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Numero d'incarto:
10.2006.129
Data decisione, Autorità:
28.11.2006, PRPEN
Titolo:
condurre in stato di grave ubriachezza
Incarto
n.
10.2006.129/CEG
DA
1195/2006
Bellinzona
28
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il Segretario assessore Flavio
Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine
per aver condotto l’autovettura
__________ targata __________ __________ essendo in stato di grave ubriachezza
(alcolemia: min. 2.24 - max. 2.71 grammi per mille) malgrado fosse già stato
condannato nel __________ per analogo reato (alcolemia 2.14 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 27 marzo 2006
n. DA 1195/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni.
-
Alla multa di fr. 2'500.--
(duemilacinquecento).
-
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti da Ministero pubblico il __________.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.--
(trecento);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 31 marzo 2006;
indetto il dibattimento 28 novembre 2006,
al quale è comparso l’accusato personal-mente, assistito dal proprio difensore DI
1, mentre l’AINQ1 con lettera 1. settembre 2006 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore, il quale non
contesta i fatti né la commisurazione della pena (né 75 giorni di detenzione né
la multa di fr. 2'500.--), ma chiede che non venga revocata la sospensione condizionale
alla pena decretata dal Ministero Pubblico il __________. Gli atti dimostrano
che l’accusato non è un bevitore abituale e che, pentito, si è reso conto di
quanto commesso. In altre parole l’accusato non è assolutamente un soggetto
problematico; egli sta dimostrando piena capacità nell’astenersi dal consumo di
bevande alcoliche. La decisione amministrativa di revoca, a tempo determinato,
dimostra una prognosi favorevole per l’accusato, impegnato politicamente e in
ambito sportivo e che in 25 anni non ha mai commesso incidenti. Oltrettutto il
periodo di prova della precedente condanna non era trascorso per pochissimo
tempo.
per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
È ACCU 1 autore colpevole di guida
in stato di inattitudine per aver condotto l’autovettura __________ targata __________
essendo in stato di grave ubria-chezza (alcolemia: min. 2.24 - max. 2.71 grammi
per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia
2.14 grammi per mille)?
-
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
-
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
-
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di
detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa __________?
4.1. In caso di risposta negativa
deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto, oppure deve
esservi ammonimento?
-
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
-
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg.,
273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1, 3 e 5, negativamente al quesito posto sub 4, come segue ai quesiti posti sub
2 e 4.1.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1195/2006 del 27 marzo 2006;
condanna ACCU 1
-
alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizional-mente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni;
-
alla multa di fr. 2'500.—
(duemilacinquecento);
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 350.-- per complessivi fr. 600.-- (seicento);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata dal
Ministero Pubblico con decreto d’accusa __________ ma ne prolunga il periodo
di prova di 1 (uno) anno;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, Camorino (80206),
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2'500.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 3'100.-- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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