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Numero d'incarto:
10.2004.163
Data decisione, Autorità:
06.07.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2004.163/KRM
DA
1363/2004
Bellinzona
6
luglio 2004
Decisione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di
segretaria per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
_ACCU1
siccome
ritenuto
colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;
fatti
avvenuti il 14 gennaio 2004 a Lugano;
reato
previsto dall'art. 51 LTP;
e meglio come
al decreto d’accusa n. DA 1363/2004 di data 26 aprile 2004 del _AINQ1 per cui fu proposta la condanna
-
Alla
multa di fr. 100.--.
-
Al
versamento alla parte civile FFS dell'importo di fr. 100.--, a titolo di
risarcimento.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 10 maggio 2004 dall'accusato;
considerato
che - dai documenti ora agli atti risulta che il signor
__________ ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di
fr. 100.- di cui all'invito 29 marzo 2004 del Procuratore pubblico;
- visto
quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente contro il
signor __________, come avrebbe fatto se egli non avesse negligentemente omesso
di comunicargli il citato pagamento;
pronuncia: 1. Il
DA 1363/2004 è annullato e non si fa luogo a procdimento penale nei confronti
di __________ per i fatti del 14 gennaio 2004 a Lugano.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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