AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.56
Data decisione, Autorità: 26.03.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.56 DAP 2939/2002
Bellinzona 26 marzo 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________, di __________ e __________ nata __________, nato il __________ 1969, a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, coniugato, meccanico, difeso da: avv. __________, __________,
prevenuto colpevole di 1. tentata truffa, per avere, a __________, il 18 settembre 2000, al fine di ottenere un indebito indennizzo assicurativo e dunque per procacciarsi un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia i responsabili della compagnia __________, inserendo nella dichiarazione di sinistro del furto avvenuto presso il __________ di sua proprietà e costatato dalla Polizia in data 30 agosto 2000, il valore di dodici cerchi in lega con relative coperture lasciati in deposito da clienti, nonché indicando il furto di quattro pneumatici Bridgestone 225/45/17 anziché due per un importo di fr. 11'678.--,
configurandosi l’inganno astuto:
1.1. nell’aver volutamente indicato in fr. 12'978.-- il prezzo a nuovo dei cerchi in lega e delle relative coperture rubati, consapevole del fatto che il loro reale valore – d’occasione e in parte rovinati – non superasse l’importo di fr. 2'200.--;
1.2. nell’aver inserito due volte nella lista della refurtiva allegata alla dichiarazione di sinistro, la stessa voce relativa a due pneumatici Bridgestone 225/45/17 del valore di fr. 900.--;
1.3. nell’aver presentato la fattura 8 agosto 2000 relativa a lavori eseguiti dal __________ all’autovettura di __________ pari ad un importo di fr. 2'613.--, nella quale figurava la vendita e il montaggio di due pneumatici Bridgestone 225/45/17, in realtà mai avvenuta;
fatti avvenuti a __________ e __________ il 18 settembre 2000;
reato previsto dall’art. 146 cifra 1 CPS in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del __________ 2002 DAP n. / del Procuratore pubblico Arturo Garzoni, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Alla multa di fr. 1'000.-- (mille) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Rinvia la parte civile __________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue pretese di risarcimento (art. 267 CPP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
ed inoltre 5. la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 dicembre 2002 dal difensore;
indetto il dibattimento 26 marzo 2003, al quale erano presenti l’imputato personalmente, il difensore, avv. __________ __________, la parte civile, rappresentata dal signor __________. __________ __________, __________, mentre il Procuratore pubblico Arturo Garzoni con scritto 12 febbraio 2003 ha rinunciato a presenziare, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte civile;
sentita la parte civile, la quale sostiene che il rapporto della __________ __________ ha portato elementi validi, puntuali e difficilmente contestabili. Chiede pertanto la conferma integrale del decreto d’accusa
sentito il difensore, il quale osserva preliminarmente che l'agire degli inquirenti della polizia giudiziaria è stato caratterizzato sin dall'inizio delle indagini in relazione al furto subito da __________, da pregiudizi nei suoi confronti. Le prove raccolte a carico dell'imputato nel corso dell'istruttoria non sono sufficienti per permettere al Giudice di confermare la proposta di condanna formulata dal Procuratore Pubblico. In effetti esse si basano quasi esclusivamente sul rapporto d'indagine redatto dalla __________ su incarico della compagnia assicurativa __________, e quindi su di una perizia palesemente di parte. Tale resoconto è in effetti un condensato di insinuazioni e supposizioni, che sembrano essere indirizzate unicamente ottenere il compiacimento della ditta assicurativa e quindi a dimostrare la colpevolezza del signor __________. Non va poi dimenticato che all'imputato non è mai stata concessa la possibilità di contestare in contraddittorio le affermazioni degli investigatori privati. Analoghe riflessioni valgono pure per la deposizione testimoniale 6 luglio 2001 della signora __________. Sulla base di quanto precede, queste risultanze non posso essere utilizzate quale mezzo di prova. In merito ai fatti ascritti al suo patrocinato, il difensore puntualizza che l’inchiesta ha dimostrato che i 12 cerchi in lega sono sempre esistiti, così come ha permesso di appurare che la denuncia dei 2 pneumatici in più, è scaturita da un errore di registrazione dell'accusato - da lui tra l'altro subito riconosciuto - dovuto al fatto che il loro montaggio sull'auto del signor __________ è avvenuto il giorno prima che la famiglia __________ partisse in vacanza, per cui egli, essendosi sul momento dimenticato di scaricarle dallo stock, non ha avuto in seguito il tempo di rimediare alla mancanza. Per quanto attiene alla fattura dell’8 agosto 2000, il difensore rileva come essa sia stata allestita dalla moglie e non dall'imputato, e come l’errore nel calcolo dell'IVA rappresenti uno sbaglio di poco conto. Da un punto di vista giuridico, la fattispecie del reato di truffa prevede l’esistenza di un inganno astuto ed il perseguimento di un indebito profitto. Secondo dottrina e giurisprudenza l’astuzia presuppone che il reo abbia creato un castello di bugie a suffragio delle sue finalità, oppure che egli abbia mentito sapendo che una verifica da parte della vittima sarebbe stata impossibile o improbabile. Nel caso che ci occupa era facilmente ipotizzabile che la __________, visto anche l'ammontare del danno, avrebbe proceduto a degli approfondimenti. La verifica delle informazioni fornite da __________ a proposito della natura dei cerchioni avrebbe potuto avvenire senza difficoltà alcuna rivolgendosi direttamente ai proprietari dei veicoli in questione. A ciò si aggiunge il fatto che la parte lesa aveva ed ha tutte le conoscenze necessarie per verificare le denunce di furto effettuate dai suoi assicurati. A conferma della inesistenza dell'inganno astuto si aggiunge il fatto che non appena richiestogli il signor __________ ha trasmesso alla __________ tutta la documentazione in suo possesso, comprese le carte grigie delle automobili a cui appartenevano i cerchioni, dalle quale risultava con evidenza che si trattava di veicoli immatricolati da tempo, e quindi di certo non nuovi. L'avvocato __________ sottolinea infine, come il suo patrocinato non abbia agito per procurare a sé o a terzi un indebito profitto, ma unicamente con l'intenzione di ripristinare la situazione precedente il furto, garantendo ai suoi clienti la sostituzione dei cerchioni. Sulla scorta di queste constatazioni, il difensore chiede pertanto il proscioglimento dell’imputato dall’accusa di truffa;
sentito da ultimo l'accusato, il quale conferma di non aver mai avuto l’intenzione di truffare la Compagnia d’assicurazione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
È il signor __________ autore colpevole di tentata truffa, a __________, il 18 settembre 2000, al fine di ottenere un indebito indennizzo assicurativo e dunque per procacciarsi un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia i responsabili della compagnia __________, inserendo nella dichiarazione di sinistro del furto avvenuto presso il __________ __________ __________ di sua proprietà e costatato dalla Polizia in data 30 agosto 2000, il valore di dodici cerchi in lega con relative coperture lasciati in deposito da clienti, nonché indicando il furto di quattro pneumatici Bridgestone 225/45/17 anziché due per un importo di fr. 11'678.--, e meglio come indicato nel decreto d’accusa n. /?
In caso di risposta affermativa deve, e se si in che misura, essere ridotta la pena proposta?
L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà e a quali condizioni?
L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e in caso affermativo quanto e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 22, 48, 49, 63, 146 cifra 1 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito n. 1;
proscioglie __________ __________, di __________ e __________ nata , nato il __________ 1969 a __________ (), cittadino italiano e statunitense, domiciliato a __________, coniugato, meccanico,
dall’accusa di tentata truffa, art. 146 cpv. 1 CPS, per i fatti compiuti a __________ e __________ il 18 settembre 2000 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DAP n. __________/__________del __________ 2002;
carica la tassa e le spese di giudizio allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________, Via __________, __________, Procuratore pubblico Arturo Garzoni, __________, __________, __________, __________, __________, Avv. __________, Via __________, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 550.00 spese giudiziarie
fr. 950.00 totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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