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Numero d'incarto:
10.2006.170
Data decisione, Autorità:
20.04.2006, PRPEN
Titolo:
opposizione irricevibile
OPPOSIZIONE PRIVA D'OGGETTO
art. 208 CPP-TIart. 210 CPP-TI
Incarto
n.
10.2006.170
DA
1187/2006
Bellinzona
20
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Lara Bittana
per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
siccome
ritenuto
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale;
fatti
avvenuti il 3 ottobre 2005 a __________;
reato
previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr;
e meglio come
al decreto d’accusa n. DA 1187/2006 di data 27 marzo 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
-
Alla
multa di fr. 900.-- (novecento).
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
vista l'opposizione
interposta in data 7 aprile 2006 dall'accusato;
considerato che
lo scritto del difensore è da intendere come opposizione solo nell’eventualità
che la multa, le tasse e le spese non fossero coperti dalla cauzione versata;
che,
come risulta dal decreto di accusa stesso, la cauzione è sufficiente a saldare
integralmente il dovuto;
che
di conseguenza l’opposizione è priva di oggetto;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della
Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge
che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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