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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.220
Data decisione, Autorità:
23.05.2006, PRPEN
Titolo:
opposizione tardiva.
TEMPESTIVITÀ
art. 208 CPP-TIart. 210 CPP-TI
Incarto
n.
10.2006.220
DA
726/2006
Bellinzona
23
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Paola
Belloli per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto
colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
fatti
avvenuti dal gennaio 2003 sino al 2 gennaio 2006 in
Ticino;
reato
previsto dall'art. 19a LStup;
e meglio come
al decreto d’accusa n. DA 726/2006 di data 27 febbraio 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
-
Alla
multa di fr. 100.-- (cento).
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
vista l'opposizione
interposta in data 2 maggio 2006 dall'accusato;
considerato che
per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare
al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel
decreto d'accusa entro 15 giorni dall'intimazione;
che
il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto – al suo
domicilio di __________, via __________ – il 27 febbraio 2006 (cfr. timbro
apposto sul retro del doc. B, pag. 2);
che
tale decisione è quindi giunta al destinatario, nell'ipotesi a lui più favorevole
e tenuto conto del termine di giacenza presso l'ufficio postale, il 7 marzo 2006;
che
l'opposizione interposta da ACCU 1, datata 2 maggio 2006 e spedita per raccomandata
il 5 maggio successivo, risulta dunque tardiva;
che
data la particolarità della fattispecie si giustifica di rinunciare, in via eccezionale,
al prelievo di tasse e spese del presente giudizio;
per questi
motivi, visti gli art. 208 e 210 CPP,
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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