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Numero d'incarto:
10.2003.638
Data decisione, Autorità:
22.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.638/fl
DA
3650/2003
Bellinzona
22
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Ferrazzo in
qualità di segretaria, per giudicare
prevenuto colpevole di infrazione alla LF sugli
stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, a __________ nel febbraio 2003, consegnato a __________ __________
la somma di fr. 50'000.- destinata a finanziare l'acquisto del Negozio canapaio
__________ __________ gestito dalla società __________ __________ __________ SA
che sapeva essere attiva nell'ambito del commercio di canapa destinata al
mercato degli stupefacenti, diventando, dall'11 febbraio 2003, amministratore
unico;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup,
perseguito con decreto d’accusa del __________
2003 n. DA / del che propone la condanna:
-
Alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 13 novembre 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento 22 gennaio 2004,
al quale sono comparsi l'accusato personalmente e il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 15 dicembre 2003 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rileva che
l'accusato con il suo finanziamento non ha pagato l'acquisto di canapa, ma solo
di una società, egli neppure sapeva che nel prezzo pattuito era previsto anche
l'acquisto di canapa. L'accusato si è messo a disposizione come amministratore
unico solo a garanzia del suo prestito e non ha mai fatto assolutamente nulla
in tale veste. Il fatto che egli fosse amministratore unico non aveva lo scopo
di nascondere chi era il proprietario della società, poiché lo stesso, ossia il
fratello, lavorava personalmente nel negozio. La funzione di amministratore
unico non ha quindi agevolato la commissione del reato.
Chiede in via principale il
proscioglimento e in via subordinata una riduzione della pena, da limitare alla
sola multa;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
Se __________ __________ è
autore colpevole di infrazione, eventualmente per negligenza, alla LF sugli
stupefacenti per i fatti compiuti nel decreto di accusa a suo carico.
-
Sulla pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cifra 1 LStup.; 41,
63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara __________,
autore colpevole di infrazione
alla LF sugli stupefacenti, per i fatti compiuti a Chiasso nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. DA / del __________ 2003,
salvo per il fatto di essere stato amministratore unico della società.
condanna __________
-
alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, __________
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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