunto nulla;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
E'
il signor __________ __________ autore colpevole di lesioni semplici per i fatti
descritti nel DA n. __________/__________del ____________________ 2003?
-
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
-
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, a quali
condizioni?
-
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
-
Deve
essere confermato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il
____________________ 2002, e se sì a quali condizioni?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine
di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha
formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 1, 123 cifra
1 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________ __________
autore colpevole di lesioni
semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti a Lugano
l'__________ __________ 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. DA __________/__________del ____________________ 2003;
condanna __________ __________
-
alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei
suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________
__________ 2002, ma lo ammonisce formalmente;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________, Via
__________ ____________________,
Sostituto Procuratore pubblico
Chiara Borelli, Via __________ __________, __________,
Avv. __________ __________,
__________ __________. __________ __________, __________,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di __________ __________,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster