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Numero d'incarto:
10.2003.603
Data decisione, Autorità:
20.11.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.603/CEG
DA
2512/2003
Bellinzona
20
novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con
Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
nata __________, di
__________ e __________ nata __________, nata a __________ il
.1957, attinente di __________ /, domiciliata a
__________, Via __________, commerciante, divorziata,
prevenuta colpevole di vie di fatto,
per avere spintonato la
minorenne __________ (1991) prendendola per il collo;
fatti avvenuti il 30 marzo 2003 a __________;
reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa no. DA
/ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Luca Maghetti, __________, che propone la condanna
dell'accusata:
-
alla multa di fr. 300.--.
-
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 50.--.
vista l'"opposizione"
interposta in data 13/14 ottobre 2003 dall'accusata (doc. A);
considerato che nel
frattempo il Ministero Pubblico ha trasmesso l'incarto con l'"opposizione"
alla Pretura penale;
che in
data 6 novembre 2003 è stata emessa l'ordinanza d'apertura; trascorsi i termini
ivi indicati non è stata notificata alcuna prova;
che
preventivamente alla fissazione del dibattimento va esaminata la fattispecie
per quanto attiene la tempestività dell'opposizione (datata 5 ottobre 2003,
spedita il 13 ottobre 2003) al decreto d'accusa;
che ciò è
giustificato primariamente da motivi di economia processuale;
che il
decreto d'accusa è stato regolarmente intimato il 21 luglio 2003 (doc. B)
all'accusata; nello stesso, a pag. 2, è indicato che:
"L'accusata
e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore Generale formale
opposizione scritta contro le proposte contenute nel presente decreto di accusa
entro 15 giorni dall'intimazione (art. 210 CPPT); gli atti saranno allora
trasmessi per la celebrazione del pubblico dibattimento al Giudice competente (art.
211 CPPT).
In caso
di mancata opposizione, il decreto d'accusa acquisterà forza di cosa giudicata
senza ulteriori formalità.";
che
pertanto è stato formalmente ossequiato il disposto di cui all'art. 208 cpv. 1
CPPT, in particolare lett. e, che impone tale avvertenza nel decreto d'accusa;
che giusta
l'art. 19 CPPT, qualora non sia espressamente disposto il contrario, i termini
fissati nel CPPT non possono essere prorogati;
che il 25
agosto 2003 il Ministero Pubblico ha attestato la crescita in giudicato del
menzionato decreto (doc. B);
che in
data 14 ottobre 2003 è pervenuta al Ministero Pubblico uno scritto (con annessa
di ritorno la fattura per multa, tasse e spese giudiziarie del decreto) in cui
la Signora __________ richiedeva la nomina di un difensore d'ufficio e di
essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (poi respinta con decisione
23 ottobre 2003 del Giudice dell'istruzione e dell'arresto);
che la
Signora __________ nello stesso scritto ha indicato:
-
di aver chiamato il Ministero Pubblico "prima
delle vacanze per sapere il seguito del procedimento e per sporgere denuncia",
ma di non aver "ricevuto alcuna risposta", senza specificare
peraltro quando sarebbe partita per le vacanze; a fronte dalla di lei indicata
grave condizione finanziaria si presume non molto prima del 22 agosto 2003,
data in cui indica di essere rientrata, e quindi allorquando già le era stato
intimato il decreto d'accusa, senza contare che mal si comprende quale altra
denuncia avrebbe dovuto sporgere rispettivamente che appare poco credibile che
il Ministero Pubblico, sollecitato "diverse volte" non abbia
saputo indicarle lo stadio della procedura;
-
di essere stata assente fino al 22 agosto
2003, allegando un biglietto delle Ferrovie tunisine datato 21 agosto 2003; ciò
comprova, vista la data dell'"opposizione" (13 ottobre 2003) che, in
ogni caso, dall'avvenuta conoscenza del decreto sono trascorsi ben più di 15
giorni;
-
"di essere madre di tre figli e
divorziata", ciò che non ha rilevanza alcuna nella concreta disamina;
-
di non poter "accettare che mi è stata
negata almeno una sentenza", mentre le è stato regolarmente intimato
il decreto d'accusa ed ha lasciato trascorrere ogni termine per opporsi, non
solo dall'avvenuta intimazione, ma anche dalla sua effettiva presa di
conoscenza;
-
di dover scegliere "tra pagare
l'affitto e dare da mangiare ai miei figli e prendere un avvocato per
difendermi da false accuse"; sull'istanza di nomina di un difensore
d'ufficio e del gratuito patrocinio già si è pronunciato, come detto, il
Giudice dell'istruzione e dell'arresto;
-
"possiedo prove e testimonianze":
tali prove non sono state notificate nemmeno entro il termine assegnato con
ordinanza d'apertura e in ogni caso sono afferenti al merito e non al rispetto
del termine;
che a dire
il vero già mal si comprende se lo scritto sia da ritenere un'effettiva volontà
di opposizione al decreto d'accusa; in ogni caso, anche per i motivi che
seguono, lo stesso appare sine dubio inviato ben oltre il termine
perentorio di quindici giorni fissato dalla legge (art. 208 cpv. 1 lett. e
CPPT) e indicato nel decreto d'accusa;
che
l'interrogatorio dell'accusata di fronte agli organi inquirenti è avvenuto l'8
maggio 2003;
che lo
stesso giorno l'accusata ha sottoscritto la dichiarazione ex art. 207-207a CPPT
in cui dichiarava di aver preso conoscenza che gli atti dell'inchiesta
preliminare di polizia per vie di fatto e discriminazione razziale venivano
trasmessi al Ministero Pubblico;
che in
tale dichiarazione è espressamente indicato che "il Procuratore
Pubblico, ricevuti gli atti dell'inchiesta di polizia, se riterrà di dover
formulare un decreto di accusa nei miei confronti sulla scorta di tali atti e,
in genere, delle risultanze delle informazioni preliminari, lo potrà fare senza
ulteriori avvisi (art. 207a CPP)";
che
l'accusata doveva quindi ragionevolmente attendersi a breve-medio termine una
decisione dal Procuratore Pubblico in merito ai fatti per i quali era stata
interrogata nel mese di maggio 2003 (cfr. DTF 116 Ia 90);
che
all'accusata incombeva un cosiddetto "obbligo di ricezione" ("Empfangspflicht"),
derivante dal principio della buona fede, in base al quale ella doveva adottare
le misure necessarie affinché le comunicazioni ufficiali potessere esserle
notificate, ad esempio indicando un rappresentante autorizzato a ricevere tali
atti oppure informando l'autorità circa la sua assenza (DTF 107 V 187),
rispettivamente segnalando a quest'ultima un indirizzo presso il quale recapitare
la posta (DTF 117 V 131 cons. 4a);
che quindi
una parte coinvolta in una procedura giudiziaria pendente deve, prima di
assentarsi all'estero, designare un patrocinatore o un rappresentante e
fornirgli tutti i ragguagli necessari che interessano eventuali sviluppi della
procedura medesima (RDAT 1995-I n. 15; CCC 18 luglio 1990 in re
__________ c. __________); non è scusabile chi si assenta per un lungo periodo
senza preoccuparsi di essere opportunamente informato sui propri affari e viene
così ad ignorare la decorrenza di un termine (RDAT 1992-I, n. 19t);
che
l'accusata avrebbe dovuto prendere i provvedimenti opportuni, dovendo
attendersi che nel periodo di sua assenza all'estero le venissero recapitati
atti relativi al procedimento penale aperto contro di lui;
che a
maggior ragione ciò vale, se, come in casu, l'accusata, attendeva la
decisione, presumibilmente il decreto d'accusa, a conclusione di tale
procedimento, e non un mero atto di tipo incidentale;
che nello
scritto 13 ottobre 2003 nemmeno si può intravvedere un'istanza di restituzione
dei termini ai sensi dell'art. 21 CPPT, primariamente poiché non v'è richiesta
in tal senso, in subordine poiché non è stata prodotta prova alcuna
dell'impedimento senza colpa nell'osservare il termine assegnato nel decreto
d'accusa;
che
pertanto il decreto d'accusa no. DA ______________________________ del
__________ 2003 è regolarmente cresciuto in giudicato;
p.q.m.,
visti gli art.
19, 21, 208, 210 e 211 CPPT;
pronuncia 1. L'opposizione
al decreto d'accusa no. DA / del __________ 2003 emesso nei
confronti di __________ nata __________, __________a, è irricevibile.
-
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al
Procuratore Pubblico per quanto di sua competenza.
-
La tassa
di giustizia di fr. 50.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico di __________
__________.
-
Contro il
presente giudizio è data facoltà di ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale, __________. Il ricorso deve essere presentato al
giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese (art. 289 CPPT).
-
Intimazione:
__________,
via __________ __________, __________,
Procuratore
pubblico Luca Maghetti, Via __________, __________,
__________, via __________, __________ (per sé e per la figlia __________),
e, alla
crescita in giudicato,
Ministero
Pubblico della Confederazione, __________,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di __________,
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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