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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.62
Data decisione, Autorità: 25.03.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.62/CEG DAP 3147/2002
Bellinzona 25 marzo 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
__________ __________, ..1962, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino croato, domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato, pizzaiolo
prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere, a __________, il 28.05.2002, bucandolo con attrezzo adatto, intenzionalmente deteriorato lo pneumatico della ruota anteriore sinistra dell'automobile di __________ __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del __________ 2002 no. DAP / del Procuratore pubblico Mario Branda, __________, che propone la condanna:
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 dicembre 2002;
rinviata la parte civile al competente foro per le pretese di tale natura;
indetto il dibattimento in data 25 marzo 2003, al quale è intervenuto l'accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 28 febbraio 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale nega di aver commesso il fatto poiché in quel frangente non poteva essere presente, avendo l'abitudine a quell'ora (ca. le 11.30), poiché in malattia, di recarsi alla scuola della figlia per portarla a casa. Inoltre egli rileva, come si evince dai bendaggi visibili al dibattimento, che a quel tempo portava il gesso su tutto il braccio destro e per questo gli era impossibile muovere le dita. Infine sostiene di aver visto la parte civile solo in un'altra circostanza, precedente, in cui ebbe una discussione sui posteggi; egli dichiara che non sarebbe in grado di riconoscere la Signora __________.
In conclusione chiede quindi di essere prosciolto;
sentito da ultimo di nuovo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
E' __________ __________ autore colpevole di danneggiamento, per avere, a __________, il 28.05.2002, bucandolo con attrezzo adatto, intenzionalmente deteriorato lo pneumatico della ruota anteriore sinistra dell'automobile di __________ __________?
In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura, essere ridotta la pena proposta?
L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale, e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti l'art. 6 cpv. 2 CEDU, 32 cpv. 1 Cost., 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti;
proscioglie __________ __________ dall'accusa di danneggiamento;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
__________ __________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Mario Branda, __________, __________,
__________ __________, Via __________, __________ __________ __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 200.-- totale
Il giudice: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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