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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.64
Data decisione, Autorità:
23.03.2005, PRPEN
Titolo:
opposizione irricevibile
Incarto
n.
10.2005.64/KRM
DA
4052/2004
Bellinzona
23
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per statuire in materia di procedura penale e meglio per
giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto
colpevole di circolazione in stato di ebrietà, opposizione alla
prova del sangue, furto d'uso e guida malgrado il rifiuto o la revoca della
licenza di condurre;
fatti
avvenuti il 30 ottobre 2004 a Paradiso e Lugano;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1, 91 cpv.
3, 94 cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr;
e meglio come
al decreto d’accusa n. DA 4052/2004 di data 2 dicembre 2004 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
-
Alla
pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo
sofferto.
-
Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90
(novanta) giorni di detenzione, decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico il 14.07.2003.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
-
Decreta
non doversi procedere contro l'accusato per titolo di infrazione alle norme
della circolazione stradale, inosservanza dei doveri in caso di infortunio e
danneggiamento, non essendo nota la dinamica dell'incidente occorso
all'accusato come pure ev. danni a terzi, rispettivamente inesistenza degli
estremi del reato di danneggiamento del veicolo sottratto, non emergendo dai
fatti alcuna intenzionalità.
vista l'opposizione
interposta in data 13 febbraio 2005 dall'accusato;
considerato che
per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di
inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte
contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;
che
il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo
domicilio di Paradiso il 2 dicembre 2004;
che
da una verifica postale tale decisione è stata recapitata al destinatario il 20
dicembre 2004;
che
in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a
decorrere il 21 dicembre 2004 ed è scaduto il 4 gennaio 2005;
che
l'opposizione interposta da __________, datata 11 gennaio 2005 e spedita il 13
gennaio 2005 (cfr. timbro sulla busta allegata all'opposizione), risulta dunque
tardiva;
che
di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
-
Alla
crescita in giudicato di questa decisione l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
-
Non
si preleva tassa di giustizia, le spese di fr. 30.- sono a carico
dell'opponente.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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