AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2005.30
Data decisione, Autorità: 03.05.2006, PRPEN
Titolo: consegna auto a persona senza licenza di condurre, guida senza licenza di condurre, furto, circolazione malgrado revoca licenza di condurre
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURREFURTOGUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURREGUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE art. 139 CPP-TIart. 95 cf. 1 LCSTRart. 95 cpv. 2 LCSTRart. 95 cpv. 3 cf. 1 LCSTR
CIVI 1
Incarto n. 10.2005.30 10.2005.31
DA 27/2005 Da 52/2005
Bellinzona 3 maggio 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
ACCU 2
ACCU 1
prevenuta colpevole di 1. ripetuta concessa guida a persona senza licenza di condurre,
per aver ripetutamente concesso la guida della propria vettura __________ targata __________ __________ al marito ACCU 2, sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta, poiché revocatagli dalla competente Autorità;
reato previsto dall’art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr;
fatti avvenuti a __________ il 19 ottobre 2004 ed in altre imprecisate località e date precedenti;
per aver ripetutamente condotto il veicolo surriferito senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
reato previsto dall’art. 95 cifra 1 LCStr;
fatti avvenuti in imprecisate località del Canton Ticino nel corso dell'anno antecedente al 19 ottobre 2004;
per avere, in diverse occasioni, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, ai danni dei coniugi CIVI 1, nell'ambito delle sue mansioni di donna delle pulizie, sottratto una collana, una banconota da CHF 10.-- ed un anello per un valore complessivo imprecisato;
reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CP;
fatti avvenuti a __________ fra il 30 settembre e il 7 ottobre 2004;
perseguita con decreto d’accusa n. 27/2005 di data 10 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, da espiare.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento (art. 267 CPPT).
ACCU 2 prevenuto colpevole di circolazione malgrado la revoca,
per aver condotto la vettura __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 1.06.1981 per un periodo indeterminato;
reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;
fatti avvenuti a __________ il 19.10.2004;
perseguito con decreto d’accusa del 10 gennaio 2005 n. 27/2005 del AINQ1 che propone la condanna:
Alla pena di 60 (sessanta) giorni di arresto, da espiare.
Alla multa di fr. 200.--.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
viste le opposizioni interposte tempestivamente in data 11 e 14 gennaio 2005;
indetto il dibattimento 20 aprile 2006, al quale gli accusati, regolarmente citati a mezzo raccomandata del 11/12 aprile 2006, non sono comparsi, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa, sentito il teste;
letti ed esaminati gli atti;
rispondendo ai quesiti:
1.1. ripetuta concessa guida a persona senza licenza di condurre
1.2. ripetuta circolazione senza licenza di condurre
1.3. ripetuto furto
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Se ACCU 2 è autore colpevole di circolazione malgrado la revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Sulla pena e sulle spese a carico di ciascun accusato.
visti gli art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr, 95 cifra 1 e 2 LCStr; 41, 63, 68, 139 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di ripetuta concessa guida a persona senza licenza di condurre, ripetuta circolazione senza licenza di condurre e ripetuto furto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 52/2005 del 10 gennaio 2005.
dichiara ACCU 2
autore colpevole di circolazione malgrado la revoca per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 27/2005 del 10 gennaio 2005.
condanna ACCU 1
alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione;
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.-.
condanna ACCU 2
alla pena di 60 (sessanta) giorni di arresto;
alla multa di fr. 200.-;
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
ordina l'iscrizione delle condanne a casellario giudiziale, che saranno cancellate trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
dà atto che nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.
L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 450.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 2
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese di inchiesta
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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