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Numero d'incarto:
10.2006.149
Data decisione, Autorità:
05.04.2006, PRPEN
Titolo:
Annullamento decreto di accusa
LEGALITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 214 CPP-TI
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.149
DA
981/2006
Bellinzona
5
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli-Ducoli in
qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;
fatti
avvenuti il __________ a __________;
reato
previsto dall'art. 51 LTP;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA 981/2006 di data 13 marzo 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
-
Alla
multa di fr. 100.-- (cento).
-
Al
versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 120.--, a titolo di
risarcimento.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 22 marzo 2006 dall'accusato;
considerato
che - dai documenti ora agli atti risulta che il signor ACCU 1
ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 120.- di
cui all'invito __________ del Procuratore pubblico;
- visto
quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente il signor ACCU
1, come avrebbe fatto se egli non avesse negligentemente omesso di
comunicargli, prima dell’emanazione del decreto di accusa, il citato pagamento;
pronuncia: 1. Il
DA 981/2006 è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti
di ACCU 1 per i fatti del __________ a __________.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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