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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.304
Data decisione, Autorità:
04.12.2007, PRPEN
Titolo:
Amministratore unico di una SA che trattiene le imposte alla fonte e ne utilizza un terzo a proprio profitto
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.304
DA
2216/2006
Bellinzona
4
dicembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di appropriazione indebita d'imposta
alla fonte,
per avere, nel periodo gennaio
2003 - 22 aprile 2004, a Lugano, nella sua qualità di amministratore unico
della società __________ SA e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere
l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta
d’imposta concernente l’anno 2003 e fino alla cancellazione, quale
amministratore unico, dal registro di commercio avvenuta il 22.04.2004, per un
importo complessivo sottratto di CHF 20'782.45;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 270
LT;
perseguito con decreto d’accusa del 19 giugno
2006 n. 2216/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
-
Al versamento alla parte
civile Ufficio delle imposte alla fonte dell'importo di fr. 20'782.45 a titolo
di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
-
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
-
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data
3 luglio 2006;
indetto il dibattimento 10 settembre
2007, al quale è comparso l’accusato, assistito dal proprio difensore DI 1, __________;
il Procuratore pubblico con lettera 5 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il teste __________, __________,
cittadino italiano, in __________, coniugato, __________, il quale avvertito
della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124,
125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP,
giura;
il difensore, il quale chiede
il proscioglimento del proprio assistito; nella denegata ipotesi di una
condanna egli postula una riduzione della pena e contesta in ogni caso la
pretesa di parte civile, le cui domande vanno rinviate a nuovo giudizio che
accerti la situazione effettiva;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- E’ ACCU 1 autore colpevole di appropriazione
indebita d'imposta alla fonte,
per avere, nel periodo gennaio
2003 - 22 aprile 2004, a Lugano, nella sua qualità di amministratore unico
della società __________ SA e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere
l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta
d’imposta concernente l’anno 2003 e fino alla cancellazione, quale
amministratore unico, dal registro di commercio avvenuta il 22.04.2004, per un
importo complessivo sottratto di CHF 20'782.45?
-
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
-
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
-
Devono essere riconosciute le
pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al
competente foro civile?
-
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1., decaduti gli altri quesiti;
proscioglie __________ ACCU 1 dall’accusa
di appropriazione indebita d'imposta alla fonte;
assegna le tasse e le spese allo
Stato;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 70.-- testi
fr. 270.-- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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